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Document 32011R1011

Regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

GU L 269 del 14.10.2011, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2012; abrogato da 32012R0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1011/oj

14.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/18


REGOLAMENTO (UE) N. 1011/2011 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Siria,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 (2) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

(2)

Il 2 settembre 2011 (3) il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 per prorogare le misure nei confronti della Siria, tra cui l’estensione dei criteri di inclusione nell’elenco e il divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria. Il 23 settembre 2011 (4) il Consiglio ha nuovamente modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 prorogando ulteriormente le misure nei confronti della Siria, tra cui il divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l’aggiunta di altri voci all’elenco e il divieto di fornire banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria.

(3)

La decisione 2011/684/PESC del Consiglio (5), che modifica la decisione 2011/273/PESC, prevede una misura supplementare, vale a dire l’inserimento nell’elenco di un’altra entità e una deroga che consente di utilizzare temporaneamente i fondi congelati ricevuti successivamente da detta entità in relazione al finanziamento di scambi commerciali con persone e entità non designate.

(4)

La misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed è, pertanto, necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione per la sua attuazione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della sua pubblicazione per garantire l’efficacia della misura ivi contemplata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:

1)

all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 6, lettera a), le parole «allegato II» sono sostituite da «allegati II e II bis»;

2)

all’articolo 7, lettere a) e c), all’articolo 9 e all’articolo 14, paragrafo 1, le parole «allegato II» sono sostituite da «allegato II o II bis»;

3)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli allegati II e II bis contengono quanto segue:

a)

nell’allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone e entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, e le persone fisiche o giuridiche e le entità ad essi associate, e a cui non si applica l’articolo 9 bis.

b)

nell’allegato II bis sono elencate le entità che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come entità associate alle persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria o alle persone e entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, e a cui non si applica l’articolo 9 bis.»;

4)

all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli elenchi degli allegati II e II bis sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.»;

5)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, un’entità elencata nell’allegato II bis può, per un periodo di due mesi dalla data in cui è stata designata, effettuare un pagamento utilizzando fondi o risorse economiche congelati ricevuti da tale entità dopo la data in cui è stata designata, purché:

a)

il pagamento sia dovuto in forza di un contratto commerciale; e

b)

l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non sarà ricevuto, direttamente o indirettamente, da una persona o da un’entità elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis.».

Articolo 2

L’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il testo dell’allegato I del presente regolamento è inserito come allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011.

Articolo 4

Il testo dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 442/2011 è sostituito dall’allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.

(2)  GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 3).

(5)  Cfr. pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

«ALLEGATO II bis

Elenco delle entità di cui agli articoli 4 e 5

Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasco, Siria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Siria;

SWIFT/BIC CMSY SY DA; tutti gli uffici del mondo [NPWMD]

Siti web: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

direzione generale: dir.cbs@mail.sy

Banca statale che sostiene finanziariamente il regime.

13.10.2011»


ALLEGATO II

Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 le voci Emad GHRAIWATI, Tarif AKHRAS e Issam ANBOUBA sono sostituite dalle voci seguenti:

«Nome

Informazioni identificative (data di nascita, luogo di nascita …)

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

Emad Ghraiwati

Nato nel marzo 1959

a Damasco, Siria

Presidente della Damascus Chamber of Industry (Zuhair Ghraiwati Sons). Sostiene economicamente il regime siriano.

2.9.2011

Tarif Akhras

Nato nel 1949

a Homs, Siria

Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Sostiene economicamente il regime siriano.

2.9.2011

Issam Anbouba

Nato nel 1949

a Lattakia, Siria

Presidente dell’Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Sostiene economicamente il regime siriano.

2.9.2011»


ALLEGATO III

«ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti petroliferi

Codice SA

Designazione delle merci

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati (l’acquisto, in Siria, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell’operazione di volo dell’aeromobile in cui è caricato).

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.

2715 00 00

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”).»


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