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Document 32011R1011
Council Regulation (EU) No 1011/2011 of 13 October 2011 amending Regulation (EU) No 442/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
GU L 269 del 14.10.2011, p. 18–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2012; abrogato da 32012R0036
14.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 269/18 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1011/2011 DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Siria,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 (2) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. |
(2) |
Il 2 settembre 2011 (3) il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 per prorogare le misure nei confronti della Siria, tra cui l’estensione dei criteri di inclusione nell’elenco e il divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria. Il 23 settembre 2011 (4) il Consiglio ha nuovamente modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 prorogando ulteriormente le misure nei confronti della Siria, tra cui il divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l’aggiunta di altri voci all’elenco e il divieto di fornire banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria. |
(3) |
La decisione 2011/684/PESC del Consiglio (5), che modifica la decisione 2011/273/PESC, prevede una misura supplementare, vale a dire l’inserimento nell’elenco di un’altra entità e una deroga che consente di utilizzare temporaneamente i fondi congelati ricevuti successivamente da detta entità in relazione al finanziamento di scambi commerciali con persone e entità non designate. |
(4) |
La misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed è, pertanto, necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione per la sua attuazione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della sua pubblicazione per garantire l’efficacia della misura ivi contemplata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:
1) |
all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 6, lettera a), le parole «allegato II» sono sostituite da «allegati II e II bis»; |
2) |
all’articolo 7, lettere a) e c), all’articolo 9 e all’articolo 14, paragrafo 1, le parole «allegato II» sono sostituite da «allegato II o II bis»; |
3) |
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli allegati II e II bis contengono quanto segue:
|
4) |
all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli elenchi degli allegati II e II bis sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.»; |
5) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 9 bis In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, un’entità elencata nell’allegato II bis può, per un periodo di due mesi dalla data in cui è stata designata, effettuare un pagamento utilizzando fondi o risorse economiche congelati ricevuti da tale entità dopo la data in cui è stata designata, purché:
|
Articolo 2
L’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il testo dell’allegato I del presente regolamento è inserito come allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011.
Articolo 4
Il testo dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 442/2011 è sostituito dall’allegato III del presente regolamento.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.
(2) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 3).
(5) Cfr. pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
«ALLEGATO II bis
Elenco delle entità di cui agli articoli 4 e 5
Entità
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
||||
1. |
Commercial Bank of Syria |
SWIFT/BIC CMSY SY DA; tutti gli uffici del mondo [NPWMD] Siti web: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel: +963 11 2218890 Fax: +963 11 2216975 direzione generale: dir.cbs@mail.sy |
Banca statale che sostiene finanziariamente il regime. |
13.10.2011» |
ALLEGATO II
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 le voci Emad GHRAIWATI, Tarif AKHRAS e Issam ANBOUBA sono sostituite dalle voci seguenti:
«Nome |
Informazioni identificative (data di nascita, luogo di nascita …) |
Motivi |
Data di inserimento nell’elenco |
Emad Ghraiwati |
Nato nel marzo 1959 a Damasco, Siria |
Presidente della Damascus Chamber of Industry (Zuhair Ghraiwati Sons). Sostiene economicamente il regime siriano. |
2.9.2011 |
Tarif Akhras |
Nato nel 1949 a Homs, Siria |
Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Sostiene economicamente il regime siriano. |
2.9.2011 |
Issam Anbouba |
Nato nel 1949 a Lattakia, Siria |
Presidente dell’Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Sostiene economicamente il regime siriano. |
2.9.2011» |
ALLEGATO III
«ALLEGATO IV
Elenco dei prodotti petroliferi
Codice SA |
Designazione delle merci |
2709 00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi. |
2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati (l’acquisto, in Siria, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell’operazione di volo dell’aeromobile in cui è caricato). |
2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati. |
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi. |
2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche. |
2715 00 00 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”).» |