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Commission Implementing Regulation (EU) No 914/2011 of 13 September 2011 amending Regulation (EU) No 605/2010 laying down animal and public health and veterinary certification conditions for the introduction into the European Union of raw milk and dairy products intended for human consumption Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 914/2011 della Commissione, del 13 settembre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 914/2011 della Commissione, del 13 settembre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 237 del 14.9.2011, pp. 1–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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edizione speciale in lingua croata: capitolo 13 tomo 054 pag. 245 - 260
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 914/2011 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, frase introduttiva e lettera b),
considerando quanto segue:
(1)
A norma del regolamento (UE) n. 605/2010, del 2 luglio 2010 (2), che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, le partite di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, per le quali è autorizzata l'importazione nell'Unione, devono essere accompagnate da un certificato sanitario redatto conformemente al modello appropriato di cui alla parte 2 dell'allegato II per la merce in questione («modelli di certificati sanitari»).
(2)
È necessario chiarire che le prescrizioni relative all'uso dei modelli di certificati sanitari stabilite in detto regolamento si applicano fatte salve le prescrizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da altri atti dell'Unione o da accordi conclusi tra l'Unione e i paesi terzi.
(3)
Nei modelli di certificati sanitari è specificato il codice del prodotto per le merci che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 605/2010 sulla base del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («codici SA») della nomenclatura tariffaria gestita dall'organizzazione mondiale delle dogane (OMD).
(4)
Determinati prodotti a base di latte che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 605/2010 non sono classificati ai codici del prodotto nei modelli di certificati sanitari. Al fine di consentire un'identificazione più precisa di tali prodotti nei modelli di certificati sanitari, è necessario modificare tali modelli e aggiungere i codici SA mancanti, in particolare per quanto riguarda i codici SA 35.01 e 35.02 (caseine, caseinati e albumine).
(5)
È inoltre necessario chiarire nei modelli di certificati sanitari che le prescrizioni relative a residui di antibiotici, contaminanti e residui di pesticidi possono essere basate sui risultati di programmi ufficiali di controllo che sono almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione.
(6)
Per ragioni di chiarezza e di trasparenza della legislazione dell'Unione, è opportuno sostituire i modelli di certificati sanitari con quelli riportati nell'allegato del presente regolamento.
(7)
Il regolamento (UE) n. 605/2010 va pertanto modificato di conseguenza.
(8)
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 605/2010 è modificato come segue:
(1)
All'articolo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:
«Il presente regolamento lascia impregiudicate le condizioni di certificazione specifiche eventualmente contemplate da altri atti dell'Unione o da accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi.»
(2)
L'allegato II è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2011, le partite di latte crudo e prodotti a base di latte per le quali i relativi certificati veterinari sono stati rilasciati conformemente al regolamento (UE) n. 605/2010 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere introdotte nell'Unione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Nell'allegato II del regolamento (UE) n. 605/2010, le parti 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:
«PARTE 2
Modello Milk-RM
Certificato sanitario relativo al latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima di essere destinato al consumo umano
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti della direttiva 2002/99/CE e del regolamento (CE) n. 853/2004 e certifica che il latte crudo di cui al presente certificato è stato ottenuto da animali:
a) controllati dal servizio veterinario ufficiale,
b) che si trovavano in un paese, o in parte del medesimo, indenne da afta epizootica e peste bovina per un periodo di almeno 12 mesi immediatamente precedente alla data di rilascio del presente certificato e che non ha eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo,
c) provenienti da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o peste bovina,
d) sottoposti ad un controllo veterinario periodico per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.
II.2. Attestato sanitario
II sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che il latte crudo di cui al presente certificato è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:
a) proviene da aziende agricole registrate conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004,
b) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,
c) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e cellule somatiche di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,
d) sono rispettate le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 29,
e) secondo i test relativi ai residui dei farmaci antibatterici effettuati dall'operatore del settore alimentare conformemente ai requisiti di cui alla sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici stabiliti nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010,
f) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei livelli massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.
Note
Il presente certificato riguarda il latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima di essere destinato al consumo umano.
Parte I
Casella I.7.: indicare il nome e il codice ISO del paese, o di parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.
Casella I.11.: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.
Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 04.01; 04.02 o 04.03.
Casella I.20.: indicare il peso lordo e il peso netto totali.
Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.28.: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, dei centri di raccolta o dei centri di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.
Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello):
Titolo e qualifica:
Data:
Firma:
Timbro:
Modello Milk-RMP
Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea
Prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II.1. Attestato di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti della direttiva 2002/99/CE e del regolamento (CE) n. 853/2004 e certifica che i prodotti a base di latte di cui al presente certificato sono stati prodotti da latte crudo ottenuto da animali:
a) controllati dal servizio veterinario ufficiale,
b) che si trovavano in un paese, o in parte del medesimo, indenne da afta epizootica e peste bovina per un periodo di almeno 12 mesi immediatamente precedente alla data di rilascio del presente certificato e che non ha eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo,
c) provenienti da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o peste bovina, e
d) sottoposti ad un controllo veterinario periodico per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.
II.2. Attestato sanitario
Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che il prodotto a base di latte crudo di cui al presente certificato è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:
a) è stato fabbricato con latte crudo:
i) proveniente da aziende agricole registrate conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004,
ii) prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui alla sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,
iii) che soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e cellule somatiche di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,
iv) che rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 29,
v) che, secondo i test relativi ai residui dei farmaci antibatterici effettuati dall'operatore del settore alimentare conformemente ai requisiti di cui alla sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici stabiliti nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010,
vi) che è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei livelli massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006;
b) proviene da uno stabilimento che applica un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004,
c) è stato ottenuto da latte crudo non sottoposto ad alcun trattamento termico né trattamento fisico o chimico durante il processo di produzione,
d) è stato confezionato, imballato ed etichettato conformemente alla sezione X, capitoli III e IV, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,
e) soddisfa i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, e
f) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29.
Prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
Note
Il presente certificato è destinato ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea
Parte I:
Casella I.7.: indicare il nome e il codice ISO del paese, o di parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.
Casella I.11.: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.23. il loro numero totale, il numero di registrazione ed eventualmente il numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.
Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.04; 04.06; 17.02; 21.05; 22.02; 35.01; 35.02 o 35.04.
Casella I.20.: indicare il peso lordo e il peso netto totali.
Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.28.: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, dei centri di raccolta o dei centri di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.
Parte II
Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello):
Titolo e qualifica:
Data:
Firma:
Timbro:
Modello Milk-HTB
Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre o bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea
Prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre o bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi autorizzati nella colonna B
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II.1. Attestato di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti della direttiva 2002/99/CE e del regolamento (CE) n. 853/2004 e certifica che i prodotti a base di latte di cui al presente certificato:
a) sono stati ottenuti da animali:
i) controllati dal servizio veterinario ufficiale,
ii) che si trovavano in un paese, o in parte del medesimo, indenne da afta epizootica e peste bovina per un periodo di almeno 12 mesi immediatamente precedente alla data di rilascio del presente certificato e che non ha eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo,
iii) provenienti da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o peste bovina, e
iv) sottoposti a un controllo veterinario periodico per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE,
b) sono stati sottoposti o sono stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72°C per 15 secondi e, se del caso, sufficiente per garantire una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento.
II.2. Attestato sanitario
Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che il prodotto a base di latte di cui al presente certificato è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:
a) è stato fabbricato con latte crudo:
i) proveniente da aziende agricole registrate conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004,
ii) prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui alla sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,
iii) che soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e cellule somatiche di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,
iv) che rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 29,
v) che, secondo i test relativi ai residui dei farmaci antibatterici effettuati dall'operatore del settore alimentare conformemente ai requisiti di cui alla sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici stabiliti nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010,
vi) che è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei livelli massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006;
b) proviene da uno stabilimento che applica un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004,
c) è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e alla sezione IX, capitolo II dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,
d) soddisfa i criteri pertinenti di cui alla sezione IX, capitolo II dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari,
e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29.
Prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre o bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi autorizzati nella colonna B
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
Note
Il presente certificato è destinato ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea.
Parte I:
Casella I.7.: indicare il nome e il codice ISO del paese, o di parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.
Casella I.11.: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.23. il loro numero totale, il numero di registrazione ed eventualmente il numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.
Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 17,02; 21,05; 22,02; 35.01; 35.02 o 35.04.
Casella I.20.: indicare il peso lordo e il peso netto totali.
Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.28.: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.
Parte II:
Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello):
Titolo e qualifica:
Data:
Firma:
Timbro:
Modello Milk-HTC
Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna C dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea
Prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi autorizzati nella colonna C
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II.1. Attestato di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti della direttiva 2002/99/CE e del regolamento (CE) n. 853/2004 e certifica che i prodotti a base di latte di cui al presente certificato:
a) sono stati ottenuti da animali:
i) controllati dal servizio veterinario ufficiale,
ii) provenienti da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o peste bovina, e
iii) sottoposti a un controllo veterinario periodico per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE,
(1) [b) nel caso di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre o bufale, sono stati sottoposti prima dell'importazione nel territorio dell'Unione europea:
(1) [i) a un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a tre],
(1) o [ii) a un trattamento a “"ultra-alta temperatura”" (UHT) di almeno 135°C per un periodo di durata appropriata],
(1) o [iii) a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST), a 72 °C per almeno 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo aver subito tale trattamento],
(1) o [iv) a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione di cui al punto iii) sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico],
(1) o [v) a un trattamento HTST del latte crudo con un pH inferiore a 7,0],
(1) o [vi) a un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia
(1) [vi) 1) ad un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora],
(1) o [vi) 2) ad un ulteriore trattamento termico pari o superiore a 72 °C, in associazione all'essicazione];
(1) o [b) nel caso di prodotti a base di latte crudo di animali diversi da vacche, pecore, capre o bufale, sono stati sottoposti prima dell'importazione nel territorio dell'Unione europea:
(1) [i) a un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a tre],
(1) o [ii) a un trattamento a “"ultra-alta temperatura”" (UHT) di almeno 135°C per un periodo di durata appropriata];
II.2. Attestato sanitario
Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che il prodotto a base di latte di cui al presente certificato è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:
a) è stato fabbricato con latte crudo:
i) proveniente da aziende agricole registrate conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004,
ii) prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,
iii) che soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e cellule somatiche di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,
iv) che rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 29,
v) che, secondo i test relativi ai residui dei farmaci antibatterici effettuati dall'operatore del settore alimentare conformemente ai requisiti di cui alla sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici stabiliti nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010,
Prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi autorizzati nella colonna C
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
vi) che è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei livelli massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006;
b) proviene da uno stabilimento che applica un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004,
c) è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e alla sezione IX, capitolo II, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,
d) soddisfa i criteri pertinenti di cui alla sezione IX, capitolo II, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari,
e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29.
Note
Il presente certificato è destinato ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna C dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'introduzione nell'Unione europea.
Parte I:
Casella I.7.: indicare il nome e il codice ISO del paese, o di parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.
Casella I.11.: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autoveicoli), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.23. il loro numero totale, il numero di registrazione ed eventualmente il numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.
Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.04; 04.06; 17,02; 19,01; 21,05; 21.06.90.98; 22,02; 35.01; 35.02 o 35.04.
Casella I.20.: indicare il peso lordo e il peso netto totali.
Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.28.: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.
Parte II:
(1) Barrare la dicitura non pertinente.
Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello):
Titolo e qualifica:
Data:
Firma:
Timbro:
PARTE 3
Modello Milk-T/S
Certificato di polizia sanitaria relativo al latte crudo o ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano, a fini di [transito]/[magazzinaggio] (1) (2) nell'Unione europea
Latte crudo o prodotti a base di latte destinati al consumo umano a fini di transito o magazzinaggio
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II.1. Attestato di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che
[il latte crudo]/[i prodotti a base di latte](1) (2) destinati al [transito]/[magazzinaggio](2) nell'Unione europea di cui al presente certificato:
a) proviene/provengono da un paese, o da parti del medesimo, autorizzato per l'importazione nell'Unione europea di latte crudo o di prodotti a base di latte conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010;
b) soddisfa/soddisfano le condizioni di polizia sanitaria pertinenti per i prodotti interessati stabilite dall'attestato di polizia sanitaria di cui alla parte II.1. dei modelli di certificato [Milk-RM]/[Milk-RMP]/[Milk-HTB]/[Milk-HTC](2), che figurano nell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010;
c) è stato prodotto / sono stati prodotti il… o nel periodo dal … al …(3).
Note
Parte I:
Casella I.7.: indicare il nome e il codice ISO del paese, o di parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.
Casella I.11.: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. Nome del paese d'origine, che deve essere il paese esportatore.
Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.23. il loro numero totale, il numero di registrazione ed eventualmente il numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.
Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.04; 04.06; 17,02; 19,01; 21,05; 21.06.90.98; 22,02; 35.01; 35.02 o 35.04.
Casella I.20.: indicare il peso lordo e il peso netto totali.
Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.28.: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, dei centri di raccolta o dei centri di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.
Parte II:
(1) Con latte crudo e prodotti a base di latte s'intendono latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano in transito o immagazzinati, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4 o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio.
(2) Barrare la dicitura non pertinente.
(3) Data o date di produzione. Le importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte non sono consentite se sono stati ottenuti prima della data di autorizzazione all'esportazione nell'Unione europea dal paese terzo, o da parte di esso, di cui ai punti I.7. o I.8., o durante un periodo in cui l'Unione europea ha emanato misure restrittive nei confronti delle importazioni di latte crudo e di e prodotti a base di latte da tale paese terzo, o da parte di esso.
Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.