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Document 32011R0763

Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 200 del 3.8.2011, pp. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/763/oj

3.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 763/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Apparecchio portatile a batteria (cosiddetto "e-book") per registrare e riprodurre vari tipi di file di testo (ad esempio, PDF, WOL e HTML), file di immagini fisse (ad esempio JPEG) e file audio (ad esempio MP3), di dimensioni di circa 18 x 12 x 1 cm e peso di circa 220 g.

L'apparecchio è dotato di:

uno schermo monocromo (con tecnologia a inchiostro elettronico con quattro livelli di grigio) e dimensioni di circa 12 x 9 cm, una diagonale di schermo di circa 15 cm (6 pollici) ed una risoluzione di 600 x 800 pixel,

una interfaccia USB,

un connettore per auricolari,

un alloggiamento per la scheda di memoria,

pulsanti di comando/navigazione,

un processore di 200 MHz, e

una memoria interna di 512 MB.

L'apparecchio può essere collegato ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione per il trasferimento dei file.

L'apparecchio può riprodurre testi, immagini fisse e audio mediante l'elaborazione dell'informazione memorizzata o sulla memoria interna o su una scheda di memoria.

L'apparecchio non ha funzioni di traduzione o di dizionario.

8543 70 90

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8543 , 8543 70 e 8543 70 90 .

La classificazione come macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 è esclusa in quanto l'apparecchio non risponde alle condizioni della nota 5(A) del capitolo 84.

Inoltre, poiché l'apparecchio non è dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, è esclusa anche la classificazione alla voce 8471 come unità di una simile macchina.

È esclusa anche la classificazione alla voce 8528 come monitor considerata l'impossibilità di visualizzare le immagini come risultato della tecnologia specifica adoperata per la visualizzazione e la conseguente scarsa qualità d'immagine che consente solo la visualizzazione di formati di documenti e di immagini fisse.

L'apparecchio deve essere considerato un apparecchio elettronico, con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85.

L'apparecchio deve quindi essere classificato con il codice NC 8543 70 90 .


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