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Document 32011R0707

Regolamento di esecuzione (UE) n. 707/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011 , recante fissazione dell’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 2010/11

GU L 190 del 21.7.2011, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/707/oj

21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/54


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 707/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

recante fissazione dell’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 90, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa l’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati da versare alle imprese di trasformazione, limitatamente al quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 89 dello stesso regolamento.

(2)

In applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (2), gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati per i quali è stato riconosciuto il diritto all’aiuto per la campagna di commercializzazione 2010/11. Dalle suddette comunicazioni risulta che il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati non è stato superato.

(3)

L’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati ammonta quindi a 33 EUR/t, in conformità dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2010/11, l’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati è fissato a 33 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 4.


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