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Document 32011R0707
Commission Implementing Regulation (EU) No 707/2011 of 20 July 2011 on setting the final amount of aid for dried fodder for the 2010/2011 marketing year
Regolamento di esecuzione (UE) n. 707/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011 , recante fissazione dell’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 2010/11
Regolamento di esecuzione (UE) n. 707/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011 , recante fissazione dell’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 2010/11
OJ L 190, 21.7.2011, p. 54–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/54 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 707/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2011
recante fissazione dell’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 90, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa l’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati da versare alle imprese di trasformazione, limitatamente al quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 89 dello stesso regolamento. |
(2) |
In applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (2), gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati per i quali è stato riconosciuto il diritto all’aiuto per la campagna di commercializzazione 2010/11. Dalle suddette comunicazioni risulta che il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati non è stato superato. |
(3) |
L’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati ammonta quindi a 33 EUR/t, in conformità dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2010/11, l’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati è fissato a 33 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 4.