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Document 32011R0516
Commission Implementing Regulation (EU) No 516/2011 of 25 May 2011 amending Regulation (EC) No 600/2005 as regards the use of the preparation of Bacillus licheniformis DSM 5749 and Bacillus subtilis DSM 5750 in feed containing formic acid Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 516/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 relativo all’impiego del preparato a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e di Bacillus subtilis DSM 5750 in mangimi contenenti acido formico Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 516/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 relativo all’impiego del preparato a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e di Bacillus subtilis DSM 5750 in mangimi contenenti acido formico Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 138 del 26.5.2011, pp. 43–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
|
26.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/43 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 516/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 relativo all’impiego del preparato a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e di Bacillus subtilis DSM 5750 in mangimi contenenti acido formico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo in seguito a una domanda del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»). |
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(2) |
Il preparato a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750, appartenente al gruppo «microorganismi», è stato autorizzato a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2), quale additivo per mangimi da utilizzare nell’alimentazione delle scrofe dal regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione (3), in quella dei tacchini da ingrasso e dei vitelli fino a tre mesi dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione (4), e in quella dei suini da ingrasso e dei suinetti dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione (5). |
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(3) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di modifica delle condizioni dell’autorizzazione del preparato a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e di Bacillus subtilis DSM 5750 onde consentirne l’impiego in mangimi per tacchini da ingrasso, contenenti acido formico. Tale domanda era corredata dai dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso la domanda all’Autorità. |
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(4) |
Nel suo parere del 7 dicembre 2010 l’Autorità ha concluso che è stata accertata la compatibilità del preparato a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e di Bacillus subtilis DSM 5750 di cui all’allegato, con acido formico per l’impiego su tacchini da ingrasso (6). |
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(5) |
Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. |
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(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 600/2005. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(3) GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3.
(4) GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5.
(5) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24.
(6) EFSA Journal 2011;9(1):1953.
ALLEGATO
Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 la voce E 1700, riguardante l’additivo Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750 è sostituita dalla seguente:
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Numero CE |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
|
CFU/kg di alimento completo |
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Microrganismi |
||||||||
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«E 1700 |
Bacillus licheniformis DSM 5749 Bacillus subtilis DSM 5750 (Nel rapporto 1/1) |
Miscela di Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750 contenente un minimo di 3,2 × 109 UFC/g dell’additivo (1,6 × 109 UFC/g dell’additivo di ciascun batterio) |
Tacchini da ingrasso |
— |
1,28 × 109 |
1,28 × 109 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere utilizzato in alimenti composti contenenti uno dei seguenti coccidiostatici: diclazuril, alofuginone, monensin sodico, robenidina, maduramicina ammonio, lasalocid sodico e il conservante acido formico. |
A tempo indeterminato |
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Vitelli |
3 mesi |
1,28 × 109 |
1,28 × 109 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. |
A tempo indeterminato» |
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