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Document 32011R0493

Regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

GU L 141 del 27.5.2011, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; abrog. impl. da 32019R1240

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/493/oj

27.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/13


REGOLAMENTO (UE) N. 493/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 74,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio (2) stabilisce l’obbligo di istituire forme di cooperazione fra i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione degli Stati membri, gli obiettivi di tale cooperazione, le funzioni e le idonee qualifiche di tali funzionari di collegamento, nonché le loro responsabilità nei riguardi del paese ospitante e dello Stato membro che procede al distacco.

(2)

La decisione 2005/267/CE (3) del Consiglio istituisce una rete web sicura di informazione e coordinamento per i servizi di gestione dell’immigrazione degli Stati membri per lo scambio di informazioni in materia di flussi migratori irregolari, ingresso e immigrazione illegali e rimpatrio di persone soggiornanti illegalmente. In forza di tale decisione, lo scambio di informazioni deve includere le reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (4) istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea («Frontex»), il cui compito è preparare analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione.

(4)

I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione devono raccogliere informazioni sull’immigrazione illegale destinate ad attività di tipo operativo o strategico, oppure ad entrambi i tipi di attività. Tali informazioni potrebbero contribuire in modo sostanziale alle attività di Frontex collegate all’analisi dei rischi; a questo scopo si dovrebbe stabilire una più stretta collaborazione tra le reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e Frontex.

(5)

È opportuno che tutti gli Stati membri abbiano la possibilità, quando lo ritengono utile, di organizzare riunioni tra i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione distaccati in un determinato paese terzo o regione, per rafforzare la cooperazione. I rappresentanti della Commissione e di Frontex dovrebbero partecipare a tali riunioni, alle quali dovrebbe essere possibile invitare anche altri organismi e autorità, quali l’ufficio europeo di sostegno per l’asilo e l’ufficio dell’alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

(6)

La decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all’applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri. Le risorse a disposizione del Fondo per le frontiere esterne dovrebbero poter essere utilizzate per potenziare le attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi, nonché per adiuvare il rafforzamento tra gli Stati membri della capacità operativa delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, promuovendo in tal modo una cooperazione più efficace mediante tali reti.

(7)

È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricevano periodicamente informazioni sulle attività delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione in paesi e/o regioni specifici di particolare interesse per l’Unione, e sulla situazione di tali paesi e/o regioni in materie inerenti all’immigrazione illegale. La selezione dei paesi e delle regioni di particolare interesse per l’Unione dovrebbe basarsi su indicatori obiettivi relativi alla migrazione, ad esempio statistiche sull’immigrazione illegale e analisi dei rischi e altre informazioni rilevanti o relazioni preparate da Frontex e dall’ufficio europeo di sostegno per l’asilo e dovrebbero tenere in considerazione la politica di relazioni esterne dell’Unione.

(8)

Occorre modificare, di conseguenza, il regolamento (CE) n. 377/2004.

(9)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, cioè adeguare le disposizioni dell’Unione vigenti sulla creazione e sul funzionamento delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione per tenere conto dei cambiamenti della legislazione dell’Unione e dell’esperienza pratica acquisita in questo contesto, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conformemente all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea.

(11)

Il Regno Unito partecipa al presente regolamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (6).

(12)

L’Irlanda partecipa al presente regolamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (7).

(13)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca deve decidere, ai sensi dell’articolo 4 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel suo diritto interno.

(14)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A ed E, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (9) relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo.

(15)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A ed E, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (11).

(16)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A ed E, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (12),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 377/2004 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la seconda frase è soppressa;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicate sulla rete web sicura di informazione e coordinamento per i servizi di gestione dell’immigrazione degli Stati membri istituita con decisione 2005/267/CE del Consiglio (13) (ICONet), nella sezione dedicata alle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione. La Commissione trasmette inoltre tali informazioni al Consiglio.

2)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

scambiano informazioni ed esperienza pratica, in particolare in occasione di riunioni e tramite ICONet,

scambiano informazioni, ove opportuno, sulle esperienze in materia di accesso alla protezione da parte dei richiedenti asilo,»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I rappresentanti della Commissione e dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex), istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (14), possono partecipare alle riunioni organizzate nell’ambito della rete di ufficiali di collegamento incaricati dell’immigrazione; tuttavia, ove considerazioni di carattere operativo lo richiedano, le riunioni possono tenersi in assenza di tali rappresentanti. Se opportuno, possono essere invitati anche altri organi e autorità.

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Spetta allo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell’Unione europea prendere l’iniziativa di organizzare tali riunioni. Se lo Stato membro che esercita la presidenza non è rappresentato nel paese o nella regione interessati, tale iniziativa spetta allo Stato membro facente funzione di presidenza. Queste riunioni possono essere organizzate anche su iniziativa di altri Stati membri.»;

3)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell’Unione europea o, se tale Stato membro non è rappresentato nel paese o nella regione interessati, lo Stato membro facente funzione di presidenza redige per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, al termine di ogni semestre, una relazione sulle attività delle reti di ufficiali di collegamento incaricati dell’immigrazione in paesi e/o regioni specifici di particolare interesse per l’Unione, nonché sulla situazione in tali paesi e/o regioni in materie inerenti all’immigrazione illegale tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, compresi i diritti umani. La selezione, in seguito a una consultazione degli Stati membri e della Commissione, dei paesi e/o delle regioni di particolare interesse per l’Unione si basa su indicatori obiettivi di migrazione, ad esempio statistiche sull’immigrazione illegale, analisi dei rischi e altre informazioni o relazioni pertinenti preparate da Frontex e dall’ufficio europeo di sostegno per l’asilo, e tiene conto della politica globale di relazioni esterne dell’Unione.

2.   Le relazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 1 sono redatte conformemente al modello stabilito con decisione 2005/687/CE della Commissione, del 29 settembre 2005, relativa al formato per la relazione sulle attività delle reti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e sulla situazione, nel paese ospitante, in materie inerenti all’immigrazione illegale (15), e indicano i criteri di selezione applicati.

3.   Sulla base delle relazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 1, tenuto conto, se del caso, degli aspetti relativi ai diritti umani, la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio un resoconto fattuale sullo sviluppo delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione corredato, se del caso, di raccomandazioni.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 5 aprile 2011.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

GYŐRI E.


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 marzo 2011.

(2)  GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 83 dell’1.4.2005, pag. 48.

(4)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(5)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

(6)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(7)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(8)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(10)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(11)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(12)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

(13)  GU L 83 dell’1.4.2005, pag. 48.»;

(14)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.»;

(15)  GU L 264 dell’8.10.2005, pag. 8


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