EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R0410
Commission Implementing Regulation (EU) No 410/2011 of 27 April 2011 amending Regulation (EC) No 259/2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the publication of information on the beneficiaries of funds deriving from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
GU L 108 del 28.4.2011, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; abrogato da 32014R0908
28.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 410/2011 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42, punto 8 ter,
sentito il Garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella sentenza pronunciata nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09 (2), riguardo alla pubblicazione di informazioni sui beneficiari di fondi agricoli europei, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha statuito che non è proporzionata la pubblicazione di dati personali relativi alle persone fisiche, senza operare distinzioni sulla base di criteri pertinenti come i periodi durante i quali esse hanno percepito simili aiuti, la frequenza o ancora il tipo e l’entità di questi ultimi. La Corte ha inoltre dichiarato invalide le relative disposizioni. In considerazione dell’interesse delle persone fisiche a veder tutelati i rispettivi dati personali e allo scopo di conciliare i diversi obiettivi perseguiti con l’obbligo, previsto dal regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione (3), di pubblicazione delle informazioni sui beneficiari di finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è opportuno prevedere che detto obbligo non si applichi alle persone fisiche. |
(2) |
Ai fini della trasparenza occorre pertanto modificare formalmente il regolamento (CE) n. 259/2008 di conseguenza, in attesa dell’adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di un nuovo regime che tenga conto delle obiezioni formulate dalla Corte. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 259/2008 è così modificato:
1) |
il paragrafo 1 è così modificato:
|
2) |
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per le persone giuridiche, gli Stati membri possono pubblicare informazioni più dettagliate di quelle di cui al paragrafo 1.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(2) Sentenza del 9 novembre 2010 nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert/Land Hessen, non ancora pubblicata nella raccolta.
(3) GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28.