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Document 32011R0410

Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

GU L 108 del 28.4.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; abrogato da 32014R0908

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/410/oj

28.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 410/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42, punto 8 ter,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

Nella sentenza pronunciata nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09 (2), riguardo alla pubblicazione di informazioni sui beneficiari di fondi agricoli europei, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha statuito che non è proporzionata la pubblicazione di dati personali relativi alle persone fisiche, senza operare distinzioni sulla base di criteri pertinenti come i periodi durante i quali esse hanno percepito simili aiuti, la frequenza o ancora il tipo e l’entità di questi ultimi. La Corte ha inoltre dichiarato invalide le relative disposizioni. In considerazione dell’interesse delle persone fisiche a veder tutelati i rispettivi dati personali e allo scopo di conciliare i diversi obiettivi perseguiti con l’obbligo, previsto dal regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione (3), di pubblicazione delle informazioni sui beneficiari di finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è opportuno prevedere che detto obbligo non si applichi alle persone fisiche.

(2)

Ai fini della trasparenza occorre pertanto modificare formalmente il regolamento (CE) n. 259/2008 di conseguenza, in attesa dell’adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di un nuovo regime che tenga conto delle obiezioni formulate dalla Corte.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 259/2008 è così modificato:

1)

il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   La pubblicazione di cui all’articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 contiene le seguenti informazioni relative ai beneficiari che sono persone giuridiche:»;

b)

la lettera a) è soppressa;

c)

le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

la ragione sociale quale registrata, se si tratta di persone giuridiche dotate di autonoma personalità giuridica in conformità della legislazione dello Stato membro interessato;

c)

nome completo dell’associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di associazioni di persone giuridiche senza personalità giuridica propria;»

2)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per le persone giuridiche, gli Stati membri possono pubblicare informazioni più dettagliate di quelle di cui al paragrafo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)  Sentenza del 9 novembre 2010 nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert/Land Hessen, non ancora pubblicata nella raccolta.

(3)  GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28.


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