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Document 32011R0405

Regolamento di esecuzione (UE) n. 405/2011 del Consiglio, del 19 aprile 2011 , che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India

GU L 108 del 28.4.2011, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2017: This act has been changed. Current consolidated version: 28/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/405/oj

28.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 405/2011 DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2011

che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India


IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1261/2010 (2) («il regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India.

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata in data 15 febbraio 2010 dall’Associazione europea della siderurgia (Eurofer) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso superiore al 25 %, della produzione totale dell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile.

(3)

Come indicato al considerando 23 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze che si prestano per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

1.2.   Fase successiva della procedura

(4)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione di misure compensative provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a cercare tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere a conclusioni definitive. Se ritenute pertinenti, tutte le osservazioni orali e scritte inviate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione.

(5)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si è voluta l’imposizione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinate barre d’acciaio inossidabile originarie dell’India e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Dopo la divulgazione delle presenti informazioni definitive, alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni.

1.3.   Parti interessate al procedimento

(6)

In mancanza di osservazioni riguardanti le parti interessate al procedimento, vengono qui confermati i considerando da 5 a 22 del regolamento provvisorio.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(7)

Si ricorda che, come afferma il considerando 24 del regolamento provvisorio, «il prodotto in esame» è definito barre di acciaio inossidabile (stainless steel bars and rods — SSB), semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, originarie dell’India, che rientrano attualmente nei codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89.

(8)

Un produttore esportatore in India sostiene che le SSB di sezione circolare inferiore a 80 mm ma al di fuori della fascia di tolleranza compresa tra H6 e H11 andrebbero escluse dall’inchiesta perché non rientrano nella gamma del prodotto.

(9)

L’argomento è stato respinto perché la gamma del prodotto non è riferita a una serie di tolleranze. Il numero di controllo del prodotto (NCP) nel questionario contiene una casella per tolleranze limitata alle grandezze da H6 ad H11 ma solo a scopo di comparazione e senza conseguenze vincolanti per il prodotto oggetto dell’inchiesta. Si conclude perciò che i prodotti al di fuori della fascia di tolleranza compresa tra H6 e H11 non debbano essere esclusi.

(10)

Si noti che ai fini del calcolo dei margini di sovvenzione e di pregiudizio, si è tenuto conto dei prodotti al di fuori della fascia di tolleranza compresa tra H6 e H11.

2.2.   Prodotto simile

(11)

In mancanza di osservazioni relative al prodotto simile, si conferma il considerando 25 del regolamento provvisorio.

3.   SOVVENZIONI

3.1.   Introduzione

(12)

Nel considerando 26 del regolamento provvisorio si faceva riferimento ai seguenti regimi che si presume permettessero la concessione di sovvenzioni:

a)

regime di credito sui dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme);

b)

regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme);

c)

regime di esenzione dal dazio d’importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme);

d)

regime per le unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units Scheme);

e)

regime di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme).

(13)

L’industria dell’Unione ha sollevato la questione se la Commissione avesse omesso di considerare una serie di regimi di sovvenzione e ha ritenuto, in conclusione, che le sovvenzioni effettivamente riscosse dall’industria indiana fossero sottostimate.

(14)

In risposta, si noti che la denuncia conteneva numerosi regimi nazionali e locali, inclusi nel questionario inviato ai produttori esportatori dell’India ed esaminati dalla Commissione. È emerso tuttavia che produttori esportatori indagati e inseriti nel campione avevano ricevuto sovvenzioni solo per i regimi elencati nel considerando 12.

(15)

L’industria dell’Unione ha anche sostenuto che le conclusioni della Commissione contraddicono risultanze del ministero per il commercio degli USA (Department of Commerce — US DOC) contenute in recenti procedimenti compensativi su determinate esportazioni di acciaio dall’India, da cui emergono sovvenzioni molto maggiori. Va notato in proposito che tali risultanze si riferiscono a un prodotto diverso e riguardano un diverso periodo d’inchiesta. L’argomentazione è stata perciò respinta.

(16)

In mancanza di altre osservazioni, i considerando da 26 a 28 del regolamento provvisorio vengono confermati.

3.2.   Regime di credito sui dazi d’importazione («DEPBS»)

(17)

Molte parti sostengono che il DEPBS non vada considerato una sovvenzione compensabile: scopo del regime sarebbe di compensare dazi doganali applicati alle importazioni. Come spiegato nel considerando 38 del regolamento provvisorio, questo regime non può essere considerato un sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non essendo conforme alle disposizioni dell’allegato I, punto i), dell’allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell’allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamente nel processo di produzione le merci importate in esenzione dai dazi e l’importo del credito non è calcolato in funzione di fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono inoltre sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano usati nel processo di produzione del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione, ai sensi dell’allegato I, punto i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine, l’esportatore può usufruire dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l’esportatore esporti semplicemente le merci, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori produttivi sul mercato locale e non importano alcun prodotto utilizzabile come fattore di produzione sono quindi ammessi a beneficiare del DEPBS. Tali argomenti sono stati pertanto respinti.

(18)

In caso di vendita della licenza DEPB, una parte ha sostenuto che il prezzo di vendita effettivo era inferiore al valore della licenza e che il beneficio era quindi inferiore. Si noti in proposito che il beneficio del regime è stato calcolato in base all’importo del credito concesso nella licenza indipendentemente dal fatto che la licenza sia stata usata per compensare dazi doganali sulle importazioni o che essa sia stata realmente venduta. Si ritiene che vendere una licenza a un prezzo inferiore al valore nominale sia una mera decisione commerciale che non modifica l’importo del beneficio ricevuto a titolo del regime. Tale argomentazione è stata perciò respinta.

(19)

Una parte ha poi sostenuto che anche considerando compensativo il DEPBS, il beneficio ricevuto a titolo del regime non andrebbe basato sul valore all’esportazione ma sull’uso effettivo della licenza DEPB. In proposito si ricordi che ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo della sovvenzione compensativa era calcolato in termini di beneficio del ricevente durante il PI. Si suppone cioè che il ricevente ottenga il beneficio nel momento in cui effettua una transazione commerciale ai sensi di questo regime. In quel momento, il governo dell’India (GOI) è tenuto a rinunciare ai dazi doganali: ciò rappresenta un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali rilasciano una bolla di sortita per l’esportazione, indicante tra l’altro l’importo del credito DEPBS concesso per tale operazione di esportazione, il GOI non può più decidere se concedere o meno la sovvenzione. Poiché un’azienda sa che riceverà una sovvenzione a titolo del DEPBS, essa è in posizione di vantaggio perché può approfittare della sovvenzione e offrire prezzi inferiori. Il momento dell’esportazione è decisivo per determinare la concessione di un beneficio, e non l’utilizzo successivo, in quanto un esportatore che detiene un tale diritto acquisito si trova in una situazione finanziaria migliore. L’argomento è stato pertanto respinto.

(20)

In mancanza di altre osservazioni relative a questo regime, i considerando da 29 a 41 del regolamento provvisorio sono confermati.

3.3.   Regime di autorizzazione preventiva («AAS»)

(21)

Una parte ha sostenuto che l’AAS dovrebbe essere considerato un sistema di restituzione del dazio perché si usano materiali importati per produrre beni d’esportazione. In risposta, il considerando 54 del regolamento provvisorio spiega che il sottosistema usato nel presente caso non può essere considerato un sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni dell’allegato I, punto i), dell’allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell’allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Il GOI non applica meccanismi o procedure di verifica efficaci atti a stabilire se e per quale importo si utilizzino fattori produttivi nella fabbricazione del bene esportato (cfr. allegato II, parte II, paragrafo 4, del regolamento di base; per i sistemi di restituzione sostitutiva, cfr. allegato III, parte II, paragrafo 2, del regolamento di base). Si ritiene inoltre che le norme SION (Standard Input Output Norms) per il prodotto in esame non siano sufficientemente precise e non possano rappresentare un sistema di verifica del consumo effettivo, perché la loro struttura non permette al GOI di verificare con sufficiente precisione le quantità di fattori produttivi consumate nella fabbricazione del prodotto esportato. Inoltre, il GOI non ha effettuato ulteriori esami basati sui fattori produttivi effettivamente consumati, anche se in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace (allegato II, parte II, paragrafo 5, e allegato III, parte II, paragrafo, 3 del regolamento di base) tale esame sarebbe normalmente necessario. Il sottoregime è perciò compensabile e l’argomento è stato respinto.

(22)

Riguardo al calcolo dell’importo della sovvenzione, e contrariamente a quanto sostenuto da una parte, quando si fissa l’importo del beneficio compensabile occorre considerare il beneficio dell’AAS generato da prodotti diversi dal prodotto in esame. L’AAS non contiene obblighi che limitino l’uso del beneficio all’importazione in esenzione da dazio di fattori produttivi relativi ad un prodotto specifico. Il prodotto interessato può perciò beneficiare di tutti i crediti AAS accumulati.

(23)

In mancanza di altre osservazioni relative a questo regime, i considerando da 42 a 58 del regolamento provvisorio sono confermati.

3.4.   Regime di esenzione dal dazio d’importazione sui beni strumentali («EPCGS»)

(24)

In mancanza di altre osservazioni su questo regime, il considerando 59 del regolamento provvisorio viene confermato.

3.5.   Regime per le unità orientate all’esportazione («EOUS»)

(25)

Prima di affrontare le numerose osservazioni provenienti da aziende presenti nel campione catalogate come EOU, si ricorda che un’unità EOU ha essenzialmente l’obbligo (cfr. documenti FT-policy 2004-2009 e FT-policy 2009-2014) di realizzare un reddito netto in valuta straniera (NET foreign exchange — NFE): in un periodo di riferimento (5 anni) il valore totale delle merci esportate deve cioè essere superiore al valore totale delle merci importate. In linea di principio, tutte le imprese che si impegnano a esportare la loro intera produzione di beni o servizi possono rientrare nel regime EOUS.

(26)

In cambio, le unità orientate all’esportazione hanno diritto a numerose concessioni elencate al considerando 66 del regolamento provvisorio. Tali concessioni sono condizionate di diritto all’andamento delle esportazioni e sono perciò considerate specifiche e compensabili a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. L’obiettivo di esportazione di un’unità EOU di cui al punto 6.1 del documento FT-policy 2009-2014 è condizione indispensabile per ottenere le sovvenzioni.

(27)

Le esenzioni di cui beneficia un’unità EOU sono tutte condizionate di diritto all’andamento delle esportazioni. L’EOUS non può essere considerato un regime ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme severe di cui all’allegato I, punti h) e i), all’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base.

(28)

Inoltre, nulla conferma che il GOI disponga di meccanismi o procedure di verifica efficaci atti a confermare se e per quale importo fattori di produzione acquistati in esenzione da dazi o da imposte sulle vendite siano impiegati nella fabbricazione di un prodotto esportato (cfr. allegato II, parte II, paragrafo 4, del regolamento di base; per sistemi di restituzione sostitutiva, cfr. allegato III, parte II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Il sistema di verifica utilizzato mira a controllare l’obbligo del guadagno netto in valuta estera e non i consumi di importazioni nella produzione di beni esportati.

(29)

Secondo la parte titolare dello status di unità EOU, la compensabilità di un beneficio è subordinata a 2 condizioni: i) alla mancanza di un sistema di verifica; e ii) a una restituzione eccessiva. In risposta, si noti che per il GOI è essenziale dimostrare di aver istituito un efficace sistema di verifica che determini quali fattori produttivi siano stati consumati nel processo di produzione e per quali importi. L’assenza di un sistema di verifica efficace sarà affrontata oltre. Quanto alla questione della restituzione eccessiva, essa è rilevante solo se si è stabilito che un regime, in questo caso l’EOUS, è un regime di restituzione autentica dei dazi che soddisfa i requisiti dell’allegato I, parti II e III del regolamento di base. Come già spiegato al considerando 27, l’EOUS non può essere considerato un regime ammissibile di restituzione dei dazi o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base.

(30)

La parte ha poi sottolineato che il carattere generale del regime EOU permette di importare in esenzione doganale materie prime per esportare prodotti finali. Tale parte sostiene che il regime EOU sia assimilabile alla particolare procedura doganale del perfezionamento attivo, non a una restituzione dei dazi. E afferma che anche se il risultato dei due regimi è teoricamente identico (esportazione di beni che incorporano materie prime per le quali si è rinunciato al dazio d’importazione), esistono sostanziali differenze tra essi. A supporto di quanto affermato, la parte ha argomentato che, in un sistema di restituzione, l’esportatore ha il diritto di reclamare il rimborso o i dazi per le materie prime incorporate nei prodotti finali. Nel regime di perfezionamento attivo, l’esportatore è esente da tutti i dazi ma ha l’obbligo legale di pagare i dazi per prodotti finali acquistati sul mercato interno. La parte ha sostenuto che in quest’ultimo regime non può esistere una restituzione eccessiva.

(31)

In risposta, si noti innanzitutto che è possibile accertare l’esistenza di un pagamento in eccesso solo se esiste un sistema di verifica che controlli il consumo di beni importati nella produzione di beni da esportare. Quanto alla supposizione della parte secondo cui l’EOU non è un regime di restituzione di dazi, la nota 2 dell’allegato I del regolamento di base afferma chiaramente che ai fini del regolamento di base «la remissione o la restituzione del dazio (drawback)» comprende l’esenzione e il differimento totale o parziale degli oneri sulle importazioni. È chiaro che i concetti di base su cui si fondano i regimi di rimborso o di esenzione dei dazi sono identici: i dazi sulle importazioni di materie prime sono cioè rimborsabili o non pagabili purché tali materie prime siano usate nella fabbricazione di prodotti successivamente esportati. È infine ovvio che, per stabilire se l’EOUS sia considerato un autentico regime di restituzione dei dazi, esso deve soddisfare i requisiti degli allegati I, II e III del regolamento di base.

(32)

La parte ha anche affermato che un’unità EOU è soggetta a un appropriato sistema di verifica nonché a verifiche successive riguardo alle sue esportazioni e agli acquisti sul mercato interno. Inoltre non sono pertinenti solo il Foreign Trade Policy («FTP») e l’Handbook of Procedure («HOP»), che fissano le regole e le procedure dell’EOU. Occorre anche chiarire se esistano altre leggi e regolamenti in India che istituiscano un sistema di verifica ragionevole ed effettivo. A supporto della sua asserzione, la parte ha sostenuto che, secondo la sezione 6.10.1 dell’HOP, essa deve tenere un’accurata contabilità, con relazioni trimestrali e annuali firmate e archiviate elettronicamente, riguardante le importazioni, gli acquisti sul mercato interno, le esportazioni e le vendite sul mercato interno. La parte ha inoltre sostenuto che, ai sensi del Central Excise Act, del 1944, per le vendite sul mercato interno, deve rilasciare una fattura indicante le tasse che è tenuta a pagare. Il Central Excise Act stabilisce inoltre che la parte deve fornire mensilmente alle autorità un elenco dettagliato delle sue vendite interne. Infine, ai sensi del Companies Act, del 1956, e delle norme di contabilità vigenti, la parte è obbligata per legge a dare dettagliate informazioni nei suoi bilanci certificati su importazioni, acquisti interni, esportazioni e vendite interne.

(33)

Il fatto che il Companies Act fornisca il quadro per le norme di contabilità in India è fuori discussione. Ma, nell’esaminare la compensabilità dell’EOU, ci si deve chiedere se il GOI disponga di un sistema che verifichi se e per quali importi siano usati fattori produttivi in esenzione doganale o fiscale nella produzione di beni destinati all’esportazione.

(34)

I requisiti del Central Excise Act sono funzionali a tutt’altro e cioè a garantire che, in caso di vendite sul mercato interno dell’India, siano pagate le relative tasse. Non è suo compito verificare le importazioni in franchigia doganale né controllare la relazione tra fattori produttivi importati in franchigia e prodotti esportati, ad essi dovuti, così da poter fungere da regime di restituzione del dazio.

(35)

Riguardo ad altre misure di verifica applicate, va osservato, come indicato al considerando 69 del regolamento provvisorio, che un’unità EOU non è mai obbligata a descrivere la relazione tra ogni partita di merci importata e la destinazione del corrispondente prodotto risultante. Solo controllando tali partite, tuttavia, le autorità indiane verrebbero a sapere la destinazione finale dei fattori produttivi e potrebbero verificare che le esenzioni doganali/fiscali sulle vendite non superino i fattori produttivi immessi in prodotti destinati all’esportazione.

(36)

Perciò, nonostante l’attenta considerazione di quanto sostenuto dalla parte in questione, è confermato che il GOI non dispone di un sistema o di un procedimento di verifica efficace che confermi se e per quale importo i fattori di produzione acquistati in esenzione dal dazio e dall’imposta sulle vendite siano stati impiegati nella fabbricazione del prodotto esportato (cfr. allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base; per i sistemi di restituzione sostitutiva, cfr. allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Il GOI non ha nemmeno effettuato ulteriori esami fondati su fattori produttivi effettivamente coinvolti, sebbene ciò sarebbe stato normalmente necessario in mancanza di un effettivo sistema di verifica (cfr. allegato II, titolo II, paragrafo 5, e allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base). Inoltre il GOI non è riuscite a dimostrare che non si tratta di un caso di restituzione eccessiva.

(37)

La parte ha sostenuto che per calcolare la sovvenzione la Commissione avrebbe dovuto tener conto di dazi doganali pagati su vendite interne dei prodotti finiti. In risposta a tale argomento, si noti che sebbene l’obiettivo dell’istituzione di unità EOU sia quello di realizzare redditi netti in valuta estera, le unità hanno la possibilità di vendere parte della loro produzione sul mercato interno. Nell’ambito dell’EOUS il prodotto è trattato come prodotto importato sebbene si debba pagare solamente un dazio preferenziale del 50 %. Una EOU non si trova perciò in una situazione diversa da quella di altre imprese operanti sul mercato nazionale: sulle merci acquistate si devono pagare i dazi e le imposte pertinenti. In questo contesto, è chiaro che la decisione del GOI di tassare merci destinate al consumo sul mercato nazionale non significa che l’esenzione delle unità EOU dai dazi all’importazione e dalle imposte sulle vendite non sia un beneficio rispetto alle vendite all’esportazione del prodotto in questione. Inoltre, vendere sul mercato nazionale non ha alcun impatto sulla constatazione generale se sia opportuno disporre o no di un efficace sistema di verifica.

(38)

La parte ha anche argomentato che la Commissione ricorre al denominatore sbagliato quando calcola l’entità della sovvenzione. Secondo tale parte il denominatore corretto è il fatturato realizzato con tutte le vendite e non quello realizzato con le sole vendite all’esportazione. Questa obiezione non può essere accolta. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione (numeratore) calcolato nel quadro del regime è stato ripartito sull’intero fatturato realizzato con le esportazioni durante il PI come denominatore perché la sovvenzione dipende dall’andamento delle esportazioni. Il fatto che un’unità EOU possa vendere parte della sua produzione sul mercato interno non cambia l’obiettivo dell’EOUS che è e resta l’esportazione.

(39)

Infine, secondo la parte il vantaggio di cui fruisce l’azienda deve essere pari ai costi del credito cui rinuncia il GOI tra il momento dell’importazione delle materie prime e il momento dell’esportazione dall’India delle barre d’acciaio inossidabile. A sostegno della sua tesi, la parte cita una recente conclusione provvisoria cui è pervenuto il DOC-US in un caso di riesame antisovvenzione su uno speditore: in tal caso il dazio non pagato era stato considerato un prestito senza interessi fatto all’azienda al momento dell’importazione. In risposta, si noti che la Commissione non è legata a nessun metodo di calcolo applicato dal DOC-US, ma solo alle disposizione del regolamento di base. In questo caso, il metodo di calcolo usato è spiegato nei considerando 75 e 76 del regolamento provvisorio. Comunque, l’argomento sarebbe valido solo se i dazi (cfr. nota 3 dell’allegato I del regolamento di base) venissero posposti invece che cancellati, come invece accade qui.

(40)

Stante quanto precede, i considerando da 60 a 77 del regolamento provvisorio sono confermati.

3.6.   Regime di crediti all’esportazione («ECS»)

(41)

Una parte ha riconosciuto di aver ottenuto un credito privilegiato per le sue esportazioni, ma a un tasso notevolmente più alto di quello generalmente calcolato nell’UE: non doveva quindi essere considerato un vantaggio.

(42)

In risposta, si noti che l’entità della sovvenzione era stata calcolata in base alla differenza tra l’interesse pagato sui crediti all’esportazione e l’importo che sarebbe stato pagabile sui crediti commerciali ordinari utilizzati dall’azienda interessata in India. In questo caso era stato usato un riferimento interno per calcolare l’importo della sovvenzione. Pertanto, questa argomentazione viene respinta.

(43)

In mancanza di altre osservazioni su questo regime, i considerando da 78 a 86 del regolamento provvisorio vengono confermati.

3.7.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(44)

L’importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, in conformità alle disposizioni del regolamento di base, varia tra il 3,3 % e il 4,3 %. Poiché tali livelli sono identici a quelli indicati nel considerando 87 del regolamento provvisorio, il considerando viene confermato.

REGIME→

DEPBS (3)

AAS (3)

EOU (3)

ECS (3)

Totale

IMPRESA

 

 

 

 

 

Chandan Steel Ltd

1,5 %

1,5 %

 

0,4 %

3,4 %

Venus group

tra 2,6 % e 3,4 %

tra 0 e 0,8 %

 

 

3,3 % (4)

Viraj Profiles Vpl. Ltd

 

 

4,3 %

 

4,3 %

(45)

La metodologia adottata per stabilire i margini di sovvenzione delle imprese che hanno collaborato e che non sono state incluse nel campione, era descritta al considerando 88 del regolamento provvisorio. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, il margine di sovvenzione per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione, calcolato in base alla media ponderata del margine di sovvenzione stabilito per le imprese che hanno collaborato incluse nel campione, è pari al 4,0 %. Il considerando 88 del regolamento provvisorio viene quindi confermato.

(46)

Il metodo per il calcolo del margine di sovvenzione unico per l’intero paese è stato descritto nel considerando 89 del regolamento provvisorio. In mancanza di osservazioni in proposito, il considerando 89 del regolamento provvisorio viene confermato.

4.   INDUSTRIA DELL’UNIONE

(47)

In mancanza di osservazioni sull’industria dell’Unione, i considerando da 90 a 93 del regolamento provvisorio vengono confermati.

5.   PREGIUDIZIO

(48)

In mancanza di osservazioni relative al pregiudizio, i considerando da 94 a 122 del regolamento provvisorio vengono confermati.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

(49)

In mancanza di osservazioni relative al nesso di causalità, i considerando da 123 a 136 del regolamento provvisorio vengono confermati.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(50)

In mancanza di osservazioni relative all’interesse dell’Unione, i considerando da 137 a 148 del regolamento provvisorio vengono confermati.

8.   MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(51)

Una parte aveva fatto valere che la media del margine di profitto pre-imposte del 9,5 %, basata sulla situazione dell’anno 2007 e usata per calcolare il livello di prezzo non pregiudizievole al fine di stabilire il margine del pregiudizio, non era rappresentativa del margine di profitto pre-imposte a lungo termine dell’industria. Essa ha argomentato che l’anno in cui tale profitto è stato rilevato è stato un anno eccezionale e che gli anni 2005-2006 sarebbero stati più rappresentativi, in quanto anni di attività normale con margini di profitto tra il 4 % e il 6 %.

(52)

L’obiettivo di profitto, utilizzato nella fase provvisoria, si fondava sul margine di profitto medio ponderato realizzato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione nel 2007. Esso è stato ritenuto l’anno rappresentativo più recente in cui i produttori dell’UE non hanno sofferto a causa di sovvenzioni pregiudizievoli. L’osservazione viene perciò respinta e il margine di profitto utilizzato nella fase provvisoria viene confermato.

(53)

In assenza di altre osservazioni relative al livello necessario a eliminare il pregiudizio, i considerando da 149 a 153 del regolamento provvisorio vengono confermati.

8.2.   Conclusioni sul livello di eliminazione del pregiudizio

(54)

Il metodo usato nel regolamento provvisorio viene confermato.

8.3.   Livello dei dazi

(55)

Alla luce di quanto precede e a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo a un livello sufficiente atto a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate senza che venga superato il margine di sovvenzione accertato.

(56)

In base a quanto precede, si sono calcolate aliquote del dazio compensativo confrontando i margini di eliminazione del pregiudizio e i margini di sovvenzione. I dazi compensativi proposti sono pertanto i seguenti:

Impresa

Margine di sovvenzione

Margine di pregiudizio

Tasso del dazio compensativo

Chandan Steel Ltd

3,4 %

28,6 %

3,4 %

Venus group

3,3 %

45,9 %

3,3 %

Viraj Profiles Vpl. Ltd

4,3 %

51,5 %

4,3 %

Imprese che hanno collaborato non incluse nel campione

4,0 %

44,4 %

4,0 %

Tutte le altre imprese

4,3 %

51,5 %

4,3 %

(57)

Le aliquote del dazio compensativo indicate per le singole imprese nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano perciò la situazione constatata durante l’inchiesta per le imprese interessate. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio a livello nazionale, applicabile a «tutte le altre imprese») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dell’India e fabbricati da queste imprese, cioè dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre imprese».

(58)

Eventuali richieste di applicazione di un’aliquota individuale del dazio compensativo (per esempio in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale dell’impresa o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inoltrate senza indugio alla Commissione (5) corredate di tutte le informazioni utili, in particolare dell’indicazione di eventuali mutamenti nelle attività dell’impresa riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, connessi al cambiamento della ragione o denominazione sociale o a cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato aggiornando l’elenco delle imprese che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

8.4.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(59)

Data l’ampiezza dei margini di dumping accertati e del pregiudizio subito dall’industria dell’UE, si ritiene necessario riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, che rientrano attualmente nei codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89, originarie dell’India.

2.   L’aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle imprese sottoelencate, è la seguente:

Impresa

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Chandan Steel Ltd, Mumbai

3,4

B002

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai;

Precision Metals, Mumbai;

Hindustan Inox Ltd, Mumbai;

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai

3,3

B003

Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane

4,3

B004

Imprese elencate nell’allegato

4,0

B005

Tutte le altre imprese

4,3

B999

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori ai sensi del regolamento (UE) n. 1261/2010 sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, che rientrano attualmente nei codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89, originarie dell’India, sono riscossi in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 aprile 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU L 343 del 29.12.2010, pag. 57.

(3)  Le sovvenzioni contraddistinte dall’asterisco sono sovvenzioni all’esportazione.

(4)  MEDIA ponderata del gruppo.

(5)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, BELGIO.


ALLEGATO

PRODUTTORI ESPORTATORI INDIANI CHE HANNO COLLABORATO MA NON INCLUSI NEL CAMPIONE

CODICE ADDIZIONALE TARIC B005

Denominazione dell’impresa

Città

Ambica Steel Ltd

New-Delhi

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

Navi-Mumbai

Chase Bright Steel Ltd

Navi-Mumbai

D.H. Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Facor Steels Ltd

Nagpur

Global smelters Ltd

Kanpur

Indian Steel Works Ltd

Navi-Mumbai

Jyoti Steel Industries Ltd

Mumbai

Laxcon Steels Ltd

Ahmedabad

Meltroll Engineering Pvt. Ltd

Mumbai

Mukand Ltd

Thane

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd

Mumbai

Panchmahal Steel Ltd

Kalol

Raajratna Metal Industries Ltd

Ahmedabad

Rimjhim Ispat Ltd

Kanpur

Sindia Steels Ltd

Mumbai

SKM Steels Ltd

Mumbai

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd

Thane

Shah Alloys Ltd

Gandhinagar


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