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Document 32011R0323

    Regolamento (UE) n. 323/2011 della Commissione, del 31 marzo 2011 , recante divieto di pesca degli squali di profondità nelle acque dell’Unione europea e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e IX per le navi battenti bandiera francese

    GU L 87 del 2.4.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/323/oj

    2.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 87/5


    REGOLAMENTO (UE) N. 323/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 31 marzo 2011

    recante divieto di pesca degli squali di profondità nelle acque dell’Unione europea e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e IX per le navi battenti bandiera francese

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (2), fissa i contingenti per il 2011 e il 2012.

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

    (3)

    È quindi necessario vietare le attività di pesca di tale stock,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento del contingente

    Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Lowri EVANS

    Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.


    ALLEGATO

    N.

    2/DSS

    Stato membro

    Francia

    Stock

    DWS/56789-

    Specie

    Squali di profondità

    Zona

    Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX

    Data

    13 gennaio 2011


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