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Document 32011R0323
Commission Regulation (EU) No 323/2011 of 31 March 2011 establishing a prohibition of fishing for deep-sea sharks in EU and international waters of V, VI, VII, VIII and IX by vessels flying the flag of France
Regolamento (UE) n. 323/2011 della Commissione, del 31 marzo 2011 , recante divieto di pesca degli squali di profondità nelle acque dell’Unione europea e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e IX per le navi battenti bandiera francese
Regolamento (UE) n. 323/2011 della Commissione, del 31 marzo 2011 , recante divieto di pesca degli squali di profondità nelle acque dell’Unione europea e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e IX per le navi battenti bandiera francese
GU L 87 del 2.4.2011, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011
2.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 323/2011 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2011
recante divieto di pesca degli squali di profondità nelle acque dell’Unione europea e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e IX per le navi battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (2), fissa i contingenti per il 2011 e il 2012. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
2/DSS |
Stato membro |
Francia |
Stock |
DWS/56789- |
Specie |
Squali di profondità |
Zona |
Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX |
Data |
13 gennaio 2011 |