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Document 32011R0286
Commission Regulation (EU) No 286/2011 of 10 March 2011 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011 , recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011 , recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 83 del 30.3.2011, p. 1–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013
30.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 83/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 286/2011 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2011
recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 53,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 intende armonizzare le disposizioni e i criteri per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze, delle miscele e di determinati articoli specifici all’interno dell’Unione europea. |
(2) |
Il regolamento tiene conto del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, qui di seguito «GHS») delle Nazioni Unite. |
(3) |
I criteri di classificazione e le norme relative all’etichettatura del GHS vengono riveduti periodicamente a livello dell’ONU. La terza edizione riveduta del GHS è stata approvata nel dicembre 2008 dal comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul sistema generale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici (UNCETDG/GHS). Essa contiene modifiche riguardanti, tra l’altro, le disposizioni relative all’assegnazione delle indicazioni di pericolo e all’etichettatura dei piccoli imballaggi, nuove sottocategorie per la sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, la revisione dei criteri di classificazione per i pericoli a lungo termine (tossicità cronica) per l’ambiente acquatico e una nuova classe di pericolo per le sostanze e le miscele pericolose per lo strato di ozono. Di conseguenza è necessario adeguare le disposizioni tecniche e i criteri degli allegati al regolamento (CE) n. 1272/2008 alla terza edizione riveduta del GHS. |
(4) |
Il GHS consente alle autorità di adottare disposizioni supplementari per l’etichettatura al fine di tutelare le persone già sensibilizzate a una specifica sostanza chimica che può provocare una risposta a concentrazioni molto basse. È opportuno introdurre prescrizioni relative all’aggiunta del nome di tale sostanza sull’etichetta, anche se presente in concentrazioni molto basse in una miscela. |
(5) |
Andrebbe inoltre modificata la terminologia di varie disposizioni degli allegati e di taluni criteri tecnici, al fine di agevolare l’attuazione da parte degli operatori e delle autorità preposte all’attuazione, per migliorare la coerenza dei testi giuridici e per incrementare la chiarezza. |
(6) |
Per garantire che i fornitori di sostanze possano adeguarsi alle nuove prescrizioni relative alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio introdotte dal presente regolamento, va previsto un periodo transitorio e l’applicazione del presente regolamento va differita. In tal modo si intende fornire la possibilità di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento su base volontaria prima che termini il periodo transitorio. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1) |
all’articolo 25, il paragrafo 5 è soppresso; |
2) |
all’articolo 26, paragrafo 1, è inserita la seguente nuova sezione e):
|
3) |
l’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento; |
4) |
l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento; |
5) |
l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento; |
6) |
l’allegato IV è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento; |
7) |
l’allegato V è modificato in conformità dell’allegato V del presente regolamento; |
8) |
l’allegato VI è modificato in conformità dell’allegato VI del presente regolamento; |
9) |
l’allegato VII è modificato in conformità dell’allegato VII del presente regolamento. |
Articolo 2
Disposizioni transitorie
1. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, prima del 1o dicembre 2012 e prima del 1o giugno 2015 le sostanze e le miscele possono, rispettivamente, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.
2. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, per le sostanze classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o dicembre 2012 non sussiste l’obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1o dicembre 2014.
3. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, per le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015 non sussiste l’obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1o giugno 2017.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2012 e alle miscele a decorrere dal 1o giugno 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(2) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
ALLEGATO I
A. |
L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
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B. |
L’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
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C. |
L’allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
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D. |
L’allegato I, parte 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è sostituito dal testo seguente: «4. PARTE 4: PERICOLI PER L’AMBIENTE 4.1. Pericoloso per l’ambiente acquatico 4.1.1. Definizioni e considerazioni generali 4.1.1.1. Definizioni
4.1.1.2. Elementi fondamentali 4.1.1.2.0 La classe di pericolo “Pericoloso per l’ambiente acquatico” è così differenziata:
4.1.1.2.1 Gli elementi fondamentali considerati per la classificazione dei pericoli per l’ambiente acquatico sono i seguenti:
4.1.1.2.2 I dati sono ottenuti di preferenza per mezzo dei metodi di prova standardizzati di cui all’articolo 8, paragrafo 3. In pratica, anche dati ottenuti con altri metodi di prova standardizzati, tra cui i metodi nazionali, sono utilizzati se sono considerati equivalenti. Se sono disponibili dati validi ottenuti con prove non standardizzate e con metodi che non fanno uso di sperimentazione, sono presi in considerazione nella classificazione purché siano conformi ai requisiti di cui all’allegato XI, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. In generale, i dati relativi alla tossicità per le specie d’acqua dolce e per le specie marine sono considerati idonei all’uso ai fini della classificazione a condizione che i metodi di prova utilizzati siano equivalenti. In mancanza di tali dati, la classificazione deve basarsi sui migliori dati disponibili. Cfr. anche l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008. 4.1.1.3. Altre considerazioni 4.1.1.3.1 La classificazione delle sostanze e delle miscele in funzione dei pericoli per l’ambiente richiede l’individuazione dei pericoli che esse presentano per l’ambiente acquatico. L’ambiente acquatico è considerato in termini di organismi che vivono in acqua e di ecosistema acquatico di cui essi sono parte. Pertanto, l’individuazione del pericolo acuto (a breve termine) e del pericolo a lungo termine si basa sulla tossicità della sostanza o della miscela per l’ambiente acquatico, pur con le modifiche eventualmente necessarie per tenere conto di nuove informazioni sulle modalità di degradazione e bioaccumulo. 4.1.1.3.2 Anche se il sistema di classificazione è applicabile a tutte le sostanze e a tutte le miscele, è inteso che in casi particolari (ad esempio metalli) l’Agenzia europea delle sostanze chimiche ha fornito orientamenti. 4.1.2. Criteri di classificazione delle sostanze 4.1.2.1. Il sistema di classificazione riconosce che il pericolo intrinseco principale per gli organismi acquatici è rappresentato dalla tossicità acuta e dalla tossicità a lungo termine di una sostanza. Per il pericolo a lungo termine sono definite categorie di pericolo distinte, che corrispondono a gradi diversi del pericolo individuato. Per definire la categoria o la categorie di pericolo appropriate si utilizza di norma il più basso dei valori di tossicità disponibili tra e all’interno dei vari livelli trofici (pesci, crostacei, alghe/piante acquatiche). In talune circostanze è opportuno basarsi sulla forza probante dei dati. 4.1.2.2. Il sistema di classificazione delle sostanze comprende essenzialmente una categoria di pericolo acuto e tre categorie di pericolo a lungo termine. Le categorie di pericolo acuto e a lungo termine sono applicate in modo indipendente. I criteri di classificazione di una sostanza nella categoria Acuto 1 sono definiti sulla base dei soli dati relativi alla tossicità acuta per l’ambiente acquatico(CE50 o CL50). I criteri di classificazione di una sostanza nelle categorie Cronico da 1 a 3 seguono una procedura per tappe successive, in cui la prima tappa consiste nel verificare se le informazioni disponibili sulla tossicità cronica giustificano la classificazione nella categoria di pericolo a lungo termine. In mancanza di dati adeguati sulla tossicità cronica, la fase successiva consiste nel combinare due tipi di informazioni, ad esempio dati sulla tossicità acquatica acuta e dati sul destino ambientale (dati sulla degradabilità e sul bioaccumulo) (cfr. figura 4.1.1). Figura 4.1.1 Categorie delle sostanze pericolose a lungo termine per l’ambiente acquatico
4.1.2.4. Il sistema introduce inoltre una classificazione del tipo “rete di sicurezza” (categoria Cronico 4) da utilizzare quando i dati disponibili non permettono una classificazione sulla base dei criteri formali per le categorie Acuto 1 o Cronico da 1 a 3, ma destano comunque una certa preoccupazione (cfr. esempio nella tabella 4.1.0). 4.1.2.5. Le sostanze con tossicità acuta inferiore a 1 mg/l o tossicità cronica inferiore a 0,1 mg/l (se non rapidamente degradabili) e inferiore a 0,01 mg/l (se rapidamente degradabili) contribuiscono, come componenti di una miscela, alla sua tossicità anche a basse concentrazioni; di norma, a queste sostanze è attribuito un peso maggiore quando si applica il metodo della somma delle classificazioni (cfr. la nota 1 della tabella 4.1.0 e il punto 4.1.3.5.5). 4.1.2.6. I criteri per la classificazione e la categorizzazione delle sostanze come “pericolose per l’ambiente acquatico” sono sintetizzati nella tabella 4.1.0. Tabella 4.1.0 Categorie per la classificazione delle sostanze come pericolose per l’ambiente acquatico
Nota 1 Quando si classificano sostanze nella categoria Acuto 1 e/o nella categoria Cronico 1 è necessario indicare anche un fattore moltiplicatore appropriato (cfr. tabella 4.1.3). Nota 2 La classificazione si basa sulla CrE50 [= CE50 (tasso di crescita)]. Quando la base della CE50 non è specificata o non è registrata alcuna CrE50, la classificazione si basa sul valore CE50 minimo disponibile. Nota 3 Se non sono disponibili dati utili sulla degradabilità, siano essi determinati in via sperimentale o attraverso stime, la sostanza va considerata non rapidamente degradabile. Nota 4 “Nessuna tossicità acuta” significa che la/le C(E)L50 è/sono superiore/i alla solubilità in acqua. Questo vale anche per le sostanze scarsamente solubili (solubilità in acqua < 1 mg/l), per le quali esistono dati indicanti che il test di tossicità acuta non fornisce la misura reale della tossicità intrinseca. 4.1.2.7. Tossicità per l’ambiente acquatico 4.1.2.7.1 La tossicità acuta per l’ambiente acquatico è di norma determinata sulla base di una CL50 a 96 ore per i pesci, una CE50 a 48 ore per i crostacei e/o una CE50 a 72 o 96 ore per le specie algali. Queste specie coprono una gamma di livelli trofici e taxa e sono considerate rappresentative di tutti gli organismi acquatici. Se il metodo di prova è adatto, sono presi in considerazione anche dati relativi ad altre specie (per esempio, Lemna spp.). I test di inibizione della crescita delle piante acquatiche sono di norma considerati come test cronici, ma le CE50 sono considerate come valori di tossicità acuta ai fini della classificazione (cfr. nota 2). 4.1.2.7.2 Per determinare la tossicità cronica per l’ambiente acquatico ai fini della classificazione, sono accettati dati ottenuti secondo i metodi di prova standardizzati di cui all’articolo 8, paragrafo 3, nonché i risultati ottenuti con altri metodi di prova convalidati e accettati a livello internazionale. Sono utilizzati i valori NOEC o altre CEx equivalenti (per esempio, CE10). 4.1.2.8. Bioaccumulo 4.1.2.8.1 Il bioaccumulo di sostanze negli organismi acquatici può provocare effetti tossici a lungo termine, anche quando la concentrazione effettiva in acqua è bassa. Per le sostanze organiche il potenziale di bioaccumulo è di norma determinato in base al coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua, in genere espresso in forma di log Kow. La relazione tra il log Kow di una sostanza organica e la sua bioconcentrazione, misurata dal fattore di bioconcentrazione (BCF) nei pesci, è ampiamente confermato dalla letteratura scientifica. Per identificare soltanto le sostanze con un effettivo potenziale di bioconcentrazione, si applica un valore soglia di log Kow ≥ 4. Anche se questo permette di determinare un potenziale di bioaccumulo, un BCF determinato per via sperimentale fornisce una misura più precisa ed è deve essere preferito se disponibile. Un BCF nei pesci ≥ 500 è indicativo del potenziale di bioconcentrazione ai fini della classificazione. Si osservano relazioni tra la tossicità cronica ed il potenziale di bioaccumulo, dato che la tossicità è connessa al carico corporeo. 4.1.2.9. Degradabilità rapida delle sostanze organiche 4.1.2.9.1 Le sostanze che si degradano rapidamente possono essere eliminate dall’ambiente in tempi brevi. Tali sostanze possono produrre effetti, in particolare in caso di fuoriuscita o di incidente, ma localizzati e di breve durata. Le sostanze che non si degradano rapidamente possono esercitare in acqua un’azione tossica su un’ampia scala spaziale e temporale. 4.1.2.9.2 Un modo per dimostrare la degradazione rapida consiste nell’applicare i test di screening della biodegradazione, destinati a determinare se una sostanza organica è “prontamente biodegradabile”. Se tali dati non sono disponibili, un rapporto BOD (5 giorni)/COD ≥ 0,5 è considerato un indice di degradazione rapida. Perciò, una sostanza che supera questo test di screening è considerata una sostanza che probabilmente si degrada “rapidamente” nell’ambiente acquatico ed è quindi improbabile che sia persistente. Tuttavia, un risultato negativo nel test di screening non significa necessariamente che la sostanza non si degraderà rapidamente nell'ambiente. Possono quindi essere prese in considerazione anche altre prove di degradazione rapida nell'ambiente, che sono particolarmente importanti quando le sostanze inibiscono l’attività microbica alle concentrazioni utilizzate nelle prove standardizzate. Di conseguenza, è introdotto un ulteriore criterio di classificazione che consente di utilizzare dati che dimostrano che la sostanza ha subito effettivamente una degradazione biotica o abiotica nell’ambiente acquatico superiore al 70 % entro 28 giorni. Pertanto, se la degradazione è dimostrata in condizioni che rispecchiano quelle dell’ambiente reale, la sostanza risponde al criterio della “degradabilità rapida”. 4.1.2.9.3 I numerosi dati disponibili sotto forma di emivita di degradazione possono essere utilizzati per definire la degradazione rapida, purché sia ottenuta la biodegradazione totale della sostanza (ossia la completa mineralizzazione). In genere la biodegradazione primaria non è sufficiente per valutare la degradabilità rapida, a meno che si possa dimostrare che i prodotti della degradazione non soddisfano i criteri di classificazione delle sostanze come pericolose per l’ambiente acquatico. 4.1.2.9.4 I criteri utilizzati riflettono il fatto che la degradazione nell’ambiente può essere biotica o abiotica. L’idrolisi può essere presa in considerazione se i prodotti dell’idrolisi non soddisfano i criteri di classificazione delle sostanze come pericolose per l’ambiente acquatico. 4.1.2.9.5 Le sostanze sono considerate rapidamente degradabili se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
4.1.2.10. Composti inorganici e metalli 4.1.2.10.1 Per i composti inorganici e i metalli, il concetto di degradabilità applicato ai composti organici ha un significato limitato o nullo. Tali sostanze possono subire per effetto di normali processi ambientali una trasformazione che aumenta o diminuisce la biodisponibilità delle specie tossiche. Anche i dati relativi al bioaccumulo devono essere trattati con cautela (8). 4.1.2.10.2 I composti inorganici e i metalli scarsamente solubili possono presentare una tossicità acuta o cronica per l’ambiente acquatico, secondo la tossicità intrinseca della specie inorganica biodisponibile, la quantità della specie che può entrare in soluzione e la velocità con cui il fenomeno si produce. Tutti i dati vanno ponderati ai fini della classificazione. Questo metodo va applicato soprattutto per i metalli che evidenziano risultati borderline nel protocollo di trasformazione/dissoluzione. 4.1.3. Criteri di classificazione delle miscele 4.1.3.1. Il sistema di classificazione delle miscele comprende tutte le categorie di classificazione utilizzate per le sostanze, ovvero le categorie Acuto 1 e Cronico da 1 a 4. Per utilizzare tutti i dati disponibili ai fini della classificazione dei pericoli della miscela per l’ambiente acquatico si applica, se del caso, la seguente definizione. I “componenti rilevanti” di una miscela sono quelli che sono classificati nella categoria “Acuto 1” o “Cronico 1” e sono presenti in concentrazione dello 0,1 % (p/p) o più, e quelli che sono classificati nelle categorie “Cronico 2”, “Cronico 3” o “Cronico 4” e sono presenti in concentrazione dell’1 % (p/p) o più, a meno che si possa supporre (come nel caso dei componenti altamente tossici, cfr. 4.1.3.5.5.5) che un componente presente in concentrazione inferiore sia ancora rilevante per la classificazione della miscela come pericolosa per l’ambiente acquatico. In generale, per le sostanze classificate nella categoria “Acuto 1” o nella categoria “Cronico 1” si prende in considerazione la concentrazione di (0,1/M) %. (Per chiarimenti sul fattore M, cfr. punto 4.1.3.5.5.5). Per classificare una miscela in relazione al pericolo per l’ambiente acquatico si procede per tappe successive, in funzione delle informazioni disponibili per la miscela stessa e per i suoi componenti. La procedura da seguire è descritta dal diagramma della figura 4.1.2. La procedura di classificazione per tappe comprende:
Figura 4.1.2 Procedura di classificazione per tappe successive delle miscele per il pericolo acuto e a lungo termine per l’ambiente acquatico
4.1.3.3. Classificazione delle miscele quando esistono dati di tossicità sulla miscela in quanto tale 4.1.3.3.1. Quando la miscela in quanto tale è stata sottoposta a prove per determinarne la tossicità per l’ambiente acquatico, le informazioni ottenute possono essere utilizzate per classificarla secondo i criteri concordati per le sostanze. La classificazione si basa di norma sui dati relativi a pesci, crostacei e alghe/piante (cfr. punti 4.1.2.7.1 e 4.1.2.7.2). Quando non sono disponibili dati di tossicità acuta o cronica adeguati per la miscela in quanto tale, vanno applicati “principi ponte” oppure il “metodo della somma” (cfr. punti 4.1.3.4 e 4.1.3.5). 4.1.3.3.2. Per la classificazione delle miscele come pericolose a lungo termine servono ulteriori informazioni sulla degradabilità e, in taluni casi, sul bioaccumulo. Le prove di degradabilità e di bioaccumulo non vengono impiegate per le miscele perché sono solitamente difficili da interpretare e sono significative solo per singole sostanze. 4.1.3.3.3 Classificazione per la categoria Acuto 1
4.1.3.3.4 Classificazione per le categorie Cronico 1, 2 e 3
4.1.3.3.5 Classificazione per la categoria Cronico 4 Se sussistono comunque motivi di preoccupazione: la miscela viene classificata nella categoria Cronico 4 (classificazione del tipo “rete di sicurezza”) in conformità della tabella 4.1.0. 4.1.3.4. Classificazione delle miscele quando non esistono dati di tossicità sulla miscela in quanto tale: Principi ponte 4.1.3.4.1 Se la miscela non è stata sottoposta a prove per determinarne il pericolo di tossicità per l’ambiente acquatico, ma esistono dati relativi ai singoli componenti e a miscele simili sottoposte a test sufficienti per caratterizzare adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati secondo i principi ponte di cui alla sezione 1.1.3. Per l’applicazione del principio ponte relativo alla diluizione, si vedano i punti 4.1.3.4.2 e 4.1.3.4.3. 4.1.3.4.2 Diluizione: se una miscela è formata per diluizione di un’altra miscela sottoposta a prova o di una sostanza classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico con un diluente classificato in una categoria di pericolo per l’ambiente acquatico equivalente o inferiore a quella del componente originario meno tossico e che non dovrebbe influire sulla tossicità per l’ambiente acquatico degli altri componenti, la miscela può essere classificata come equivalente alla miscela o alla sostanza originaria. Come alternativa, si può applicare il metodo illustrato al punto 4.1.3.5. 4.1.3.4.3 Se una miscela è formata per diluizione di un’altra miscela o sostanza classificata o di una sostanza con acqua o altra materia non tossica, la tossicità della miscela può essere calcolata in base alla miscela o sostanza originaria. 4.1.3.5. Classificazione delle miscele quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi 4.1.3.5.1 La classificazione di una miscela si basa sulla somma delle concentrazioni dei suoi componenti classificati. La percentuale dei componenti classificati nelle categorie “Acuto” o “Cronico” è direttamente introdotta nel metodo della somma. Precisazioni su tale metodo sono fornite al punto 4.1.3.5.5. 4.1.3.5.2 Le miscele possono essere costituite da componenti classificati (nella categoria Acuto 1 e/o Cronico 1, 2, 3, 4) e altri componenti, per i quali sono disponibili dati sperimentali adeguati sulla tossicità. Quando sono disponibili dati adeguati sulla tossicità per più di un componente della miscela, la tossicità complessiva di tali componenti viene calcolata applicando le seguenti formule di additività a) o b), a seconda della natura dei dati sulla tossicità:
4.1.3.5.3 Se la formula di additività è applicata a una parte della miscela, è preferibile calcolare la tossicità di questa parte della miscela utilizzando per ciascuna sostanza valori di tossicità che si riferiscono allo stesso gruppo tassonomico (pesci, crostacei, alghe o equivalente) e quindi utilizzare la tossicità più elevata (valore più basso) ottenuta (ossia utilizzare il più sensibile dei tre gruppi tassonomici). Tuttavia, se i dati sulla tossicità di ciascun componente non si riferiscono allo stesso gruppo tassonomico, il valore di tossicità di ciascun componente è selezionato nello stesso modo in cui sono selezionati i valori di tossicità per la classificazione delle sostanze, ossia è utilizzata la tossicità più elevata (del più sensibile degli organismi sottoposti a prova). La tossicità acuta e cronica calcolata è quindi utilizzata per valutare se classificare questa parte della miscela nella categoria Acuto 1 e/o Cronico 1, 2 o 3 in base agli stessi criteri descritti per le sostanze. 4.1.3.5.4 Se una miscela è classificata in più modi, il metodo utilizzato è quello che produce il risultato più conservativo. 4.1.3.5.5 Metodo della somma 4.1.3.5.5.1. Principi 4.1.3.5.5.1.1. Nel caso delle categorie di classificazione delle sostanze da Cronico 1 a Cronico 3, i criteri di tossicità sottesi differiscono di un fattore 10 da una categoria all’altra. Le sostanze classificate in una fascia di tossicità elevata contribuiscono quindi alla classificazione di una miscela in una fascia di tossicità inferiore. Nel calcolo di tali categorie di classificazione si deve quindi tenere conto del contributo di qualsiasi sostanza classificata nella categoria Cronico 1, 2 o 3. 4.1.3.5.5.1.2. Se una miscela contiene componenti classificati nella categoria Acuto 1 o Cronico 1 occorre tener conto del fatto che tali componenti, quando la loro tossicità acuta è inferiore a 1 mg/l e/o la loro tossicità cronica è inferiore a 0,1 mg/l (se non rapidamente degradabili) e a 0,01 mg/l (se rapidamente degradabili), contribuiscono alla tossicità della miscela anche se sono presenti in basse concentrazioni. I componenti attivi presenti nei pesticidi sono spesso molto tossici per l’ambiente acquatico, come pure altre sostanze, come i composti organometallici. In queste condizioni l’applicazione dei normali limiti di concentrazione generici dà luogo a una “sottoclassificazione” della miscela. È quindi necessario applicare fattori moltiplicatori per tener conto dei componenti altamente tossici, come indicato al punto 4.1.3.5.5.5. 4.1.3.5.5.2. Procedura di classificazione 4.1.3.5.5.2.1. In generale, una classificazione più severa di una miscela prevale su una classificazione meno severa, per esempio la classificazione di una miscela nella categoria Cronico 1 prevale sulla classificazione nella categoria Cronico 2. Di conseguenza, in questo esempio, la procedura di classificazione è già completata se la miscela è stata classificata nella categoria Cronico 1. Non esistono categorie di classificazione più severe della categoria Cronico 1. Per tale motivo non è necessario procedere oltre nella classificazione. 4.1.3.5.5.3. Classificazione per la categoria Acuto 1 4.1.3.5.5.3.1. Si considerano in primo luogo tutti i componenti classificati nella categoria Acuto 1. Se la somma delle concentrazioni (in %) di tali componenti moltiplicata per i loro fattori M corrispondenti è superiore a 25 %, l’intera miscela viene classificata nella categoria Acuto 1. 4.1.3.5.5.3.2. La classificazione delle miscele in funzione del pericolo acuto in base alla somma dei componenti classificati è sintetizzata nella tabella 4.1.1. Tabella 4.1.1 Classificazione di una miscela in funzione del pericolo acuto, per somma dei componenti classificati
4.1.3.5.5.4. Classificazione nelle categorie Cronico 1, 2, 3 e 4 4.1.3.5.5.4.1. Si considerano in primo luogo tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 1. Se la somma delle concentrazioni (in %) di tali componenti moltiplicata per i loro fattori M corrispondenti è superiore a 25 %, l’intera miscela viene classificata nella categoria Cronico 1. Se il calcolo dà luogo a una classificazione della miscela nella categoria Cronico 1, la procedura di classificazione è terminata. 4.1.3.5.5.4.2. Se la miscela non è classificata nella categoria Cronico 1, si considera se sia da classificare nella categoria Cronico 2. Una miscela è classificata nella categoria Cronico 2 se la somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 1 moltiplicata per dieci, moltiplicata per i corrispondenti fattori M e addizionata alla somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 2 è pari o superiore al 25 %. Se il calcolo dà luogo a una classificazione della miscela nella categoria Cronico 2, la procedura di classificazione è terminata. 4.1.3.5.5.4.3. Se la miscela non è classificata nelle categorie Cronico 1 o Cronico 2, si considera se sia da classificare nella categoria Cronico 3. Una miscela è classificata nella categoria Cronico 3 se la somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 1 moltiplicata per cento, moltiplicata per i corrispondenti fattori M e addizionata alla somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 2 moltiplicata per dieci, addizionata alla somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 3 è pari o superiore al 25 %. 4.1.3.5.5.4.4. Se la miscela non è classificata nelle categorie Cronico 1, 2 o 3, si considera se sia da classificare nella categoria Cronico 4. Una miscela è classificata nella categoria Cronico 4 se la somma delle concentrazioni (in %) dei componenti classificati nelle categorie Cronico 1, 2, 3 e 4 è pari o superiore al 25 %. 4.1.3.5.5.4.5. La classificazione delle miscele in funzione del pericolo a lungo termine in base alla somma delle concentrazioni dei componenti classificati è sintetizzata nella tabella 4.1.2. Tabella 4.1.2 Classificazione di una miscela in funzione del pericolo a lungo termine, per somma delle concentrazioni dei componenti classificati
4.1.3.5.5.5. Miscele con componenti altamente tossici 4.1.3.5.5.5.1. I componenti di categoria Acuto 1 e Cronico 1 con tossicità inferiore a 1 mg/l e/o tossicità cronica inferiore a 0,1 mg/l (se non rapidamente degradabili) e inferiore a 0,01 mg/l (se rapidamente degradabili) contribuiscono alla tossicità della miscela anche a basse concentrazioni; di norma, a queste sostanze è attribuito un peso maggiore quando si applica il metodo della somma delle classificazioni. Quando una miscela contiene componenti classificati nella categoria Acuto 1 o Cronico 1, si applica:
Tabella 4.1.3 Fattori moltiplicatori per i componenti altamente tossici delle miscele
4.1.3.6. Classificazione delle miscele con componenti di cui non si dispone di informazioni utili 4.1.3.6.1. Se non si dispone di informazioni utili sul pericolo acuto e/o a lungo termine per l’ambiente acquatico di uno o più componenti rilevanti, la miscela non può essere classificata in modo definitivo in una o più categorie di pericolo. In tale situazione la miscela va classificata basandosi solo sui componenti noti, indicando sull’etichetta e nella scheda di dati di sicurezza anche quanto segue: “contiene il x % di componenti di cui è ignoto il pericolo per l’ambiente acquatico”. 4.1.4. Comunicazione del pericolo 4.1.4.1. Sull’etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 4.1.4. Tabella 4.1.4 Pericoloso per l’ambiente acquatico — Elementi dell’etichetta
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E. |
L’allegato I, parte 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è sostituito dal testo seguente: «5. PARTE 5: PERICOLI SUPPLEMENTARI 5.1. Pericoloso per lo strato di ozono 5.1.1. Definizioni e considerazioni generali 5.1.1.1. Il potenziale di riduzione dell’ozono (ozone depleting potential, ODP) è un parametro integrativo, diverso per ogni specie fonte di idrocarburi alogenati, che rappresenta la capacità dell’idrocarburo alogenato di ridurre lo strato di ozono nella stratosfera, calcolato in base a un rapporto massa su massa rispetto al CFC-11. La definizione formale dell’ODP è il rapporto tra la variazione complessiva dell’ozono causata dall’emissione di una determinata massa di uno specifico composto rispetto alla variazione determinata dalla stessa massa di CFC-11. Per sostanza pericolosa per lo strato di ozono s’intende una sostanza che, in base ai dati disponibili relativi alle sue proprietà e al suo destino e comportamento ambientali previsti o osservati, può presentare un pericolo per la struttura e/o la funzione dello strato di ozono della stratosfera. Rientrano in questa definizione le sostanze elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (13). 5.1.2. Criteri di classificazione delle sostanze 5.1.2.1. Una sostanza è classificata come pericolosa per lo strato di ozono (Categoria 1) se i dati disponibili relativi alle sue proprietà e al suo destino e comportamento ambientali previsti o osservati indicano che essa può presentare un pericolo per la struttura e/o per la funzione dello strato di ozono della stratosfera. 5.1.3. Criteri di classificazione delle miscele 5.1.3.1. Le miscele sono classificate come pericolose per lo strato di ozono (Categoria 1) in base alla concentrazione individuale della sostanza o delle sostanze in esse contenute che sono classificate come pericolose per lo strato di ozono (Categoria 1), secondo la tabella 5.1. Tabella 5.1 Limiti di concentrazione generici per le sostanze (di una miscela) classificate come pericolose per lo strato di ozono (Categoria 1), che determinano la classificazione della miscela come pericolosa per lo strato di ozono (Categoria 1)
5.1.4. Comunicazione del pericolo 5.1.4.1. Sull’etichetta delle sostanze e delle miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 5.2. Tabella 5.2 Pericoloso per lo strato di ozono — Elementi dell’etichetta
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(1) Attualmente il metodo di calcolo è stato validato per miscele contenenti fino a 6 componenti volatili. Tali componenti possono essere liquidi infiammabili come idrocarburi, eteri, alcooli, esteri (esclusi gli acrilati) e acqua. Il metodo di calcolo non è stato ancora validato per miscele contenenti composti alogenati solforosi e/o fosforici nonché acrilati reattivi.
(2) Se il punto di infiammabilità calcolato è meno di 5 °C superiore al pertinente criterio di classificazione, il metodo di calcolo può non essere utilizzato e il punto di infiammabilità va determinato per via sperimentale.»;
(3) GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.»;
(4) Le concentrazioni di gas sono espresse in parti per milione per volume (ppmV).
(5) Per il momento non sono disponibili modelli animali riconosciuti e validati per saggiare l’ipersensibilità respiratoria. In determinate circostanze, i dati ottenuti da studi su animali possono fornire informazioni valide ai fini della valutazione basata sulla forza probante.
(6) Per il momento non sono disponibili modelli animali riconosciuti e validati per saggiare l’ipersensibilità respiratoria. In determinate circostanze, i dati ottenuti da studi su animali possono fornire informazioni valide ai fini della valutazione basata sulla forza probante.
(7) I meccanismi attraverso i quali le sostanze inducono sintomi di asma non sono ancora completamente noti. Per motivi di prevenzione, tali sostanze sono considerate sensibilizzanti delle vie respiratorie. Tuttavia, se può essere dimostrato sulla base dell’evidenza che tali sostanze inducono sintomi d’asma per irritazione soltanto nei soggetti con iperreattività bronchiale, tali sostanze non devono essere considerate sensibilizzanti delle vie respiratorie.»
(8) L’Agenzia europea delle sostanze chimiche ha pubblicato orientamenti specifici su come i dati relativi a queste sostanze possono essere utilizzati per soddisfare i criteri di classificazione.
(9) Per chiarimenti sul fattore M, cfr. punto 4.1.3.5.5.5.
(10) Per chiarimenti sul fattore M, cfr. punto 4.1.3.5.5.5.
(11) Non rapidamente degradabili.
(12) Rapidamente degradabili.
(13) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.»
ALLEGATO II
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato come segue:
1) |
la parte 2 è modificata come segue:
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2) |
la parte 3, punto 3.2.2.1 è sostituita dal seguente testo:
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ALLEGATO III
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato come segue:
1) |
la parte 1 è così modificata:
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2) |
nella parte 2, la tabella 2.3 è soppressa; |
3) |
la parte 3 è così modificata:
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ALLEGATO IV
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato come segue:
1) |
la parte 1 è così modificata:
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2) |
Nella parte 2, nella tabella 1.5, dopo il codice P501 è aggiunto il seguente consiglio di prudenza
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ALLEGATO V
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1) |
la prima frase è sostituita dalla seguente: «I pittogrammi di pericolo corrispondenti a ciascuna classe di pericolo, differenziazione di una classe di pericolo e categoria di pericolo sono conformi alle prescrizioni del presente allegato e dell’allegato I, punto 1.2, e riproducono simboli e formato generale dei modelli qui presentati.»; |
2) |
nella parte 2, il punto 2.3 è così modificato:
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3) |
nella parte 2, punto 2.4, colonna 2, le parole «Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria di pericolo 1» sono sostituite da «Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categorie di pericolo 1, 1A, 1B»; |
4) |
nella parte 3, il pittogramma GHS09 è sostituito dal pittogramma seguente: «GHS09 »; |
5) |
è aggiunta la seguente nuova parte 4: «4. PARTE 4: PERICOLI SUPPLEMENTARI 4.1. Simbolo: punto esclamativo
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ALLEGATO VI
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato come segue:
1) |
la parte 1 è così modificata:
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2) |
la parte 3 è così modificata:
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ALLEGATO VII
L’allegato VII del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato come segue:
nella tabella 1.1, ultima riga, l’indicazione di pericolo «EUH059» è sostituita da «H420».