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Document 32011R0259

    Regolamento (UE) n. 259/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

    GU L 70 del 17.3.2011, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/259/oj

    17.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 70/31


    REGOLAMENTO (UE) N. 259/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 16 marzo 2011

    che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143, in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), stabilisce gli elementi per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all’importazione, di cui all’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i cereali elencati all’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) n. 642/2010.

    (2)

    Benché l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 facciano riferimento al frumento tenero di alta qualità, l’allegato III del medesimo regolamento comprende borse di quotazione e varietà di riferimento anche per il frumento tenero di qualità media e bassa. Per ragioni di coerenza è opportuno sopprimere da detto allegato le quotazioni e le varietà relative al frumento tenero di qualità media e bassa.

    (3)

    Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 642/2010.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato III del regolamento (UE) n. 642/2010 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO III

    Borse di quotazione e varietà di riferimento

    Prodotto

    Frumento tenero

    Frumento (grano) duro

    Granturco

    Altri cereali da foraggio

    Qualità standard

    Alta

     

     

     

    Varietà di riferimento (tipo/grado) per la quotazione in borsa

    Hard Red Spring n. 2

    Hard Amber Durum n. 2

    Yellow Corn n. 3

    US Barley n. 2

    Borsa di quotazione

    Minneapolis Grain Exchange

    Minneapolis Grain Exchange (1)

    Chicago Board of Trade

    Minneapolis Grain Exchange (2)


    (1)  Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all’importazione, si prendono in considerazione le quotazioni fob pubblicamente disponibili negli Stati Uniti.

    (2)  Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all’importazione, si prendono in considerazione le quotazioni fob maggiormente rappresentative pubblicamente disponibili negli Stati Uniti.»


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