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Document 32011R0209

    Regolamento (UE) n. 209/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 , che chiude i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese e dispone la cessazione della registrazione di tali importazioni imposta dai regolamenti (UE) n. 570/2010 e (UE) n. 811/2010

    GU L 58 del 3.3.2011, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/209/oj

    3.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 58/36


    REGOLAMENTO (UE) N. 209/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 2 marzo 2011

    che chiude i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese e dispone la cessazione della registrazione di tali importazioni imposta dai regolamenti (UE) n. 570/2010 e (UE) n. 811/2010

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 14,

    visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2), in particolare gli articoli 14 e 24,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Procedimento antidumping e registrazione delle importazioni

    (1)

    In data 3 giugno 2010 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa a importazioni nell’Unione oggetto di dumping pregiudizievole di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese (RPC). La denuncia conteneva anche una richiesta di registrazione delle importazioni a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

    (2)

    La denuncia è stata sporta da Option NV («il denunziante»), l’unico produttore noto di modem WWAN dell’Unione, che rappresenta il 100 % della produzione totale dell’Unione.

    (3)

    La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping e del conseguente notevole pregiudizio, tali da giustificare l’apertura di un procedimento antidumping.

    (4)

    La Commissione, sentito il comitato consultivo, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), ha pertanto avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione europea di modem WWAN originari della RPC e attualmente classificati sotto i codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00.

    (5)

    Il 1o luglio 2010, col regolamento (UE) n. 570/2010 (4), la Commissione ha sottoposto all’obbligo di registrazione le importazioni dei prodotti di questo tipo originari della RPC.

    (6)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento il denunziante, i produttori esportatori della RPC, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, le associazioni di importatori o di utilizzatori notoriamente interessati, i fornitori di materie prime e di servizi e i rappresentanti della RPC. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.

    (7)

    Conformemente alle disposizioni dell’articolo 16 del regolamento di base, la Commissione ha effettuato alcune delle visite di verifica di norma richieste. Per quanto riguarda il dumping e in particolare ai fini dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione si è concentrata sulle questioni menzionate all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), e in particolare sulle distorsioni connesse alla presa delle decisioni, alla gestione delle società, ai prestiti, al finanziamento delle società e ai crediti all’esportazione. Anche se sono apparse alcune prime indicazioni di distorsioni, dato che questo procedimento antidumping è stato chiuso l’esame non è stato proseguito.

    2.   Procedimento antisovvenzioni e registrazione delle importazioni

    (8)

    In data 2 agosto 2010 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa a importazioni nell’Unione oggetto di sovvenzioni pregiudizievoli di modem WWAN originari della RPC. La denuncia conteneva anche una richiesta di registrazione delle importazioni a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009.

    (9)

    La denuncia è stata sporta da Option NV («il denunziante»), l’unico produttore noto di modem WWAN dell’Unione, che rappresenta il 100 % della produzione totale dell’Unione.

    (10)

    La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di sovvenzioni e del conseguente notevole pregiudizio, tali da giustificare l’apertura di un procedimento antisovvenzioni.

    (11)

    La Commissione, sentito il comitato consultivo, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5), ha pertanto avviato un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione europea di modem WWAN originari della RPC e attualmente classificati sotto i codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00.

    (12)

    Il 17 settembre 2010, col regolamento (UE) n. 811/2010 (6), la Commissione ha sottoposto all’obbligo di registrazione le importazioni dei prodotti di questo tipo originari della RPC.

    (13)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento il denunziante, i produttori esportatori della RPC, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, le associazioni di importatori o di utilizzatori notoriamente interessati, i fornitori di materie prime e di servizi e i rappresentanti della RPC. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.

    B.   RITIRO DELLE DENUNCE E CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI

    (14)

    Con due lettere in data 26 ottobre 2010 indirizzate alla Commissione, Option NV ha ritirato le denunce antidumping e antisovvenzioni relative alle importazioni di modem WWAN originari della RPC. Le denunce sono state ritirate perché Option NV ha concluso un accordo di cooperazione con un produttore esportatore della RPC.

    (15)

    A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 597/2009, se il denunziante ritira la sua denuncia il procedimento può essere chiuso, purché la chiusura non sia contraria all’interesse dell’Unione.

    (16)

    La Commissione ritiene che i procedimenti in questione possano essere chiusi, poiché dalle inchieste antidumping e antisovvenzioni non sono emersi elementi indicanti che la chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate e hanno avuto l’opportunità di presentare le loro osservazioni.

    (17)

    A seguito del ritiro delle denunce, una società ha preso contatto con la Commissione, dichiarando di essere un produttore di modem WWAN dell’Unione. La società ha poi sostenuto che i procedimenti dovrebbero essere portati avanti nonostante il ritiro delle denunce. È da notare che questa società si è manifestata per la prima volta dopo la scadenza dei termini concessi in entrambi i procedimenti alle parti interessate per manifestarsi e rendere noto il loro punto di vista in quanto produttore dell’Unione e, di conseguenza, non ha appoggiato prima del loro ritiro le denunce presentate da Option.

    (18)

    È inoltre da notare che le asserzioni e le informazioni presentate da questa società non erano tali da indurre la Commissione a concludere che sarebbe nell’interesse dell’Unione portare avanti i procedimenti in questione, aperti in seguito alle denunce di Option, dopo il ritiro di queste ultime. In questo contesto, si è dovuto tener conto, riguardo alle asserite operazioni della società nell’Unione in relazione ai modem WWAN, della capacità effettiva della società i) di svolgere un ruolo nel mercato dell’Unione dei modem WWAN e inoltre ii) di supplire a un’eventuale carenza dell’offerta, nel caso in cui fossero imposte misure. Sulla base delle informazioni fornite al riguardo nell’ambito dei procedimenti in questione, si è concluso che sarebbe sproporzionato proseguire l’inchiesta e imporre misure dopo il ritiro delle denunce.

    (19)

    Non sono pervenute altre osservazioni indicanti che la chiusura dei procedimenti in questione non sarebbe nell’interesse dell’Unione.

    (20)

    Date queste circostanze, la Commissione conclude pertanto che i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni nell’Unione di modem WWAN originari della RPC devono essere chiusi senza imposizione di misure.

    (21)

    Occorre pertanto disporre la cessazione della registrazione delle importazioni di modem WWAN originari della RPC e dichiarati sotto i codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00 in applicazione dei regolamenti (UE) n. 570/2010 e (UE) n. 811/2010 e abrogare detti regolamenti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni nell’Unione di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese e attualmente classificati sotto i codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00 sono chiusi.

    Articolo 2

    Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita in applicazione all’articolo 1 dei regolamenti (UE) n. 570/2010 e (UE) n. 811/2010.

    Articolo 3

    I regolamenti (UE) n. 570/2010 e (UE) n. 811/2010 sono abrogati.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

    (3)  GU C 171 del 30.6.2010, pag. 9.

    (4)  GU L 163 del 30.6.2010, pag. 34.

    (5)  GU C 249 del 16.9.2010, pag. 7.

    (6)  GU L 243 del 16.9.2010, pag. 37.


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