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Document 32011R0046

    Regolamento (UE) n. 46/2011 della Commissione, del 20 gennaio 2011 , recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

    GU L 18 del 21.1.2011, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2011; abrogato da 32011R0399

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/46/oj

    21.1.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 18/16


    REGOLAMENTO (UE) N. 46/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 20 gennaio 2011

    recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVII, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell'Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

    (2)

    Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    (3)

    Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

    (4)

    È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

    (5)

    Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 949/2010 della Commissione (5). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

    Articolo 2

    Il regolamento (UE) n. 949/2010 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2011.

    Per la Commissione, a nome del presidente,

    José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

    (3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

    (4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

    (5)  GU L 278 del 22.10.2010, pag. 16.


    ALLEGATO

    Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 21 gennaio 2011

    Codice prodotto

    Destinazione

    Unità di misura

    Ammontare delle restituzioni

    0210 11 31 9110

    A00

    EUR/100 kg

    54,20

    0210 11 31 9910

    A00

    EUR/100 kg

    54,20

    0210 19 81 9100

    A00

    EUR/100 kg

    54,20

    0210 19 81 9300

    A00

    EUR/100 kg

    54,20

    1601 00 91 9120

    A00

    EUR/100 kg

    19,50

    1601 00 99 9110

    A00

    EUR/100 kg

    15,20

    1602 41 10 9110

    A00

    EUR/100 kg

    29,00

    1602 41 10 9130

    A00

    EUR/100 kg

    17,10

    1602 42 10 9110

    A00

    EUR/100 kg

    22,80

    1602 42 10 9130

    A00

    EUR/100 kg

    17,10

    1602 49 19 9130

    A00

    EUR/100 kg

    17,10

    NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).


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