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Document 32011D0820

2011/820/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 dicembre 2011 , che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell’articolo 21, paragrafo 3, entro la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull’equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2011) 8929] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 327 del 9.12.2011, p. 66–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/820/oj

9.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/66


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2011

che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell’articolo 21, paragrafo 3, entro la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull’equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2011) 8929]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/820/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/56/CE dispone che, a decorrere da certe date, gli Stati membri non possono più stabilire essi stessi l’equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti nei paesi terzi con quelli raccolti nell’Unione e conformi a detta direttiva.

(2)

Tuttavia, poiché i lavori per stabilire un’equivalenza nell’Unione per i tuberi-seme di patate di tutti i paesi terzi interessati non erano ancora stati conclusi, la direttiva 2002/56/CE ha autorizzato gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 2011 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già adottate per i tuberi-seme di patate provenienti da alcuni paesi terzi ai quali non si applica un’equivalenza nell’Unione. Tale data è stata scelta poiché corrisponde alla fine del periodo di commercializzazione dei tuberi-seme di patate.

(3)

Poiché questi lavori non sono ancora stati conclusi e una nuova campagna di commercializzazione inizierà entro la fine del 2011, è necessario autorizzare gli Stati membri a prorogare la validità delle decisioni nazionali di equivalenza.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/56/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 21, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2002/56/CE, la data «31 marzo 2011» è sostituita dalla data «31 marzo 2014».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.


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