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Document 32011D0378
2011/378/EU: Commission Implementing Decision of 27 June 2011 amending Part A of Annex XI to Council Directive 2003/85/EC as regards the list of national laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus (notified under document C(2011) 4385) Text with EEA relevance
2011/378/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 giugno 2011 , che modifica la parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare i virus vivi dell’afta epizootica [notificata con il numero C(2011) 4385] Testo rilevante ai fini del SEE
2011/378/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 giugno 2011 , che modifica la parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare i virus vivi dell’afta epizootica [notificata con il numero C(2011) 4385] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 168 del 28.6.2011, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429 e 32020R0687
28.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/16 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2011
che modifica la parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare i virus vivi dell’afta epizootica
[notificata con il numero C(2011) 4385]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/378/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l’articolo 67, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e alcune misure preventive per una maggiore sensibilizzazione e preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in relazione a questa malattia. |
(2) |
Tra le suddette misure preventive rientra l’obbligo per gli Stati membri di assicurare che la manipolazione di virus vivi dell’afta epizootica ai fini della ricerca e della diagnosi avvenga esclusivamente in laboratori nazionali autorizzati elencati nella parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. |
(3) |
La Spagna ha informato ufficialmente la Commissione che il Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), Valdeolmos, Madrid, ottempera alle prescrizioni di cui all’articolo 65 della direttiva 2003/85/CE. La Spagna ha richiesto che il CISA sia aggiunto all’elenco di laboratori nazionali autorizzati a manipolare i virus vivi dell’afta epizootica di cui alla parte A dell’allegato XI della suddetta direttiva. |
(4) |
Di conseguenza è necessario sostituire la voce relativa alla Spagna nell’elenco dei laboratori nazionali di cui alla parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. |
(5) |
Occorre quindi modificare la parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato XI, parte A, della direttiva 2003/85/CEE, la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:
«ES |
Spagna |
|
Spagna» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.