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Document 32011D0328

2011/328/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 1 °giugno 2011 , concernente la non iscrizione del flurprimidol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 3733] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 153 del 11.6.2011, p. 192–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/328/oj

11.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/192


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2011

concernente la non iscrizione del flurprimidol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 3733]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/328/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) nn. 451/2000 (2) e 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprendeva il flurprimidol.

(2)

A norma dell’articolo 11 septies, dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1490/2002, è stata adottata la decisione 2009/28/CE della Commissione, del 13 gennaio 2009, concernente la non iscrizione del flurprimidol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza (4).

(3)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nel suo allegato I (5).

(4)

La domanda è stata presentata alla Finlandia, designato Stato membro relatore ai sensi del regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2009/28/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

La Finlandia ha valutato gli ulteriori dati forniti dal richiedente e ha elaborato una relazione supplementare che è stata inviata all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «l’Autorità») e alla Commissione il 10 marzo 2010. L’Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione, in data 16 dicembre 2010, le proprie conclusioni sul flurprimidol (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 5 maggio 2011, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul flurprimidol.

(6)

La relazione supplementare dello Stato membro relatore e le conclusioni dell’Autorità si concentrano sui motivi di preoccupazione che hanno determinato la non iscrizione della sostanza. Tali motivi di preoccupazione riguardavano il rischio per gli operatori e i lavoratori in tutte le situazioni e le condizioni d’impiego considerate, poiché l’esposizione superava il 100 % del livello ammissibile di esposizione dell’operatore (LAEO), e la mancanza di dati sul profilo di impurezza delle partite impiegate negli studi tossicologici.

(7)

Il richiedente ha presentato informazioni aggiuntive, in particolare in merito a nuovi calcoli per la valutazione dell’esposizione al rischio degli operatori e dei lavoratori. Inoltre, al fine di ridurre i rischi per l’ambiente, il richiedente ha limitato l’indicazione d’uso ai sistemi di produzione di serre ad alta tecnologia con sistemi di gestione dell’acqua per irrigazione/in eccesso che impediscono il rilascio dell’acqua contaminata nell’ambiente.

(8)

Le informazioni aggiuntive presentate dal richiedente non hanno però consentito di eliminare tutte le preoccupazioni specifiche emerse in relazione al flurprimidol.

(9)

In particolare, sulla base delle informazioni disponibili e calcolata in base alle indicazioni d’uso del richiedente, l’esposizione stimata dei lavoratori supera ancora il LAEO, nonostante l’uso di dispositivi di protezione individuali. Il set di dati ambientali non era sufficiente a condurre una valutazione del rischio ambientale per situazioni e condizioni d’impiego realistiche. Gli impieghi descritti nelle serre, per i quali l’esposizione sarebbe accettabile, non rispecchiano la pratica usuale e non possono dunque considerarsi rappresentativi.

(10)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità. La Commissione ha inoltre invitato il richiedente a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008. Il richiedente ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.

(11)

Nonostante le argomentazioni avanzate dal richiedente, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate in base alle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’Autorità non hanno dimostrato che, nelle condizioni di impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti flurprimidol soddisfano in generale le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(12)

Il flurprimidol non può pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(13)

La decisione 2009/28/CE deve essere abrogata.

(14)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal capo II del regolamento (CE) n. 33/2008, di un’ulteriore domanda per il flurprimidol.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il flurprimidol non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

La decisione 2009/28/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  GU L 10 del 15.1.2009, pag. 25.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flurprimidol (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva flurprimidol). EFSA Journal 2011;9(1):1962. [60 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1962. Disponibile on line sul sito ww.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


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