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Document 32011D0326

2011/326/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 30 maggio 2011 , che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione

GU L 147 del 2.6.2011, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/326/oj

2.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/17


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2011

che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione

(2011/326/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio ha concesso all’Irlanda, su sua stessa richiesta, assistenza finanziaria (decisione di esecuzione 2011/77/UE (2)) a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell’economia verso una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nell’area dell’euro e nell’Unione.

(2)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale (FMI) e di concerto con la Banca centrale europea (BCE), ha portato a termine il primo riesame dell’efficacia e dell’impatto economico e sociale di tali misure e dei progressi compiuti nella loro attuazione.

(3)

Alla luce delle attuali proiezioni della Commissione in materia di crescita nominale del PIL (–3,6 % nel 2010, 1,3 % nel 2011, 2,8 % nel 2012 e 4,0 % nel 2013), il percorso di risanamento di bilancio è ampiamente in linea con la raccomandazione del Consiglio del 7 dicembre 2010 intesa a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo in Irlanda, in conformità dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato, ed è compatibile con un percorso per il rapporto debito pubblico/PIL del 96,2 % nel 2010, del 112,0 % nel 2011, del 117,9 % nel 2012 e del 120,3 % nel 2013. Tale rapporto si stabilizzerebbe pertanto nel 2013 e sarebbe successivamente avviato verso un percorso discendente, nell’ipotesi che il disavanzo diminuisca ancora. Le dinamiche del debito risentono di operazioni fuori bilancio, tra cui l’iniezione di capitali alle banche nel 2011 (tradottasi in un aumento netto del debito pari a circa 6 punti percentuali del PIL), l’ipotesi di mantenere considerevoli riserve di liquidità e differenze fra i pagamenti di interessi in base alla contabilità di competenza e di cassa.

(4)

La ricapitalizzazione dell’Allied Irish Bank, della Bank of Ireland e dell’Educational Building Society prevista per febbraio 2011 e che, sulla base dei risultati del Prudential Capital Assessment Review («PCAR») del 2010, avrebbe portato al 12 % il requisito patrimoniale minimo di base di classe 1, è stata rinviata dal governo uscente a motivo dell’imminenza delle elezioni generali.

(5)

Il 31 marzo 2011 la Banca centrale d’Irlanda ha reso noti i risultati del PCAR e del Prudential Liquidity Assessment Review («PLAR»), in base ai quali le quattro banche nazionali partecipanti (Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building Society e Irish Life & Permanent) necessiterebbero, in totale, di ulteriori 24 miliardi di EUR di capitale (di cui 3 di capitale contingente) perché il loro livello di capitalizzazione rimanga adeguato in uno scenario di stress.

(6)

Il 31 marzo 2011 il nuovo governo, insediatosi a seguito delle elezioni del 25 febbraio 2011, ha annunciato la sua strategia per rafforzare e riformare le banche nazionali, in cui rientra l’impegno volto a soddisfare il fabbisogno di capitali evidenziato dagli esercizi PCAR/PLAR. In tal modo, il requisito patrimoniale minimo di base di classe 1 delle banche nazionali raggiungerebbe, entro luglio 2011, un livello decisamente superiore a quello previsto per febbraio 2011 (salvi adeguati aggiustamenti legati alla prevista vendita di attivi nel caso di Irish Life & Permanent).

(7)

Occorre che la Banca centrale d’Irlanda imponga all’Allied Irish Bank, alla Bank of Ireland, all’EBS Building Society e all’Irish Life & Permanent il raggiungimento dell’obiettivo di un rapporto prestiti/depositi del 122,5 % entro fine 2013, evitando al contempo la svendita delle attività. Occorre inoltre che le autorità irlandesi seguano da vicino l’andamento dell’indice netto di stabilità dei finanziamenti e dell’indice di copertura della liquidità delle banche, al fine di garantire la convergenza con le norme stabilite nel quadro di Basilea III. Per garantire il conseguimento di detti obiettivi, è opportuno che le autorità istituiscano un quadro credibile che consenta loro di seguire i progressi compiuti basandosi su obiettivi intermedi e modalità di governanza opportunamente incentivate all’interno delle banche.

(8)

Appena entrato in carica, il nuovo governo ha dato avvio a una revisione generale della spesa nell’intento di ridurla rendendola più efficiente e di allineare meglio le priorità sottostanti al risanamento di bilancio con quelle di ripresa nazionale contenute nel programma governativo per il periodo 2011-2016 presentato il 7 marzo 2011.

(9)

Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 3 della decisione di esecuzione 2011/77/UE è così modificato:

1)

al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

prende provvedimenti per garantire che le banche nazionali siano, se necessario, adeguatamente ricapitalizzate sotto forma di equity, in modo da assicurare il rispetto del requisito patrimoniale minimo di base di classe 1 del 10,5 % per tutta la durata del programma di assistenza finanziaria dell’Unione e riducano al contempo la loro leva finanziaria allo scopo di raggiungere l’obiettivo di un rapporto prestiti/depositi del 122,5 % entro fine 2013;»

2)

il paragrafo 7 è così modificato:

a)

alla lettera b) è aggiunta la frase seguente:

«Previa consultazione della Commissione, dell’FMI e della BCE, l’Irlanda può apportare alle predette misure modifiche di bilancio volte a realizzare le priorità del programma di governo e gli incrementi di efficienza eventualmente individuati dalla revisione generale della spesa attualmente in corso; tali modifiche dovranno essere compatibili con l’obiettivo generale di iscrivere al bilancio 2012 misure che consentano un risanamento pari ad almeno 3,6 miliardi di EUR.»;

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

l’adozione di misure volte a rafforzare sia una strategia di bilancio credibile sia il quadro di bilancio. L’Irlanda adotta e attua la norma di bilancio mediante la quale tutte le entrate supplementari non previste per il periodo 2011-2015 sono assegnate alla riduzione del disavanzo e del debito. L’Irlanda istituisce un consiglio consultivo di bilancio al fine di fornire una valutazione indipendente circa la posizione e le previsioni di bilancio del governo. L’Irlanda adotta una legge sulla responsabilità di bilancio che introduce un quadro di spesa a medio termine con massimali pluriennali vincolanti sulla spesa in ogni comparto, tenendo conto di eventuali riforme aggiornate di governanza economica a livello dell’Unione e basandosi sulle riforme già esistenti;»;

c)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

la ricapitalizzazione delle banche nazionali entro fine luglio 2011 (salvi adeguati aggiustamenti legati alla prevista vendita di attivi nel caso di Irish Life & Permanent), in linea con le conclusioni del PLAR e del PCAR del 2011, come annunciato dalla Banca centrale d’Irlanda il 31 marzo 2011;»

d)

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

accrescimento della concorrenza sui mercati aperti. A tale scopo è riformata la normativa che, prevedendo la possibilità di imporre sanzioni efficaci in caso di infrazione al diritto irlandese in materia di concorrenza e agli articoli 101 e 102 del trattato, abbia un più credibile effetto deterrente e garantisca il buon funzionamento dell’Autorità per la concorrenza. Inoltre, per tutta la durata del programma le autorità garantiranno che non siano concesse ulteriori deroghe alla normativa in materia di concorrenza a meno che non siano pienamente conformi agli obiettivi del programma di assistenza finanziaria dell’Unione e alle necessità economiche;»

e)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«n)

riduzione della leva finanziaria delle banche nazionali allo scopo di raggiungere l’obiettivo di rapporto prestiti/depositi stabilito sulla base del PLAR 2011;

o)

preparazione di un piano volto a sostenere la solvibilità e vitalità degli istituti del settore delle credit union che non dispongono di capitali sufficienti, anche conferendo alla Banca centrale d’Irlanda i poteri necessari a favorire un maggior risanamento del settore, se necessario mediante fusioni e, laddove giustificato, con il sostegno finanziario del governo;

p)

presentazione all’Oireachtas di una legislazione che doti le credit union di un quadro normativo rafforzato comprensivo di obblighi più efficaci in materia di governanza e di regolamentazione.»;

3)

il paragrafo 8 è così modificato:

a)

alla lettera a) è aggiunta la frase seguente:

«Previa consultazione della Commissione, dell’FMI e della BCE, l’Irlanda può apportare alle predette misure modifiche di bilancio volte a realizzare le priorità del programma di governo e gli incrementi di efficienza eventualmente individuati dalla revisione generale della spesa attualmente in corso; tali modifiche dovranno essere compatibili con l’obiettivo generale di iscrivere al bilancio 2013 misure che consentano un risanamento pari ad almeno 3,1 miliardi di EUR;»

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«c)

riduzione della leva finanziaria delle banche nazionali allo scopo di raggiungere gli obiettivi di rapporto prestiti/depositi stabiliti sulla base del PLAR 2011.»

Articolo 2

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

CSÉFALVAY Z.


(1)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(2)  GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.


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