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Document 32011D0258

    2011/258/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 aprile 2011 , recante modifica della decisione 89/471/CEE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania [notificata con il numero C(2011) 2709]

    GU L 110 del 29.4.2011, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/258/oj

    29.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 110/29


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 27 aprile 2011

    recante modifica della decisione 89/471/CEE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania

    [notificata con il numero C(2011) 2709]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (2011/258/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con la decisione 89/471/CEE della Commissione (2), sono stati autorizzati diversi metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania.

    (2)

    La Germania ha fatto presente che un aggiornamento della formula nazionale è imprescindibile alla luce dei progressi realizzati negli ultimi 15 anni nel settore dell’allevamento. L’ultimo aggiornamento dell’equazione sul tenore di carne magra dell’apparecchio di classificazione e del metodo «Zwei-Punkt-Meßverfahren» (ZP) risale al 1995.

    (3)

    La Germania ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione delle formule adottate nei metodi di classificazione delle carcasse di suino «General Electric Logiq 200pro», «Autofom I» e «Zwei-Punkt-Meßverfahren» (ZP), nonché due nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata delle prove di dissezione, indicando i principi alla base di tale metodo, i risultati delle prove di dissezione e le equazioni applicate per quantificare la percentuale di massa magra nel protocollo di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (3).

    (4)

    Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tale metodo di classificazione delle carcasse di suino in Germania.

    (5)

    È pertanto necessario modificare la decisione 89/471/CEE.

    (6)

    In considerazione delle esigenze tecniche legate all’introduzione di nuovi dispositivi e di nuove formule, è opportuno che il metodo di classificazione delle carcasse di suino autorizzato dalla presente decisione si applichi a decorrere dal 4 ottobre 2011.

    (7)

    Le modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione della Commissione.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 89/471/CEE è così modificata:

    1)

    il testo dell’articolo 1 bis è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1 bis

    In deroga all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, per la classificazione delle carcasse di suino di cui all’allegato V, sezione B.IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4) è autorizzato in Germania l’uso dei seguenti metodi:

    l’apparecchio denominato “Autofom I” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell’allegato,

    l’apparecchio denominato “Autofom III” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell’allegato,

    l’apparecchio denominato “CSB-Image-Meater” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte V dell’allegato.

    2)

    l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 4 ottobre 2011.

    Articolo 3

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

    Per la Commissione

    Dacian CIOLOŞ

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 233 del 10.8.1989, pag. 30.

    (3)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.

    (4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;


    ALLEGATO

    L’allegato della decisione 89/471/CEE è così modificato:

    1)

    nella parte prima (Ultrasonic Scanner GE Logiq 200pro) il punto 2 è sostituto dal seguente:

    «2.

    Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

    LMP = 60,98501 – 0,85831•x1 + 0,16449•x2

    laddove:

    LMP

    =

    percentuale stimata di carne magra della carcassa;

    x1

    =

    spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa, tra la penultima e la terzultima costola;

    x2

    =

    spessore in mm del muscolo dorsale, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di x1.

    La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.»;

    2)

    nella parte seconda [(Zwei-Punkt-Meßverfahren (ZP)], il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

    LMP = 58,10122 – 0,56495•F + 0,13199•M

    laddove:

    LMP =

    percentuale stimata di carne magra della carcassa;

    F —

    spessore minimo del lardo (compresa la cotenna) che ricopre il muscolo lombare (M. glutaeus medius) evidenziabile sulla fenditura nella parte più stretta (mm);

    M —

    spessore della carne, misurato in corrispondenza della distanza minima tra l’estremità anteriore (craniale) del M. glutaeus medius e il lato superiore (dorsale) della rachide (in millimetri).

    La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.»;

    3)

    la parte III [«Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)»] è sostituita dalla seguente:

    «PARTE III

    Autofom I

    1.

    Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato “Autofom I”.

    2.

    L’apparecchio è munito di sedici trasduttori a ultrasuoni che funzionano a 2 MHz (Carometec A/S). La distanza operativa tra i trasduttori è di 25 millimetri.

    I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del lardo dorsale, dello spessore muscolare e di parametri correlati.

    I valori misurati sono convertiti da un computer in stima della percentuale di carne magra.

    3.

    Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato sulla base di 31 variabili, secondo la seguente formula:

    LMP = 63,95382561 – 0,11923455•IP001 – 0,09558979•IP002 – 0,10584604•IP007 – 0,05155666•IP009 – 0,13640649•IP016 – 0,14213204•IP022 + 0,03049588•IP030 + 0,01790568•IP032 + 0,01105555•IP038 – 0,16701099•IP042 – 0,06005469•IP071 – 0,22169624•IP079 + 0,06666878•IP084 + 0,05392766•IP086 – 0,21648737•IP090 – 0,26525617•IP091 – 0,09417923•IP092 – 0,01909767•IP093 – 0,01964313•IP094 – 0,02064380•IP095 – 0,01600385•IP096 – 0,01119575•IP103 – 0,00827959•IP109 – 0,00687431•IP111 – 0,00757384•IP112 + 0,01885055•IP113 + 0,06095365•IP115 + 0,05703606•IP116 + 0,04184455•IP120 + 0,04682307•IP121 + 0,03958671•IP122

    laddove:

     

    LMP = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

     

    IP001, IP002, IP007…IP122 sono le variabili misurate da Autofom I.

    4.

    Il tenore di carne magra della carcassa può essere calcolato anche sulla base di tre variabili “T” (principali variabili delle componenti), secondo la seguente formula:

    LMP = 58,31148999 + 1,16880438•T1 + 0,66490881•T2 + 0,60981266•T3

    laddove:

    LMP

    =

    percentuale stimata di carne magra della carcassa;

    T1, T2, T3

    =

    principali variabili delle componenti, calcolate in base alle 31 variabili di cui al punto 3.

    5.

    La descrizione dei punti di misurazione e quella del metodo statistico sono contenute nella parte II del protocollo presentato dalla Germania alla Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (1).

    La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

    4)

    sono aggiunte le seguenti parti IV e V:

    «PARTE IV

    Autofom III

    1.

    Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato “Autofom III”.

    2.

    L’apparecchio è munito di sedici trasduttori a ultrasuoni che funzionano a 2 MHz (Carometec A/S). La distanza operativa tra i trasduttori è di 25 millimetri.

    I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del lardo dorsale, dello spessore muscolare e di parametri correlati.

    I valori misurati sono convertiti da un computer in stima della percentuale di carne magra.

    3.

    Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato sulla base di 5 variabili, secondo la seguente formula:

    LMP = 65,21715434 – 0,23517230•R2P2 – 0,23350031•R2P6 – 0,25098775•R2P10 – 0,10926670•R2P13 + 0,19342930•R3P5

    laddove:

    LMP =

    percentuale stimata di carne magra della carcassa;

    R2P2 —

    media ponderata di due spessori di lardo senza pelle (in millimetri), con un rapporto di 2/3 e 1/3;

    R2P6 —

    media ponderata di due spessori minimi di lardo (in millimetri), con un rapporto di 2/3 e 1/3;

    R2P10 —

    tenore minimo di lardo della sezione trasversale (in millimetri);

    R2P13 —

    la valutazione iniziale delle dimensioni della carcassa;

    R3P5 —

    lo spessore massimo di carne (punto massimo delle costole meno punto minimo di lardo, convertito in mm).

    4.

    La descrizione dei punti di misurazione è contenuta nella parte II del protocollo presentato dalla Germania alla Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008.

    La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

    PARTE V

    CSB-Image-Meater

    1.

    Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato “CSB Image Meater”.

    2.

    Il CSB-Image-Meater è costituito in particolare da una videocamera, da un computer dotato di scheda per analisi delle immagini, da uno schermo, da una stampante, da un meccanismo di comando, da un meccanismo che analizza i risultati delle misurazioni e da interfacce. Le tre variabili del CSB-Image-Meater sono tutte misurate alla linea mediana del prosciutto (intorno al M. gluteus medius).

    I valori misurati sono convertiti da un computer in stima della percentuale di carne magra.

    3.

    Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

    LMP = 68,06616 – 0,45829•MS + 0,11278•MF – 0,25545•WL

    laddove:

    LMP =

    percentuale stimata di carne magra della carcassa;

    MS —

    spessore medio di lardo sopra (dorsale) al M. gluteus medius (in millimetri);

    MF —

    spessore medio della carne — sulla lunghezza del M. gluteus medius (in millimetri);

    WL —

    lunghezza media dei quattro corpi vertebrali lombari della parte craniale del M. gluteus medius (mm).

    4.

    La descrizione dei punti di misurazione è contenuta nella parte II del protocollo presentato dalla Germania alla Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008.

    La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.»


    (1)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.»;


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