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Document 32011D0007

    2011/7/UE: Decisione della Commissione, del 7 gennaio 2011 , che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare i virus vivi dell'afta epizootica [notificata con il numero C(2010) 9592] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 5 del 8.1.2011, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429 e 32020R0687

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/7(1)/oj

    8.1.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 5/27


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 7 gennaio 2011

    che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare i virus vivi dell'afta epizootica

    [notificata con il numero C(2010) 9592]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/7/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l'articolo 67, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e alcune misure preventive per una maggiore sensibilizzazione e preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in merito a questa malattia.

    (2)

    Tra le suddette misure preventive rientra l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che la manipolazione del virus dell'afta epizootica ai fini della ricerca e della diagnosi avvenga esclusivamente in laboratori nazionali autorizzati elencati nella parte A dell'allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

    (3)

    La Francia ha informato in via ufficiale la Commissione che il nome del laboratorio nazionale presente nella parte A dell'allegato XI alla direttiva 2003/85/CE situato in Francia è stato modificato.

    (4)

    Ai fini della certezza del diritto è importante mantenere aggiornato l'elenco dei laboratori presenti nella parte A del suddetto allegato. Risulta pertanto necessario sostituire la voce relativa alla Francia nella lista dei laboratori presenti nella parte A dell'allegato XI alla direttiva 2003/85/CE.

    (5)

    Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell’allegato XI, parte A, alla direttiva 2003/85/CEE, la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

    «FR

    Francia

    Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Laboratoire de santé animale, con sede a Maisons-Alfort (Francia)

    Francia»

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2011.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.


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