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Document 32010R0980
Commission Regulation (EU) No 980/2010 of 28 October 2010 establishing a prohibition of fishing for common sole in VIIIa and VIIIb by vessels flying the flag of Belgium
Regolamento (UE) n. 980/2010 della Commissione, del 28 ottobre 2010 , recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera belga
Regolamento (UE) n. 980/2010 della Commissione, del 28 ottobre 2010 , recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera belga
GU L 285 del 30.10.2010, pp. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
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30.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/21 |
REGOLAMENTO (UE) N. 980/2010 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2010
recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera belga
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
Considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), fissa i contingenti per il 2010. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010. |
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(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
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N. |
33/T&Q |
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Stato Membro |
Belgio |
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Stock |
SOL/8AB. |
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Specie |
Sogliola (Solea solea) |
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Zona |
VIIIa e VIIIb |
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Data |
1.9.2010 |