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Document 32010R0912

Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 , che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 276 del 20.10.2010, p. 11–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32021R0696

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/912/oj

20.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/11


REGOLAMENTO (UE) N. 912/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2010

che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La politica europea in materia di radionavigazione via satellite è attualmente attuata mediante i programmi EGNOS e Galileo (in prosieguo: i «programmi»).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (3), ha istituito un’agenzia comunitaria denominata Autorità di vigilanza del GNSS europeo (in prosieguo: l’«Autorità»).

(3)

Il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (4), definisce il nuovo quadro della governance pubblica e del finanziamento dei programmi. Prevede il principio di una rigida ripartizione delle competenze tra l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, l’Autorità e l’Agenzia spaziale europea (in prosieguo: l’«ESA»), affida alla Commissione la responsabilità della gestione dei programmi e le attribuisce i compiti originariamente assegnati all’Autorità. Prevede inoltre che l’Autorità svolga i compiti che le sono affidati nel rispetto del ruolo della Commissione in qualità di gestore dei programmi e conformemente agli orientamenti forniti dalla Commissione.

(4)

Nel regolamento (CE) n. 683/2008 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a presentare una proposta volta ad allineare formalmente le strutture di gestione dei programmi di cui al regolamento (CE) n. 1321/2004 ai nuovi ruoli della Commissione e dell’Autorità quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 683/2008.

(5)

Vista la limitazione del suo campo di attività, l’Autorità non si dovrebbe più chiamare «Autorità di vigilanza del GNSS europeo» ma «Agenzia del GNSS europeo» (in prosieguo: l’«Agenzia»). Tuttavia, la continuità delle attività dell’Autorità, inclusa la continuità per quanto riguarda i diritti e gli obblighi, il personale e la validità di tutte le decisioni adottate, dovrebbe essere garantita dall’Agenzia.

(6)

L’oggetto del regolamento (CE) n. 1321/2004 dovrebbe altresì essere adeguato al fine di rispecchiare il fatto che l’Agenzia non è più responsabile della gestione degli interessi pubblici relativi ai programmi europei concernenti i sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) né della regolamentazione di tali programmi.

(7)

Lo status giuridico dell’Agenzia dovrebbe consentirle di agire come persona giuridica nell’esercizio dei suoi compiti.

(8)

Occorre inoltre modificare i compiti dell’Agenzia e, a questo proposito, garantire che i suoi compiti siano definiti in base a quelli di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 683/2008, inclusa la possibilità per l’Agenzia di svolgere altre attività che potrebbero esserle affidate dalla Commissione, al fine di sostenere quest’ultima nell’attuazione dei programmi. A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), tali attività potrebbero includere, ad esempio, seguire lo sviluppo di procedure di coordinamento e di consultazione in materia di sicurezza, svolgere ricerche utili per sviluppare e promuovere i programmi e fornire assistenza nello sviluppo e nell’attuazione del progetto pilota sul servizio pubblico regolamentato (SPR).

(9)

Nell’ambito della sua sfera d’azione, dei suoi obiettivi e nell’assolvimento dei suoi compiti, l’Agenzia si dovrebbe conformare in particolare alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell’Unione.

(10)

La Commissione, nel quadro della valutazione intermedia del programma Galileo, prevista per il 2010, di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 683/2008, dovrebbe inoltre affrontare il tema della gestione dei programmi nella fase operativa e il ruolo che l’Agenzia svolgerà in tale contesto.

(11)

Per assicurare efficacemente l’espletamento dei compiti dell’Agenzia, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei necessari poteri di stabilire il bilancio, verificarne l’esecuzione, adottare le regole finanziarie necessarie, istituire procedure di lavoro trasparenti per l’adozione delle decisioni dell’Agenzia, approvarne il programma di lavoro e nominare il direttore esecutivo.

(12)

È inoltre opportuno includere un rappresentante del Parlamento europeo in seno al consiglio di amministrazione in qualità di membro senza diritto di voto, in quanto il regolamento (CE) n. 683/2008 ha posto in evidenza l’utilità di una stretta cooperazione tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

(13)

Inoltre, per garantire che l’Agenzia svolga i suoi compiti nel rispetto del ruolo di gestore dei programmi svolto dalla Commissione e conformemente agli orientamenti da essa definiti, occorre prevedere esplicitamente che l’Agenzia debba essere gestita da un direttore esecutivo sotto la supervisione del consiglio di amministrazione conformemente agli orientamenti elaborati per l’Agenzia dalla Commissione. Occorre del pari specificare che la Commissione dovrebbe disporre di cinque rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione dell’Agenzia e che le decisioni concernenti un numero limitato di compiti del consiglio di amministrazione non dovrebbero essere adottate senza il voto favorevole dei rappresentanti della Commissione.

(14)

Il buon funzionamento dell’Agenzia esige che il direttore esecutivo sia nominato in base ai meriti e alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all’esperienza acquisita e svolga le proprie funzioni relativamente all’organizzazione del funzionamento interno dell’Agenzia in completa indipendenza e flessibilità. Fatta eccezione per alcune attività e misure in materia di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo dovrebbe elaborare e adottare tutte le misure necessarie per assicurare la corretta esecuzione del programma di lavoro dell’Agenzia, predisporre ogni anno un progetto di relazione generale da presentare al consiglio di amministrazione, fornire un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia e dare esecuzione al bilancio.

(15)

Il consiglio di amministrazione dovrebbe poter adottare tutte le decisioni suscettibili di garantire che l’Agenzia sia in grado di svolgere i suoi compiti, esclusi quelli di accreditamento di sicurezza, che dovrebbero essere affidati ad un consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei (in prosieguo: il «consiglio di accreditamento di sicurezza»). In relazione a tali compiti di accreditamento, il consiglio di amministrazione dovrebbe essere competente solo per gli aspetti relativi alle risorse e al bilancio. Ai fini di una gestione efficace dei programmi è necessario altresì che i compiti del consiglio di amministrazione siano conformi ai nuovi compiti affidati all’Agenzia ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 683/2008, in particolare per quanto riguarda il funzionamento del centro di sicurezza Galileo e le istruzioni impartite nel quadro dell’azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell’Unione europea (6).

(16)

Le procedure di nomina dei titolari di mandato dovrebbero essere trasparenti.

(17)

Vista l’estensione dei compiti affidati all’Agenzia, tra cui figura l’accreditamento in materia di sicurezza, il comitato scientifico e tecnico istituito a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1321/2004 dovrebbe essere eliminato e il comitato di sicurezza interna ed esterna del sistema istituito a norma dell’articolo 10 di detto regolamento dovrebbe essere sostituito dal consiglio di accreditamento di sicurezza che sarà incaricato dei lavori di accreditamento in materia di sicurezza e composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. L’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo: «l’Alto rappresentante») e l’ESA dovrebbero svolgere un ruolo di osservatori all’interno del consiglio di accreditamento di sicurezza.

(18)

Le attività di accreditamento di sicurezza dovrebbero essere svolte in modo indipendente dalle autorità che gestiscono i programmi, in particolare la Commissione, gli altri organi dell’Agenzia, l’ESA, e le altre entità responsabili dell’applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza. Al fine di garantire tale indipendenza, il consiglio di accreditamento di sicurezza dovrebbe essere istituito quale autorità di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei (in prosieguo: «i sistemi») e dei ricevitori integranti la tecnologia PRS. Dovrebbe costituire un organo autonomo che, in seno all’Agenzia, adotta le sue decisioni in modo indipendente e obiettivo, nell’interesse dei cittadini.

(19)

Dato che la Commissione gestisce tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei sistemi a norma del regolamento (CE) n. 683/2008, e per garantire una gestione efficace degli aspetti connessi alla sicurezza e rispettare il principio di una rigida ripartizione delle competenze previsto da tale regolamento, è di primaria importanza che le attività del consiglio di accreditamento di sicurezza siano strettamente limitate ad attività di accreditamento dei sistemi e che non invadano in alcun caso i compiti affidati alla Commissione a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 683/2008.

(20)

Le decisioni adottate dalla Commissione secondo procedure in cui interviene il comitato dei programmi GNSS europei lasciano impregiudicate sia le norme vigenti in materia di bilancio sia la competenza specifica degli Stati membri per le questioni di sicurezza.

(21)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 683/2008, nei casi in cui la sicurezza dell’Unione o degli Stati membri possa essere messa a repentaglio dal funzionamento dei sistemi, si applicano le procedure di cui all’azione comune 2004/552/PESC. In particolare, in caso di minaccia alla sicurezza dell’Unione o di uno Stato membro, derivante dal funzionamento o dall’uso dei sistemi o in caso di minaccia al funzionamento dei sistemi, in particolare a seguito di una crisi internazionale, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere in merito alle istruzioni necessarie da impartire all’Agenzia e alla Commissione. Qualsiasi membro del Consiglio, l’Alto rappresentante o la Commissione può chiedere una discussione in seno al Consiglio per concordare tali istruzioni.

(22)

In applicazione del principio di sussidiarietà, le decisioni di accreditamento di sicurezza dovrebbero basarsi, secondo il processo definito nell’apposita strategia, sulle decisioni di accreditamento di sicurezza adottate a livello locale dalle rispettive autorità di accreditamento di sicurezza degli Stati membri.

(23)

Per poter svolgere tutte le sue attività in modo rapido ed efficace, il consiglio di accreditamento di sicurezza dovrebbe poter istituire opportuni organi subordinati che agiscano dietro sue istruzioni. Dovrebbe quindi istituire un gruppo con il compito di assisterlo nell’elaborazione delle sue decisioni e una autorità di distribuzione degli apparati crittografici, incaricata di gestire e preparare il materiale crittografico, comprendente una cellula per le chiavi elettroniche di volo dedicata alla gestione delle chiavi operative di volo nonché altri organi, se necessario, che dovrebbero occuparsi di questioni specifiche. Nel fare ciò si dovrebbe prestare particolare attenzione a garantire la continuità necessaria del lavoro all’interno di tali organi.

(24)

Occorre inoltre che le attività di accreditamento di sicurezza siano coordinate con le azioni delle autorità responsabili della gestione dei programmi e delle altre entità responsabili dell’applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza.

(25)

Viste la specificità e la complessità dei sistemi, è essenziale che le attività di accreditamento di sicurezza siano svolte in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell’Unione e degli Stati membri, sforzandosi di raggiungere un consenso e coinvolgendo tutte le parti interessate dalla sicurezza, e che sia predisposto un monitoraggio permanente dei rischi. È indispensabile altresì che le attività di accreditamento tecnico di sicurezza siano affidate a professionisti che abbiano le necessarie qualifiche per l’accreditamento di sistemi complessi e posseggano un nulla osta di sicurezza di livello adeguato.

(26)

Per consentire al consiglio di accreditamento di sicurezza di svolgere la propria funzione, è opportuno prevedere inoltre che gli Stati membri gli comunichino tutta la documentazione necessaria, consentano a persone debitamente autorizzate di avere accesso alle informazioni classificate e alle zone rientranti nella loro giurisdizione e siano responsabili, a livello locale, dell’accreditamento di sicurezza delle zone che si trovano nel loro territorio.

(27)

I sistemi creati nell’ambito dei programmi sono infrastrutture il cui uso si estende ben oltre le frontiere nazionali degli Stati membri, e che sono istituite in quanto reti transeuropee a norma delle disposizioni dell’articolo 172 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Inoltre i servizi offerti grazie a questi sistemi contribuiscono allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori delle infrastrutture di trasporto, telecomunicazioni e energia.

(28)

La Commissione dovrà valutare l’incidenza sul bilancio del finanziamento dell’Agenzia per la rubrica di spesa interessata. Sulla base delle informazioni e fatta salva la procedura legislativa pertinente, i due rami dell’autorità di bilancio devono conseguire, nel quadro della cooperazione di bilancio, un accordo tempestivo sul finanziamento dell’Agenzia. La procedura di bilancio dell’Unione si applica al contributo dell’Unione a titolo del bilancio generale dell’Unione europea. Inoltre, la revisione contabile sarà effettuata dalla Corte dei conti europea ai sensi del titolo VIII del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

(29)

L’Agenzia dovrebbe applicare la pertinente legislazione dell’Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti e di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Dovrebbe altresì conformarsi ai principi di sicurezza applicabili al Consiglio e ai servizi della Commissione.

(30)

È opportuno prevedere la possibilità per i paesi terzi di partecipare all’Agenzia, fatta salva la conclusione di un accordo in tal senso con l’Unione, in particolare quando tali paesi hanno partecipato alle fasi precedenti del programma Galileo attraverso il loro contributo al programma Galileosat dell’ESA.

(31)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire quello di istituire e garantire il funzionamento di un’Agenzia responsabile, in particolare, dell’accreditamento di sicurezza dei sistemi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo.

(32)

Dato che il nome dell’Agenzia dev’essere cambiato, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 683/2008.

(33)

Il regolamento (CE) n. 1321/2004 è stato modificato in precedenza. Alla luce degli emendamenti che sono stati apportati, è opportuno, a fini di chiarezza, abrogare tale regolamento e sostituirlo con un nuovo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, COMPITI, ORGANI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un’agenzia dell’Unione denominata Agenzia del GNSS europeo (in prosieguo: l’«Agenzia»).

Articolo 2

Compiti

I compiti dell’Agenzia sono enunciati nell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 683/2008.

Articolo 3

Organi

Gli organi dell’Agenzia sono il consiglio di amministrazione, il consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei e il direttore esecutivo. Essi svolgono i loro compiti conformemente agli orientamenti elaborati dalla Commissione di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 683/2008.

Articolo 4

Status giuridico, uffici locali

1.   L’Agenzia è un organismo dell’Unione. Essa è dotata di personalità giuridica.

2.   L’Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L’Agenzia ha facoltà di decidere di istituire uffici locali negli Stati membri, se questi lo consentono, o in paesi terzi che partecipano ai lavori dell’Agenzia a norma dell’articolo 23.

4.   Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 9, l’Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

Articolo 5

Consiglio di amministrazione

1.   È istituito un consiglio di amministrazione per svolgere i compiti elencati nell’articolo 6.

2.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante designato da ogni Stato membro, da cinque rappresentanti designati dalla Commissione e da un rappresentante senza diritto di voto designato dal Parlamento europeo. La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato per una durata di cinque anni al massimo. Un rappresentante dell’Alto rappresentante e un rappresentante dell’ESA sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.

3.   Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all’articolo 23.

4.   Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata di due anni e mezzo, rinnovabile una volta, e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

Di norma, il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, a meno che il presidente non decida altrimenti.

Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all’anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni come osservatore qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse. I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

L’Agenzia svolge le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.

6.   Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

7.   Ciascun rappresentante degli Stati membri e della Commissione dispone di un voto. Le decisioni basate sull’articolo 6, lettere b) ed e), non sono adottate in assenza di un voto favorevole dei rappresentanti della Commissione. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.

Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni di voto più dettagliate, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro.

Articolo 6

Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione provvede affinché l’Agenzia svolga i compiti affidatile, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento, e adotta tutte le decisioni necessarie a tal fine. Riguardo ai compiti e alle decisioni di accreditamento di sicurezza di cui al capo III, il consiglio di amministrazione è responsabile dei soli aspetti relativi alle risorse e al bilancio. Inoltre, il consiglio di amministrazione:

a)

nomina il direttore esecutivo a norma dell’articolo 7, paragrafo 2;

b)

adotta, entro il 15 novembre di ogni anno e dopo aver ricevuto il parere della Commissione, il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno seguente;

c)

esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell’Agenzia a norma degli articoli 13 e 14;

d)

vigila sul funzionamento del centro di sicurezza Galileo (in prosieguo: il «centro di monitoraggio della sicurezza Galileo» o il «GSMC») di cui all’articolo 16, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 683/2008;

e)

esercita l’autorità disciplinare sul direttore esecutivo;

f)

adotta le disposizioni particolari necessarie all’attuazione del diritto di accesso ai documenti dell’Agenzia, a norma dell’articolo 21;

g)

adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell’Agenzia e la trasmette, entro il 1o luglio, agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo; l’Agenzia trasmette all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;

h)

adotta il suo regolamento interno.

Articolo 7

Direttore esecutivo

1.   L’Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo, che esercita le sue funzioni sotto la guida del consiglio di amministrazione.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza e all’esperienza in materia, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione a seguito di un concorso generale, bandito mediante pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su altri organi d’informazione. Il consiglio di amministrazione adotta la sua decisione di nomina del direttore esecutivo a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione detiene il potere di revoca del direttore esecutivo e adotta la sua decisione a tale effetto a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.

Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni e può essere rinnovato una volta per un ulteriore periodo di cinque anni.

3.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull’esecuzione dei suoi compiti e a rendere una dichiarazione dinanzi a tali istituzioni.

Articolo 8

Compiti del direttore esecutivo

Il direttore esecutivo:

a)

rappresenta l’Agenzia, salvo per le attività e le decisioni intraprese o adottate conformemente a quanto disposto ai capi II e III, e ha il compito di provvedere alla sua gestione;

b)

prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione;

c)

provvede ad attuare il programma di lavoro annuale dell’Agenzia sotto il controllo del consiglio di amministrazione;

d)

adotta tutte le misure necessarie, emanando in particolare istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Agenzia ai sensi del presente regolamento;

e)

elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia a norma dell’articolo 13 ed esegue il bilancio a norma dell’articolo 14;

f)

prepara ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione;

g)

provvede affinché l’Agenzia, quale operatore del GSMC, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite nel quadro dell’azione comune 2004/552/PESC;

h)

definisce la struttura organizzativa dell’Agenzia e la sottopone per approvazione al consiglio di amministrazione;

i)

esercita, nei confronti del personale, i poteri previsti dall’articolo 18;

j)

può adottare, previa approvazione del consiglio di amministrazione, le misure necessarie per l’apertura di uffici locali negli Stati membri, a norma dell’articolo 4;

k)

provvede affinché siano predisposte le funzioni di segretariato e tutte le risorse necessarie per il corretto funzionamento del consiglio di accreditamento di sicurezza e degli organi istituiti sotto la sua autorità, di cui all’articolo 11, paragrafo 11.

CAPO II

ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELL’UNIONE EUROPEA O DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 9

Azione comune

1.   A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 683/2008, ogniqualvolta la sicurezza dell’Unione o degli Stati membri possa essere messa a repentaglio dal funzionamento dei sistemi, si applicano le procedure di cui all’azione comune 2004/552/PESC.

2.   La Commissione comunica al Consiglio, per informazione, le decisioni di accreditamento di sicurezza adottate ai sensi del capo III e i rischi residui individuati.

CAPO III

ACCREDITAMENTO DI SICUREZZA DEI SISTEMI GNSS EUROPEI

Articolo 10

Principi generali

Le attività di accreditamento di sicurezza di cui al presente capo sono eseguite in conformità dei principi seguenti:

a)

le attività e le decisioni di accreditamento di sicurezza sono intraprese in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell’Unione e degli Stati membri;

b)

si cerca di pervenire alle decisioni tramite consenso e al coinvolgimento di tutte le parti interessate alle questioni di sicurezza;

c)

i compiti sono assolti nel rispetto delle pertinenti norme di sicurezza applicabili al Consiglio e alla Commissione (7);

d)

un processo di monitoraggio permanente assicura la conoscenza dei rischi di sicurezza e la definizione di misure di sicurezza volte a ridurre tali rischi a un livello accettabile, in conformità dei principi fondamentali e delle norme minime stabiliti nelle norme di sicurezza applicabili al Consiglio e alla Commissione nonché l’applicazione di tali misure in linea con il concetto di difesa in profondità. L’efficacia di tali misure è valutata costantemente;

e)

le decisioni di accreditamento di sicurezza si basano, secondo il processo definito nell’apposita strategia, sulle decisioni di accreditamento di sicurezza adottate a livello locale dalla rispettiva autorità di accreditamento di sicurezza degli Stati membri;

f)

le attività di accreditamento tecnico di sicurezza sono affidate a professionisti qualificati per l’accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato, i quali agiscono in modo obiettivo;

g)

le decisioni di accreditamento di sicurezza sono adottate in modo indipendente dalla Commissione, fatto salvo l’articolo 3, e dagli enti responsabili dell’attuazione dei programmi. Di conseguenza, un’autorità di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei è un organo autonomo, in seno all’Agenzia, che adotta le sue decisioni in modo indipendente;

h)

le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte conciliando l’esigenza di indipendenza con la necessità di un coordinamento adeguato tra la Commissione e le autorità responsabili dell’applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza.

Articolo 11

Consiglio di accreditamento di sicurezza

1.   In seno all’Agenzia è istituito un consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei (in prosieguo: il «consiglio di accreditamento di sicurezza»). Per quanto riguarda i sistemi GNSS europei, il consiglio di accreditamento di sicurezza svolge le funzioni del comitato di accreditamento di sicurezza di cui alle pertinenti norme di sicurezza applicabili al Consiglio e alla Commissione.

2.   Il consiglio di accreditamento di sicurezza svolge i compiti affidati all’Agenzia in materia di accreditamento di sicurezza ai sensi dell’articolo 16, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 683/2008 e adotta le «decisioni di accreditamento di sicurezza» di cui al presente articolo, in particolare per quanto riguarda l’approvazione della strategia di accreditamento di sicurezza e dei lanci di satelliti, l’autorizzazione a rendere operativi i sistemi nelle diverse configurazioni o per i vari servizi, l’autorizzazione a rendere operative le stazioni terrestri e in particolare le stazioni di ricezione del segnale ubicate in paesi terzi, nonché l’autorizzazione a fabbricare ricevitori integranti la tecnologia PRS e i relativi componenti.

3.   L’accreditamento di sicurezza dei sistemi da parte del consiglio di accreditamento di sicurezza consiste nella verifica della conformità dei sistemi ai requisiti di sicurezza di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 683/2008, nel rispetto delle pertinenti norme e regolamentazioni di sicurezza applicabili al Consiglio e alla Commissione.

4.   In base alle relazioni sui rischi di cui al paragrafo 11, il consiglio di accreditamento di sicurezza informa la Commissione della sua valutazione del rischio e le fornisce consulenza sulle opzioni di trattamento dei rischi residui per una determinata decisione di accreditamento di sicurezza.

5.   La Commissione tiene costantemente informato il consiglio di accreditamento di sicurezza sull’impatto delle decisioni previste dallo stesso sul corretto svolgimento dei programmi e dell’attuazione dei piani di trattamento dei rischi residui. Il consiglio di accreditamento di sicurezza prende atto di tali pareri della Commissione.

6.   Le decisioni del consiglio di accreditamento di sicurezza sono indirizzate alla Commissione.

7.   Il consiglio di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante per Stato membro, un rappresentante della Commissione e un rappresentante dell’Alto rappresentante. Un rappresentante dell’ESA è invitato a partecipare alle riunioni del consiglio di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore.

8.   Il consiglio di accreditamento di sicurezza stabilisce il suo regolamento interno e nomina il suo presidente.

9.   Il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza rappresenta l’Agenzia nella misura in cui, ai sensi dell’articolo 8, il direttore esecutivo non la rappresenta.

10.   Il consiglio di accreditamento di sicurezza ha accesso a tutte le risorse umane e materiali necessarie a provvedere alle appropriate funzioni di sostegno amministrativo e a consentirgli, insieme agli organi di cui al paragrafo 11, di svolgere i suoi compiti in modo indipendente, in particolare nel trattamento dei fascicoli, nell’avvio e nel monitoraggio dell’attuazione delle procedure di sicurezza e nell’esecuzione di audit di sicurezza del sistema, nella preparazione di decisioni e nell’organizzazione di riunioni.

11.   Il consiglio di accreditamento di sicurezza istituisce organi speciali subordinati, incaricati, dietro sue istruzioni, di occuparsi di questioni specifiche. In particolare, garantendo nel contempo la continuità necessaria delle sue attività, istituisce:

un gruppo incaricato di eseguire analisi e test di sicurezza e di elaborare le pertinenti relazioni sui rischi al fine di assisterlo nel preparare le sue decisioni,

un’autorità di distribuzione degli apparati crittografici (CDA) con il compito di assistere il consiglio di accreditamento di sicurezza, in particolare per quanto concerne questioni relative alle chiavi elettroniche di volo.

12.   Se un consenso in conformità dei principi generali di cui all’articolo 10 del presente regolamento non può essere raggiunto, il consiglio di accreditamento di sicurezza adotta decisioni con una votazione a maggioranza, come previsto dall’articolo 16 del trattato sull’Unione europea e fatto salvo l’articolo 9 del presente regolamento. Il rappresentante della Commissione e il rappresentante dell’Alto rappresentante non partecipano alla votazione. Il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza firma, a nome del consiglio di accreditamento di sicurezza, le decisioni adottate da quest’ultimo.

13.   La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio sull’impatto dell’adozione delle decisioni di accreditamento di sicurezza sul corretto svolgimento dei programmi. La Commissione, se ritiene che una decisione adottata dal consiglio di accreditamento di sicurezza possa avere un effetto significativo sul corretto svolgimento dei programmi, ad esempio in termini di costi e calendario, ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

14.   Tenuto conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio, che dovrebbero essere espressi entro un mese, la Commissione può adottare misure adeguate a norma del regolamento (CE) n. 683/2008.

15.   Il consiglio di amministrazione è tenuto regolarmente informato dell’evoluzione dei lavori del consiglio di accreditamento di sicurezza.

16.   Il calendario dei lavori del consiglio di accreditamento di sicurezza rispetta il programma di lavoro GNSS della Commissione.

Articolo 12

Ruolo degli Stati membri

Gli Stati membri:

a)

trasmettono al consiglio di accreditamento di sicurezza tutte le informazioni che ritengono pertinenti ai fini dell’accreditamento di sicurezza;

b)

consentono a persone debitamente autorizzate nominate dal consiglio di accreditamento di sicurezza di accedere alle informazioni classificate e alle zone/siti connessi alla sicurezza dei sistemi rientranti nella loro giurisdizione, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, e senza discriminazioni basate sulla nazionalità, incluso ai fini di prove e audit di sicurezza decisi dal consiglio di accreditamento di sicurezza;

c)

sono responsabili individualmente della concezione di un modello per il controllo dell’accesso, ossia uno schizzo o un elenco di tutte le zone/siti da accreditare, preventivamente concordato tra gli Stati membri e il consiglio di accreditamento di sicurezza, in modo da assicurare che tutti gli Stati membri offrano lo stesso livello di accesso;

d)

sono responsabili, a livello locale, dell’accreditamento di sicurezza delle zone che si trovano nel loro territorio e che fanno parte del perimetro di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei e riferiscono, a tal fine, al consiglio di accreditamento di sicurezza.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DI BILANCIO

Articolo 13

Bilancio

1.   Le entrate dell’Agenzia comprendono, ferme restando altre risorse e contributi da definire, una sovvenzione dell’Unione iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea destinata a garantire l’equilibrio tra le entrate e le spese.

2.   Le spese dell’Agenzia comprendono le spese relative al personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di funzionamento e le spese connesse al funzionamento del consiglio di accreditamento di sicurezza, inclusi gli organi di cui all’articolo 11, paragrafo 11, e ai contratti e agli accordi conclusi dall’Agenzia per svolgere i compiti affidatile.

3.   Il direttore esecutivo elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di un progetto di tabella dell’organico.

4.   Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

5.   Ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, sulla base del relativo progetto, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo.

6.   Il consiglio di amministrazione trasmette, entro il 31 marzo, lo stato di previsione, corredato di un progetto di tabella dell’organico e del programma di lavoro provvisorio, all’Unione nonché ai paesi terzi con cui l’Unione ha concluso accordi ai sensi dell’articolo 23.

7.   La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo: l’«autorità di bilancio») unitamente al progetto di bilancio generale dell’Unione europea.

8.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio generale dell’Unione europea che essa trasmette all’autorità di bilancio a norma dell’articolo 314 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

9.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Agenzia e adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia.

10.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza.

11.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che avrà incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

12.   Qualora un ramo dell’autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 14

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   Il direttore esecutivo cura l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia.

2.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile dell’Agenzia comunica i conti provvisori, corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

3.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia, corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore esecutivo redige i conti definitivi dell’Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per un parere al consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell’Agenzia.

6.   Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7.   I conti definitivi sono pubblicati.

8.   Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio finanziario in oggetto.

10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell’anno N + 2, dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.

Articolo 15

Disposizioni finanziarie

Il regolamento finanziario applicabile all’Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Esso può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell’Agenzia e previo accordo della Commissione.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 16

Misure antifrode

1.   Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (9).

2.   L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (10), e adotta immediatamente le appropriate disposizioni applicabili a tutto il personale dell’Agenzia.

3.   Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l’OLAF effettuino, se necessario, controlli in loco sui beneficiari delle risorse dell’Agenzia, nonché sugli agenti responsabili della loro assegnazione.

Articolo 17

Privilegi e immunità

All’Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea.

Articolo 18

Personale

1.   Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari dell’Unione europea, il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione europea per l’applicazione di detto statuto e regime. Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità di applicazione.

2.   Fatto salvo l’articolo 8, l’Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità che ha il potere di nomina.

3.   Il personale dell’Agenzia è composto di agenti assunti dall’Agenzia per quanto necessario all’adempimento dei suoi compiti, ma può anche comprendere funzionari con nulla osta di livello adeguato assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri a titolo temporaneo.

4.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 di applicano anche al personale del GSMC.

Articolo 19

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto di cui trattasi. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall’Agenzia.

2.   Nei casi di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

3.   La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 2.

4.   La responsabilità personale degli agenti verso l’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o del regime ad essi applicabile.

Articolo 20

Regime linguistico

1.   All’Agenzia si applicano le disposizioni previste nel regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (11).

2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.

Articolo 21

Accesso ai documenti e protezione dei dati personali

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (12), si applica ai documenti detenuti dall’Agenzia.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le decisioni adottate dall’Agenzia in applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, a norma rispettivamente degli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

4.   Il trattamento dei dati di carattere personale effettuato dall’Agenzia è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (13).

Articolo 22

Norme di sicurezza

All’Agenzia si applicano i principi di sicurezza contenuti nella decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom. Essi contemplano, in particolare, le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all’archiviazione delle informazioni classificate.

Articolo 23

Partecipazione di paesi terzi

1.   L’Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso con l’Unione europea accordi in tal senso.

2.   Nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi, sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione di questi paesi ai lavori dell’Agenzia, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dall’Agenzia, sui contributi finanziari e sul personale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Modifiche del regolamento (CE) n. 683/2008

In tutto il testo del regolamento (CE) n. 683/2008 le parole «Autorità di vigilanza del GNSS europeo» e «Autorità» sono sostituite rispettivamente da «Agenzia del GNSS europeo» e «Agenzia».

Articolo 25

Abrogazione e validità delle misure adottate

Il regolamento (CE) n. 1321/2004 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento. Qualsiasi misura adottata in base al regolamento (CE) n.1321/2004 resta valida.

Articolo 26

Valutazione

Entro il 2012 la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i compiti dell’Agenzia di cui all’articolo 2, e, se del caso, presenta proposte.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 22 settembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)  GU C 317 del 23.12.2009, pag. 103.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 settembre 2010.

(3)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.

(4)  GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30.

(7)  Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1). Decisione della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione, in materia di sicurezza, riportata nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).

(8)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(10)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(11)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.

(12)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(13)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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