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Document 32010R0874

    Regolamento (UE) n. 874/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 , relativo all'autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini fino all'età di 16 settimane [titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA], che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 263 del 6.10.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/874/oj

    6.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 263/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 874/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 5 ottobre 2010

    relativo all'autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini fino all'età di 16 settimane [titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA], che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

    (2)

    Il lasalocid A sodico, numero CAS 25999-20-6, è stato autorizzato per dieci anni a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione (3) e ai tacchini fino all'età di 12 settimane dal regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione (4). Successivamente detto additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (3)

    In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini, per estendere l'età massima da 12 a 16 settimane e chiedere che l'additivo sia classificato nella categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (4)

    L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità») ha concluso, nel suo parere del 7 aprile 2010, che nelle condizioni di impiego proposte il lasalocid A sodico non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull'ambiente, e che tale additivo è efficace per controllare la coccidiosi nei tacchini (5). Essa ritiene che siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per controllare il possibile sviluppo di resistenze ai batteri e/o all'Eimeria spp.. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (5)

    La valutazione dell'additivo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Pertanto può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

    (6)

    Conseguentemente al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, occorre sopprimere le disposizioni relative a tale additivo contenute nel regolamento (CE) n. 2430/1999.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

    Articolo 2

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999 è soppressa la voce corrispondente al numero di registrazione dell'additivo E 763, concernente il lasalocid A sodico.

    La premiscela e i mangimi composti contenenti l'additivo per mangimi etichettato conformemente al regolamento (CE) n. 2430/1999 possono continuare ad essere immessi sul mercato, rimanere sul mercato ed essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

    (3)  GU L 269 del 17.8.2004, pag. 14.

    (4)  GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3.

    (5)  The EFSA Journal 2010; 8(4):1575.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell'additivo

    Nome del titolare dell'autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

    Specie animale o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Scadenza dell'autorizzazione

    Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale interessati

    mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %

    Coccidiostatici e istomonostatici

    5 1 76 3

    Alpharma (Belgium) BVBA

    Lasalocid A sodico

    15 g/100 g

    (Avatec 150 G)

     

    Composizione dell'additivo

    Lasalocid A sodico: 15 g/100 g

    Solfato di calcio biidrato: 80,9 g/100 g

    Lignosolfonato di calcio: 4 g/100 g

    Ossido ferrico: 0,1 g/100 g

     

    Sostanza attiva

    Lasalocid A sodico, C34H53NaO8,

    Numero CAS: 25999-20-6,

    sale sodico di 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etil-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etil-5-idrossi-6-metiltetraidro-2H-piran2-yl]-tetraidro-3-metil-2-furil]-4-idrossi-3,5-dimetil-6-oxononil]-2-idrossi-3-metil benzoato, prodotto da Streptomyces lasaliensis subsp. Lasaliensis (ATCC 31180)

    Impurità associate:

    Lasalocid sodico B-E: ≤ 10 %

     

    Metodi analitici  (1)

    Cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) a fase inversa con rivelatore spettrofluorimetrico [regolamento (CE) n. 152/2009]

    Tacchini

    16 settimane

    75

    125

    1.

    Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione.

    2.

    Indicare nelle istruzioni per l'uso:

    «Pericoloso per la specie equina»

    «Alimento per animali contenente uno ionoforo: può essere controindicato l'uso contemporaneo con determinate sostanze medicamentose».

    3.

    Il titolare dell'autorizzazione organizza ed attua un programma di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato relativo alla resistenza ai batteri e all'Eimeria spp.

    4.

    L'additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela.

    5.

    Il lasalocid A sodico non va mescolato con altri coccidiostatici.

    26 ottobre 2020

    Regolamento (UE) n. 37/2010


    (1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


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