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Document 32010R0874
Commission Regulation (EU) No 874/2010 of 5 October 2010 concerning the authorisation of lasalocid A sodium as a feed additive for turkeys up to 16 weeks (holder of authorisation Alpharma (Belgium) BVBA) and amending Regulation (EC) No 2430/1999 Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 874/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 , relativo all'autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini fino all'età di 16 settimane [titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA], che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 874/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 , relativo all'autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini fino all'età di 16 settimane [titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA], che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 263 del 6.10.2010, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2013
6.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 874/2010 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2010
relativo all'autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini fino all'età di 16 settimane [titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA], che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
Il lasalocid A sodico, numero CAS 25999-20-6, è stato autorizzato per dieci anni a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione (3) e ai tacchini fino all'età di 12 settimane dal regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione (4). Successivamente detto additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini, per estendere l'età massima da 12 a 16 settimane e chiedere che l'additivo sia classificato nella categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità») ha concluso, nel suo parere del 7 aprile 2010, che nelle condizioni di impiego proposte il lasalocid A sodico non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull'ambiente, e che tale additivo è efficace per controllare la coccidiosi nei tacchini (5). Essa ritiene che siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per controllare il possibile sviluppo di resistenze ai batteri e/o all'Eimeria spp.. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione dell'additivo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Pertanto può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
Conseguentemente al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, occorre sopprimere le disposizioni relative a tale additivo contenute nel regolamento (CE) n. 2430/1999. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999 è soppressa la voce corrispondente al numero di registrazione dell'additivo E 763, concernente il lasalocid A sodico.
La premiscela e i mangimi composti contenenti l'additivo per mangimi etichettato conformemente al regolamento (CE) n. 2430/1999 possono continuare ad essere immessi sul mercato, rimanere sul mercato ed essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(3) GU L 269 del 17.8.2004, pag. 14.
(4) GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3.
(5) The EFSA Journal 2010; 8(4):1575.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell'autorizzazione |
Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale interessati |
||||||||||||||||
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 % |
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Coccidiostatici e istomonostatici |
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5 1 76 3 |
Alpharma (Belgium) BVBA |
Lasalocid A sodico 15 g/100 g (Avatec 150 G) |
|
Tacchini |
16 settimane |
75 |
125 |
|
26 ottobre 2020 |
Regolamento (UE) n. 37/2010 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives