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Document 32010R0546

    Regolamento (UE) n. 546/2010 della Commissione, del 22 giugno 2010 , recante deroga al regolamento (CE) n. 891/2009 per la campagna di commercializzazione 2009/2010 per quanto riguarda l’obbligo di presentare le domande di titoli d’importazione accompagnate da titoli di esportazione per lo zucchero concessioni CXL recante i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318 e 09.4319

    GU L 156 del 23.6.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/546/oj

    23.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 156/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 546/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 22 giugno 2010

    recante deroga al regolamento (CE) n. 891/2009 per la campagna di commercializzazione 2009/2010 per quanto riguarda l’obbligo di presentare le domande di titoli d’importazione accompagnate da titoli di esportazione per lo zucchero concessioni CXL recante i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318 e 09.4319

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 148 in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), per lo «zucchero concessioni CXL» recante i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4321 e per lo «zucchero Balcani» le domande di titoli d’importazione sono accompagnate dagli originali dei titoli di esportazione, rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo interessato. Le importazioni di zucchero concessioni CXL recante i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318 e 09.4319 sono soggette al pagamento di un’aliquota di 98 EUR per tonnellata. A causa dell’elevato livello dei prezzi dello zucchero greggio di canna registrati sul mercato mondiale nei primi mesi della campagna di commercializzazione, che hanno comportato una sottoutilizzazione dello zucchero concessioni CXL, occorre agevolare le importazioni interessate semplificando la procedura amministrativa. Pertanto è necessario prevedere una deroga che consenta di presentare le domande di titoli d’importazione per lo zucchero concessioni CXL recante i sopra citati numeri d’ordine, senza titolo di esportazione.

    (2)

    Tale deroga consentirà ad un maggior numero di operatori di avere accesso ai contingenti all’importazione interessati. È tuttavia opportuno permettere agli operatori che hanno già ottenuto titoli di esportazione di continuare a presentare domande di titoli d’importazione durante un breve periodo, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

    (3)

    La deroga prevista dal presente regolamento si applicherà unicamente sino alla fine della campagna 2009/2010.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 891/2009, le domande di titoli d’importazione per lo zucchero concessioni CXL recante i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318 e 09.4319 non devono essere accompagnate dagli originali dei titoli di esportazione rilasciati dalle competenti autorità dell’Australia, del Brasile o di Cuba.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2010.

    Il presente regolamento scade il 30 settembre 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.


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