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Document 32010R0080
Commission Regulation (EU) No 80/2010 of 28 January 2010 amending Regulation (EC) No 718/2007 implementing Council Regulation (EC) No 1085/2006 establishing an instrument for pre-accession assistance (IPA)
Regolamento (UE) n. 80/2010 della Commissione, del 28 gennaio 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)
Regolamento (UE) n. 80/2010 della Commissione, del 28 gennaio 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)
GU L 25 del 29.1.2010, p. 1–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
29.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 80/2010 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (1) (in appresso «regolamento IPA»), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2) contempla norme dettagliate per l’attuazione del regolamento IPA. |
(2) |
L’esperienza acquisita in questi primi anni di attuazione del regolamento IPA ha mostrato la necessità di procedere ad una revisione limitata del regolamento (CE) n. 718/2007 intesa ad eliminare alcune incoerenze ed errori nei riferimenti incrociati, a rendere più chiaro il testo di determinati articoli e a modificare alcune disposizioni specifiche onde consentire un’attuazione più coerente, efficiente ed efficace dello strumento. |
(3) |
È necessario precisare ulteriormente i casi in cui alle disposizioni comuni prevalgono le disposizioni specifiche previste per le diverse componenti IPA. Occorre allineare le disposizioni riguardanti la valutazione dell’assistenza con i requisiti di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), nonché assicurare maggiore coerenza tra le disposizioni comuni applicabili a tutte le componenti IPA e quelle specifiche valide per ciascuna componente. |
(4) |
È opportuno che le disposizioni specifiche riguardanti la componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale» rispecchino ulteriormente le disposizioni del regolamento IPA, segnatamente per quanto riguarda i settori di assistenza ai paesi elencati all’allegato I del regolamento IPA e la possibilità di programmare l’assistenza tramite programmi tanto pluriennali che annuali. Inoltre, al fine di garantire che le componenti IPA siano impostate in modo coerente, la soglia del contributo comunitario per le operazioni di investimento deve essere innalzata all’85 % delle spese ammissibili e essere così allineata con l’intensità degli aiuti modificata per gli investimenti nell’ambito della componente «sviluppo regionale». |
(5) |
Per quanto riguarda le disposizioni specifiche alla componente «cooperazione transfrontaliera», segnatamente quelle in materia di programmi transfrontalieri tra i paesi beneficiari e gli Stati membri, appare necessario aumentare sostanzialmente l’importo del prefinanziamento versato agli organismi designati dai paesi partecipanti quali ricettori dei pagamenti effettuati dalla Commissione. |
(6) |
Occorre allineare ulteriormente alcune disposizioni specifiche alle componenti «sviluppo regionale», «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale» con le norme in materia di fondi strutturali e di coesione e di fondi per lo sviluppo regionale negli Stati membri, di cui costituiscono la premessa. |
(7) |
Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato IPA, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 718/2007 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 8, paragrafo 4, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
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2) |
il testo dell’articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 Organismi specifici Nell’ambito del quadro generale definito dalle strutture e dalle autorità di cui all’articolo 21, le funzioni descritte all’articolo 28 possono essere raggruppate e assegnate a organismi specifici all’interno o al di fuori delle strutture operative designate. Tale raggruppamento e assegnazione rispetta l’opportuna segregazione delle funzioni imposta dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e garantisce che la responsabilità ultima delle funzioni descritte in detto articolo continui a ricadere sulla struttura operativa designata. Detta struttura, formalizzata tramite accordi scritti, è soggetta all’accreditamento da parte dell’ordinatore nazionale e al conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione.»; |
3) |
l’articolo 34 è modificato come segue:
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4) |
all’articolo 35, paragrafo 3, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:
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5) |
il testo dell’articolo 36 è sostituito dal seguente: «Articolo 36 Proprietà degli interessi Tutti gli interessi maturati sui conti in euro specifici di ciascuna componente aperti dal fondo nazionale in regime di gestione decentrata rimangono di proprietà del paese beneficiario. Gli interessi generati dal finanziamento di un programma da parte della Comunità sono imputati esclusivamente a tale programma, essendo considerati come una risorsa del paese beneficiario sotto forma di contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della chiusura definitiva del programma.»; |
6) |
all’articolo 37, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo diversamente stabilito dalle disposizioni specifiche contemplate per ciascuna componente IPA, tutte le operazioni che beneficiano di un’assistenza a titolo delle varie componenti IPA necessitano di contributi nazionali e comunitari.»; |
7) |
all’articolo 40, il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Gli importi indicati dal programma presentato dal paese beneficiario nelle dichiarazioni certificate di spesa, nelle domande di pagamento e nelle spese citate nelle relazioni sull’attuazione sono denominati in euro. I paesi beneficiari convertono in euro le spese sostenute in valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio contabile mensile dell’euro fissato dalla Commissione per il mese durante il quale la spesa è stata registrata nei conti del fondo nazionale o della struttura operativa in questione, a seconda dei casi.»; |
8) |
all’articolo 47, paragrafo 1, il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:
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9) |
l’articolo 50 è modificato come segue:
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10) |
l’articolo 57 è modificato come segue:
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11) |
all’articolo 58, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di gestione decentrata, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del primo accordo di finanziamento, il paese beneficiario istituisce un comitato di controllo IPA, in accordo con il coordinatore nazionale IPA e con la Commissione, al fine di garantire un’attuazione coerente e coordinata delle componenti IPA.»; |
12) |
all’articolo 59, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il comitato di controllo IPA è assistito da comitati di controllo settoriali istituiti nell’ambito delle componenti IPA entro sei mesi dall’entrata in vigore del primo accordo di finanziamento, in conformità con le disposizioni specifiche di cui alla parte II. I comitati di controllo settoriali sono collegati ai programmi o alle componenti. Ove opportuno, essi possono comprendere rappresentanti della società civile.»; |
13) |
il testo dell’articolo 60 è sostituito dal seguente: «Articolo 60 Controllo in caso di gestione decentrata e congiunta In caso di gestione decentrata e congiunta, la Commissione può intraprendere qualsiasi azione che reputi necessaria per controllare i programmi in questione. In caso di gestione congiunta, tali azioni possono essere realizzate insieme all’organizzazione o alle organizzazioni internazionali interessate. Il coordinatore nazionale IPA può partecipare alle azioni di controllo.»; |
14) |
all’articolo 62, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso della gestione decentrata, spetta alle strutture operative curare la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari finali, dei titoli delle operazioni e dell’importo dei finanziamenti comunitari assegnati a queste ultime. Esse assicurano che il beneficiario finale sia informato del fatto che l’accettazione del finanziamento rappresenta anche l’accettazione della sua inclusione nell’elenco dei beneficiari finali pubblicato. Tutti i dati personali inclusi nell’elenco vengono elaborati in conformità con i requisiti del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
15) |
all’articolo 64, la frase seguente è inserita alla fine del paragrafo 2: «La Commissione può decidere, caso per caso, di concedere assistenza a titolo della presente componente nei settori suindicati ai paesi beneficiari elencati all’allegato I del regolamento IPA che non hanno ancora ricevuto il conferimento dei poteri di gestione di cui all’articolo 14.»; |
16) |
all’articolo 66, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera c):
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17) |
all’articolo 67, paragrafo 2, la dicitura «75 %» che figura due volte è sostituita dalla dicitura «85 %» e la dicitura «25 %» è sostituita dalla dicitura «15 %»; |
18) |
all’articolo 68, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «In linea di principio, l’assistenza a titolo della presente componente viene fornita sotto forma di:»; |
19) |
all’articolo 69, il testo dei paragrafi 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente: «1. I programmi nazionali sono adottati dalla Commissione sulla base delle proposte presentate dal paese beneficiario che tengano conto dei principi e delle priorità stabiliti nei documenti indicativi di pianificazione pluriennale di cui all’articolo 5. Le proposte elencano in particolare gli assi prioritari che saranno coperti nel paese beneficiario in questione, tra i quali possono figurare i settori di assistenza di cui all’articolo 64. 2. Le proposte dei paesi beneficiari sono selezionate tramite procedure trasparenti che comprendono la consultazione delle parti interessate nella fase di elaborazione delle proposte stesse. 3. Ogni anno, dopo aver discusso con la Commissione le proposte presentate, il paese beneficiario presenta alla Commissione delle schede di progetto. Tali schede indicano chiaramente gli assi prioritari, le previste operazioni e i metodi di attuazione prescelti. La Commissione prepara le proposte di finanziamento in base alle schede di progetto.»; |
20) |
all’articolo 72, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I programmi regionali comprendono i paesi beneficiari dei Balcani occidentali. I programmi promuovono in particolare la riconciliazione, la ricostruzione e la cooperazione politica nella regione.»; |
21) |
all’articolo 73, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I programmi regionali e orizzontali vengono attuati dalla Commissione su base centralizzata o mediante gestione congiunta insieme alle organizzazioni internazionali secondo quanto definito dall’articolo 53, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.»; |
22) |
l’articolo 75 è modificato come segue:
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23) |
il testo dell’articolo 78 è sostituito dal seguente: «Articolo 78 Principi di attuazione in caso di partecipazione alle agenzie e ai programmi comunitari In caso di partecipazione alle agenzie e ai programmi comunitari, l’attuazione consiste nel pagamento, a favore del programma o del bilancio dell’agenzia, della parte del contributo finanziario del paese beneficiario finanziata a titolo dell’IPA. Il pagamento viene effettuato dal fondo nazionale in caso di gestione decentrata e dal ministero o altro ente pubblico interessato del paese beneficiario in caso di gestione centralizzata. In questo ultimo caso, la Commissione non procede a versamenti di prefinanziamento del contributo comunitario.»; |
24) |
il testo dell’articolo 82 è sostituito dal seguente: «Articolo 82 Valutazione 1. I programmi nell’ambito della componente “assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale” sono soggetti a valutazioni ex ante, a valutazioni intermedie e/o a valutazioni ex post conformemente all’articolo 57. 2. Tutte le valutazioni sono eseguite dalla Commissione prima del conferimento dei poteri di gestione al paese beneficiario. In seguito al conferimento dei poteri di gestione, spetta al paese beneficiario eseguire le opportune valutazioni intermedie, fatto salvo il diritto della Commissione di eseguire qualsiasi valutazione ad hoc dei programmi ove lo ritenga necessario. La Commissione rimane responsabile delle valutazioni ex ante e ex post anche dopo il conferimento dei poteri di gestione al paese beneficiario, fatto salvo il potere del paese beneficiario di eseguire dette valutazioni ove lo ritenga necessario. 3. Conformemente all’articolo 22 del regolamento IPA, le pertinenti relazioni di valutazione sono trasmesse al comitato IPA, il quale discute in merito.»; |
25) |
all’articolo 86, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Ove opportuno, la componente “cooperazione transfrontaliera” può anche fornire sostegno alla partecipazione delle regioni ammissibili dei paesi beneficiari ai programmi transnazionali e interregionali nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” dei fondi strutturali e dei programmi multilaterali per i bacini marittimi di cui al regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le norme che disciplinano la partecipazione dei paesi beneficiari ai suddetti programmi sono stabilite nei pertinenti documenti di programmazione e/o nei pertinenti accordi di finanziamento, a seconda dei casi. |
26) |
l’articolo 89 è modificato come segue:
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27) |
l’articolo 92 è modificato come segue:
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28) |
all’articolo 94, paragrafo 1, lettera h), il testo del punto iii) è sostituito dal seguente:
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29) |
l’articolo 95 è modificato come segue:
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30) |
Il testo dell’articolo 96 è sostituito dal seguente: «Articolo 96 Responsabilità del beneficiario principale e degli altri beneficiari finali 1. Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all’articolo 86, paragrafo 1, lettera a), i beneficiari finali di un’operazione nominano tra di essi un beneficiario principale prima di presentare la proposta di operazione. Il beneficiario principale, che ha sede in uno dei paesi partecipanti, si assume le seguenti responsabilità:
2. Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all’articolo 86, paragrafo 1, lettera a), e attuati sulla base degli accordi transitori di cui all’articolo 99:
I beneficiari principali degli Stati membri partecipanti e dei paesi beneficiari partecipanti assicurano lo stretto coordinamento dell’attuazione dell’operazione. 3. Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), i beneficiari finali di un’operazione in ciascun paese beneficiario partecipante nominano tra di essi un beneficiario principale prima di presentare la proposta di operazione. I beneficiari principali, che hanno sede nei rispettivi paesi beneficiari partecipanti, si assumono le responsabilità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), per le parti dell’operazione eseguite nei rispettivi paesi. I beneficiari principali dei paesi beneficiari partecipanti assicurano lo stretto coordinamento dell’attuazione dell’operazione. 4. Ciascun beneficiario finale che partecipa all’operazione è responsabile delle irregolarità riguardanti la spesa da esso dichiarata.»; |
31) |
all’articolo 97, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «A livello di progetto, in casi eccezionali, le spese sostenute al di fuori della zona interessata dal programma, quale definita nel primo comma, possono essere ammissibili se gli obiettivi del progetto potevano essere conseguiti unicamente in virtù di dette spese.»; |
32) |
all’articolo 103, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
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33) |
all’articolo 104, il testo della lettera g) è sostituito dal seguente:
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34) |
all’articolo 105, paragrafo 1, lettera d), la data «31 dicembre» è sostituita da «31 marzo». |
35) |
all’articolo 108, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ciascun paese partecipante provvede affinché la convalida delle spese da parte dei controllori possa essere effettuata entro un termine di tre mesi dalla data del loro invio ai controllori da parte dei beneficiari finali.»; |
36) |
l’articolo 112 è modificato come segue:
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37) |
all’articolo 115, paragrafo 2, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
|
38) |
all’articolo 121, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per la stipula dei contratti per servizi, opere e forniture, le procedure d’appalto si basano sulle disposizioni di cui al capo 3 della parte 2, titolo IV del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, di cui al capo 3 della parte 2, titolo III, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e di cui alla decisione C(2007) 2034 della Commissione sulle norme e procedure applicabili agli appalti di servizi, di forniture e opere finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, ad eccezione di quelle della sezione II.8.2. Tali disposizioni si applicano all’intera area del programma transfrontaliero, sia sul territorio degli Stati membri che su quello dei paesi beneficiari.»; |
39) |
all’articolo 124, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Allorché il contributo a valere sui fondi comunitari è calcolato in riferimento alla spesa pubblica, come disposto dall’articolo 90, paragrafo 2, qualsiasi informazione di spesa diversa dalla spesa pubblica non influisce sull’importo dovuto calcolato in base alla domanda di pagamento.»; |
40) |
il testo dell’articolo 126 è sostituito dal seguente: «Articolo 126 Integrità dei pagamenti ai beneficiari finali Si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell’articolo 40, paragrafo 9.»; |
41) |
all’articolo 127, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «L’importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale le spese sono dichiarate dal beneficiario finale ai controllori di cui all’articolo 108. Detto tasso è pubblicato ogni mese in formato elettronico dalla Commissione.»; |
42) |
all’articolo 128, paragrafo 1, l’importo di prefinanziamento del «25 %» è sostituito dal «50 %»; |
43) |
l’articolo 139 è modificato come segue:
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44) |
all’articolo 140, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
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45) |
all’articolo 141, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente: «In caso di gestione decentrata, la Commissione può eseguire qualsiasi valutazione ad hoc che ritenga necessaria.»; |
46) |
L’articolo 148 è modificato come segue:
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47) |
all’articolo 149, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il contributo comunitario non supera l’85 % delle spese ammissibili al livello di asse prioritario.»; |
48) |
l’articolo 150 è modificato come segue:
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49) |
all’articolo 152, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d):
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50) |
all’articolo 156, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
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51) |
all’articolo 160, è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Nel caso della componente “sviluppo regionale”, al momento della revisione dei programmi operativi di cui all’articolo 156, il prefinanziamento di cui al paragrafo 3 del presente articolo può essere aumentato fino al 30 % del contributo comunitario per i tre anni più recenti.»; |
52) |
all’articolo 167, paragrafo 4, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
|
53) |
all’articolo 181, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I paesi beneficiari elaborano una strategia di formazione per l’attuazione delle operazioni di cui al paragrafo 1. La strategia comprende una valutazione critica delle strutture di formazione esistenti e un’analisi delle esigenze e degli obiettivi di formazione. Essa stabilisce inoltre una serie di criteri per la selezione degli organismi di formazione. Il programma comprende una descrizione della strategia di formazione.»; |
54) |
all’articolo 182, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il comitato di controllo settoriale per questa componente viene consultato in merito alle attività di assistenza tecnica. Il comitato approva ogni anno un piano d’azione annuale per l’attuazione delle attività di assistenza tecnica.», |
55) |
all’articolo 184, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ciascun programma comprende:
|
56) |
all’articolo 193, paragrafo 1, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «1. Nell’ambito di questa componente, le relazioni annuali settoriali di cui all’articolo 61, paragrafo 1, sono trasmesse alla Commissione, al coordinatore nazionale IPA e all’ordinatore nazionale entro sei mesi dalla fine di ogni anno solare completo di attuazione del programma.»; |
57) |
nell’allegato, al punto 3, il testo della lettera o) è sostituito dal seguente:
|
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.
(2) GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;
(6) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.»;