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Document 32010R0080

Regolamento (UE) n. 80/2010 della Commissione, del 28 gennaio 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

GU L 25 del 29.1.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/80(1)/oj

29.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/1


REGOLAMENTO (UE) N. 80/2010 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (1) (in appresso «regolamento IPA»), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2) contempla norme dettagliate per l’attuazione del regolamento IPA.

(2)

L’esperienza acquisita in questi primi anni di attuazione del regolamento IPA ha mostrato la necessità di procedere ad una revisione limitata del regolamento (CE) n. 718/2007 intesa ad eliminare alcune incoerenze ed errori nei riferimenti incrociati, a rendere più chiaro il testo di determinati articoli e a modificare alcune disposizioni specifiche onde consentire un’attuazione più coerente, efficiente ed efficace dello strumento.

(3)

È necessario precisare ulteriormente i casi in cui alle disposizioni comuni prevalgono le disposizioni specifiche previste per le diverse componenti IPA. Occorre allineare le disposizioni riguardanti la valutazione dell’assistenza con i requisiti di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), nonché assicurare maggiore coerenza tra le disposizioni comuni applicabili a tutte le componenti IPA e quelle specifiche valide per ciascuna componente.

(4)

È opportuno che le disposizioni specifiche riguardanti la componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale» rispecchino ulteriormente le disposizioni del regolamento IPA, segnatamente per quanto riguarda i settori di assistenza ai paesi elencati all’allegato I del regolamento IPA e la possibilità di programmare l’assistenza tramite programmi tanto pluriennali che annuali. Inoltre, al fine di garantire che le componenti IPA siano impostate in modo coerente, la soglia del contributo comunitario per le operazioni di investimento deve essere innalzata all’85 % delle spese ammissibili e essere così allineata con l’intensità degli aiuti modificata per gli investimenti nell’ambito della componente «sviluppo regionale».

(5)

Per quanto riguarda le disposizioni specifiche alla componente «cooperazione transfrontaliera», segnatamente quelle in materia di programmi transfrontalieri tra i paesi beneficiari e gli Stati membri, appare necessario aumentare sostanzialmente l’importo del prefinanziamento versato agli organismi designati dai paesi partecipanti quali ricettori dei pagamenti effettuati dalla Commissione.

(6)

Occorre allineare ulteriormente alcune disposizioni specifiche alle componenti «sviluppo regionale», «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale» con le norme in materia di fondi strutturali e di coesione e di fondi per lo sviluppo regionale negli Stati membri, di cui costituiscono la premessa.

(7)

Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato IPA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 718/2007 è modificato come segue:

1)

all’articolo 8, paragrafo 4, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

le disposizioni riguardanti la creazione e il regolare aggiornamento, da parte del paese beneficiario, di un calendario con scadenze e parametri indicativi per la realizzazione del decentramento senza controlli ex ante da parte della Commissione secondo quanto stabilito agli articoli 14 e 18; le suddette disposizioni sono necessarie unicamente per quelle componenti e quei programmi dove la decisione della Commissione sul conferimento dei poteri di gestione di cui all’articolo 14 prevede controlli ex ante eseguiti dalla Commissione.»;

2)

il testo dell’articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Organismi specifici

Nell’ambito del quadro generale definito dalle strutture e dalle autorità di cui all’articolo 21, le funzioni descritte all’articolo 28 possono essere raggruppate e assegnate a organismi specifici all’interno o al di fuori delle strutture operative designate. Tale raggruppamento e assegnazione rispetta l’opportuna segregazione delle funzioni imposta dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e garantisce che la responsabilità ultima delle funzioni descritte in detto articolo continui a ricadere sulla struttura operativa designata. Detta struttura, formalizzata tramite accordi scritti, è soggetta all’accreditamento da parte dell’ordinatore nazionale e al conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione.»;

3)

l’articolo 34 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Anche la pubblicazione di inviti a presentare proposte o di gare d’appalto può essere ammissibile prima del conferimento iniziale dei poteri di gestione e dopo il 1o gennaio 2007, a condizione che tale conferimento iniziale sia stato effettuato entro i tempi definiti in una clausola di riserva da inserire nelle operazioni o nelle gare in questione e, ad eccezion fatta della componente “sviluppo rurale”, previa approvazione dei documenti in questione da parte della Commissione. Gli inviti a presentare proposte o le gare d’appalto in questione possono essere cancellati o modificati a seconda della decisione riguardante il conferimento dei poteri di gestione.»;

b)

al paragrafo 3, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«3.   Salvo diversamente stabilito dalle disposizioni specifiche contemplate per ciascuna componente IPA, le seguenti spese non sono ammissibili nell’ambito del regolamento IPA:»;

4)

all’articolo 35, paragrafo 3, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

alla componente “sviluppo regionale”.»;

5)

il testo dell’articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

Proprietà degli interessi

Tutti gli interessi maturati sui conti in euro specifici di ciascuna componente aperti dal fondo nazionale in regime di gestione decentrata rimangono di proprietà del paese beneficiario. Gli interessi generati dal finanziamento di un programma da parte della Comunità sono imputati esclusivamente a tale programma, essendo considerati come una risorsa del paese beneficiario sotto forma di contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della chiusura definitiva del programma.»;

6)

all’articolo 37, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Salvo diversamente stabilito dalle disposizioni specifiche contemplate per ciascuna componente IPA, tutte le operazioni che beneficiano di un’assistenza a titolo delle varie componenti IPA necessitano di contributi nazionali e comunitari.»;

7)

all’articolo 40, il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Gli importi indicati dal programma presentato dal paese beneficiario nelle dichiarazioni certificate di spesa, nelle domande di pagamento e nelle spese citate nelle relazioni sull’attuazione sono denominati in euro. I paesi beneficiari convertono in euro le spese sostenute in valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio contabile mensile dell’euro fissato dalla Commissione per il mese durante il quale la spesa è stata registrata nei conti del fondo nazionale o della struttura operativa in questione, a seconda dei casi.»;

8)

all’articolo 47, paragrafo 1, il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

disimpegno del saldo finale dell’impegno di bilancio da parte della Commissione,»;

9)

l’articolo 50 è modificato come segue:

a)

il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’ordinatore nazionale, che è il primo a dover indagare sulle irregolarità, effettua gli adeguamenti finanziari laddove vengono riscontrati casi di negligenza o irregolarità nelle operazioni o nei programmi, annullando integralmente o in parte il contributo comunitario a favore delle operazioni o dei programmi in questione. L’ordinatore nazionale tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per il contributo comunitario.»;

b)

il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In caso di irregolarità, l’ordinatore nazionale recupera il contributo comunitario versato al beneficiario finale conformemente alle relative procedure nazionali.»;

10)

l’articolo 57 è modificato come segue:

a)

il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I documenti indicativi di programmazione pluriennale descritti all’articolo 5 sono soggetti a valutazioni ex ante condotte dalla Commissione.»;

b)

il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I programmi sono soggetti a valutazioni ex ante, a valutazioni intermedie e/o a valutazioni ex post, ove necessario, in conformità con le disposizioni specifiche fissate per ciascuna componente IPA alla parte II del presente regolamento e conformemente all’articolo 21 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione.»;

c)

i paragrafi 5 e 6 sono soppressi;

d)

il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   I risultati delle valutazioni sono presi in considerazione nel ciclo di programmazione e di attuazione.»;

11)

all’articolo 58, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In caso di gestione decentrata, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del primo accordo di finanziamento, il paese beneficiario istituisce un comitato di controllo IPA, in accordo con il coordinatore nazionale IPA e con la Commissione, al fine di garantire un’attuazione coerente e coordinata delle componenti IPA.»;

12)

all’articolo 59, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il comitato di controllo IPA è assistito da comitati di controllo settoriali istituiti nell’ambito delle componenti IPA entro sei mesi dall’entrata in vigore del primo accordo di finanziamento, in conformità con le disposizioni specifiche di cui alla parte II. I comitati di controllo settoriali sono collegati ai programmi o alle componenti. Ove opportuno, essi possono comprendere rappresentanti della società civile.»;

13)

il testo dell’articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Articolo 60

Controllo in caso di gestione decentrata e congiunta

In caso di gestione decentrata e congiunta, la Commissione può intraprendere qualsiasi azione che reputi necessaria per controllare i programmi in questione. In caso di gestione congiunta, tali azioni possono essere realizzate insieme all’organizzazione o alle organizzazioni internazionali interessate. Il coordinatore nazionale IPA può partecipare alle azioni di controllo.»;

14)

all’articolo 62, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nel caso della gestione decentrata, spetta alle strutture operative curare la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari finali, dei titoli delle operazioni e dell’importo dei finanziamenti comunitari assegnati a queste ultime. Esse assicurano che il beneficiario finale sia informato del fatto che l’accettazione del finanziamento rappresenta anche l’accettazione della sua inclusione nell’elenco dei beneficiari finali pubblicato. Tutti i dati personali inclusi nell’elenco vengono elaborati in conformità con i requisiti del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

15)

all’articolo 64, la frase seguente è inserita alla fine del paragrafo 2:

«La Commissione può decidere, caso per caso, di concedere assistenza a titolo della presente componente nei settori suindicati ai paesi beneficiari elencati all’allegato I del regolamento IPA che non hanno ancora ricevuto il conferimento dei poteri di gestione di cui all’articolo 14.»;

16)

all’articolo 66, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

i costi relativi ad una garanzia bancaria o garanzia analoga che il beneficiario finale della sovvenzione deve costituire.»;

17)

all’articolo 67, paragrafo 2, la dicitura «75 %» che figura due volte è sostituita dalla dicitura «85 %» e la dicitura «25 %» è sostituita dalla dicitura «15 %»;

18)

all’articolo 68, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«In linea di principio, l’assistenza a titolo della presente componente viene fornita sotto forma di:»;

19)

all’articolo 69, il testo dei paragrafi 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente:

«1.   I programmi nazionali sono adottati dalla Commissione sulla base delle proposte presentate dal paese beneficiario che tengano conto dei principi e delle priorità stabiliti nei documenti indicativi di pianificazione pluriennale di cui all’articolo 5. Le proposte elencano in particolare gli assi prioritari che saranno coperti nel paese beneficiario in questione, tra i quali possono figurare i settori di assistenza di cui all’articolo 64.

2.   Le proposte dei paesi beneficiari sono selezionate tramite procedure trasparenti che comprendono la consultazione delle parti interessate nella fase di elaborazione delle proposte stesse.

3.   Ogni anno, dopo aver discusso con la Commissione le proposte presentate, il paese beneficiario presenta alla Commissione delle schede di progetto. Tali schede indicano chiaramente gli assi prioritari, le previste operazioni e i metodi di attuazione prescelti. La Commissione prepara le proposte di finanziamento in base alle schede di progetto.»;

20)

all’articolo 72, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I programmi regionali comprendono i paesi beneficiari dei Balcani occidentali. I programmi promuovono in particolare la riconciliazione, la ricostruzione e la cooperazione politica nella regione.»;

21)

all’articolo 73, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I programmi regionali e orizzontali vengono attuati dalla Commissione su base centralizzata o mediante gestione congiunta insieme alle organizzazioni internazionali secondo quanto definito dall’articolo 53, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.»;

22)

l’articolo 75 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

curare la preparazione delle proposte secondo quanto indicato all’articolo 69,»;

b)

al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Con riferimento all’articolo 28, la struttura operativa comprende una o più agenzie esecutive, istituite nell’ambito dell’amministrazione nazionale del paese beneficiario o poste sotto il suo diretto controllo.»;

23)

il testo dell’articolo 78 è sostituito dal seguente:

«Articolo 78

Principi di attuazione in caso di partecipazione alle agenzie e ai programmi comunitari

In caso di partecipazione alle agenzie e ai programmi comunitari, l’attuazione consiste nel pagamento, a favore del programma o del bilancio dell’agenzia, della parte del contributo finanziario del paese beneficiario finanziata a titolo dell’IPA. Il pagamento viene effettuato dal fondo nazionale in caso di gestione decentrata e dal ministero o altro ente pubblico interessato del paese beneficiario in caso di gestione centralizzata. In questo ultimo caso, la Commissione non procede a versamenti di prefinanziamento del contributo comunitario.»;

24)

il testo dell’articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Articolo 82

Valutazione

1.   I programmi nell’ambito della componente “assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale” sono soggetti a valutazioni ex ante, a valutazioni intermedie e/o a valutazioni ex post conformemente all’articolo 57.

2.   Tutte le valutazioni sono eseguite dalla Commissione prima del conferimento dei poteri di gestione al paese beneficiario.

In seguito al conferimento dei poteri di gestione, spetta al paese beneficiario eseguire le opportune valutazioni intermedie, fatto salvo il diritto della Commissione di eseguire qualsiasi valutazione ad hoc dei programmi ove lo ritenga necessario.

La Commissione rimane responsabile delle valutazioni ex ante e ex post anche dopo il conferimento dei poteri di gestione al paese beneficiario, fatto salvo il potere del paese beneficiario di eseguire dette valutazioni ove lo ritenga necessario.

3.   Conformemente all’articolo 22 del regolamento IPA, le pertinenti relazioni di valutazione sono trasmesse al comitato IPA, il quale discute in merito.»;

25)

all’articolo 86, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Ove opportuno, la componente “cooperazione transfrontaliera” può anche fornire sostegno alla partecipazione delle regioni ammissibili dei paesi beneficiari ai programmi transnazionali e interregionali nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” dei fondi strutturali e dei programmi multilaterali per i bacini marittimi di cui al regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le norme che disciplinano la partecipazione dei paesi beneficiari ai suddetti programmi sono stabilite nei pertinenti documenti di programmazione e/o nei pertinenti accordi di finanziamento, a seconda dei casi.

26)

l’articolo 89 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;

b)

al paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera g):

«g)

l’acquisto di terreni per un importo fino al 10 % della spesa ammissibile per l’operazione in questione.»;

27)

l’articolo 92 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando il programma transfrontaliero viene attuato nel quadro degli accordi transitori di cui all’articolo 99, vengono conclusi accordi di finanziamento annuali o pluriennali tra la Commissione e ciascuno dei paesi beneficiari che partecipano al programma. Ciascuno di tali accordi riguarda il contributo comunitario per il paese beneficiario e per l’anno o gli anni interessati, secondo quanto specificato nel piano di finanziamento di cui all’articolo 99, paragrafo 2.»;

b)

il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), vengono conclusi accordi di finanziamento annuali o pluriennali tra la Commissione e ciascuno dei paesi beneficiari che partecipano al programma, sulla base della decisione di cui all’articolo 91, paragrafo 6. Ciascuno di tali accordi di finanziamento riguarda il contributo comunitario per il paese beneficiario e per l’anno o gli anni interessati, come specificato nel piano di finanziamento di cui all’articolo 94, paragrafo 2, secondo comma.»;

28)

all’articolo 94, paragrafo 1, lettera h), il testo del punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

ove opportuno, informazioni relative all’organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e all’organismo o agli organismi responsabili dell’esecuzione dei pagamenti ai beneficiari finali;»

29)

l’articolo 95 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«I paesi partecipanti possono inoltre individuare operazioni congiunte al di fuori degli inviti a presentare proposte. In tal caso, l’operazione congiunta viene menzionata in maniera specifica nel programma transfrontaliero o, se è in linea con le priorità o le misure del programma transfrontaliero, può essere identificata in qualsiasi momento in seguito all’adozione del programma mediante una decisione adottata dal comitato congiunto di controllo di cui all’articolo 110 o all’articolo 142.»;

b)

il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all’articolo 86, paragrafo 1, lettera a), le operazioni selezionate comprendono i beneficiari finali di almeno uno degli Stati membri partecipanti e uno dei paesi beneficiari partecipanti.»;

30)

Il testo dell’articolo 96 è sostituito dal seguente:

«Articolo 96

Responsabilità del beneficiario principale e degli altri beneficiari finali

1.   Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all’articolo 86, paragrafo 1, lettera a), i beneficiari finali di un’operazione nominano tra di essi un beneficiario principale prima di presentare la proposta di operazione. Il beneficiario principale, che ha sede in uno dei paesi partecipanti, si assume le seguenti responsabilità:

a)

definisce le modalità delle proprie relazioni con i beneficiari finali che partecipano all’operazione tramite un accordo comprendente, fra l’altro, disposizioni che garantiscano la buona gestione finanziaria dei fondi attribuiti all’operazione, comprese le modalità per il recupero degli importi indebitamente versati;

b)

è incaricato di assicurare l’esecuzione dell’intera operazione;

c)

è incaricato di trasferire il contributo comunitario ai beneficiari finali che partecipano all’operazione;

d)

garantisce che le spese dichiarate dai beneficiari finali che partecipano all’operazione sono state sostenute al fine di eseguire l’operazione e corrispondono alle attività tra essi stessi concordate;

e)

verifica la convalida, da parte dei controllori di cui all’articolo 108, delle spese dichiarate dai beneficiari finali che partecipano all’operazione.

2.   Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all’articolo 86, paragrafo 1, lettera a), e attuati sulla base degli accordi transitori di cui all’articolo 99:

a)

i beneficiari finali di un’operazione negli Stati membri partecipanti nominano tra di essi un beneficiario principale prima di presentare la proposta di operazione. Il beneficiario principale, che ha sede in uno degli Stati membri partecipanti, si assume le responsabilità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), per la parte dell’operazione eseguita negli Stati membri;

b)

i beneficiari finali di un’operazione in ciascun paese beneficiario partecipante nominano tra di essi un beneficiario principale prima di presentare la proposta di operazione. I beneficiari principali, che hanno sede nei rispettivi paesi beneficiari partecipanti, si assumono le responsabilità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), per le parti dell’operazione eseguite nei rispettivi paesi.

I beneficiari principali degli Stati membri partecipanti e dei paesi beneficiari partecipanti assicurano lo stretto coordinamento dell’attuazione dell’operazione.

3.   Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), i beneficiari finali di un’operazione in ciascun paese beneficiario partecipante nominano tra di essi un beneficiario principale prima di presentare la proposta di operazione. I beneficiari principali, che hanno sede nei rispettivi paesi beneficiari partecipanti, si assumono le responsabilità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), per le parti dell’operazione eseguite nei rispettivi paesi.

I beneficiari principali dei paesi beneficiari partecipanti assicurano lo stretto coordinamento dell’attuazione dell’operazione.

4.   Ciascun beneficiario finale che partecipa all’operazione è responsabile delle irregolarità riguardanti la spesa da esso dichiarata.»;

31)

all’articolo 97, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«A livello di progetto, in casi eccezionali, le spese sostenute al di fuori della zona interessata dal programma, quale definita nel primo comma, possono essere ammissibili se gli obiettivi del progetto potevano essere conseguiti unicamente in virtù di dette spese.»;

32)

all’articolo 103, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

verificare la regolarità delle spese. A tal fine si applicano, mutatis mutandis, le pertinenti norme di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1828/2006. L’autorità di gestione si assicura che le spese di ciascun beneficiario finale che partecipa ad un’operazione siano state convalidate dal controllore di cui all’articolo 108;»

33)

all’articolo 104, il testo della lettera g) è sostituito dal seguente:

«g)

inviare alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione che identifichi i seguenti elementi per ciascun asse prioritario del programma transfrontaliero:

i)

gli importi ritirati in seguito alle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell’anno precedente dopo la soppressione totale o parziale del contributo pubblico per un’operazione;

ii)

gli importi recuperati che sono stati dedotti dalle dichiarazioni di spesa presentate l’anno precedente;

iii)

una dichiarazione degli importi da recuperare al 31 dicembre dell’anno precedente classificati in base all’anno di emissione degli ordini di recupero;

iv)

un elenco degli importi per i quali è stata stabilita l’impossibilità di un recupero nell’anno precedente o per i quali il recupero non è previsto, classificati in base all’anno in cui sono stati emessi gli ordini di recupero.

Ai fini dei punti i), ii) e iii), gli importi complessivi corrispondenti alle irregolarità segnalate alla Commissione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1828/2006, conformemente all’articolo 138, paragrafo 2, del presente regolamento, sono comunicati per ciascun asse prioritario.

Ai fini del punto iv), gli importi corrispondenti a un’irregolarità segnalata alla Commissione a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, conformemente all’articolo 138, paragrafo 2, del presente regolamento, sono identificati con il numero di riferimento attribuito a tale irregolarità o con un altro metodo adeguato.

Per ciascun importo di cui al punto iv), l’autorità di certificazione indica se chiede che la parte comunitaria sia finanziata dal bilancio generale dell’Unione europea.

Se, entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione, la Commissione non chiede informazioni ai fini dell’articolo 114, paragrafo 2, del presente regolamento, non informa per iscritto i paesi partecipanti della sua intenzione di aprire un’inchiesta su tale importo o non chiede ai paesi partecipanti di continuare la procedura di recupero, la parte comunitaria è finanziata dal bilancio generale dell’Unione europea.

Il termine di un anno non si applica in caso di frode sospetta o accertata.»;

34)

all’articolo 105, paragrafo 1, lettera d), la data «31 dicembre» è sostituita da «31 marzo».

35)

all’articolo 108, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ciascun paese partecipante provvede affinché la convalida delle spese da parte dei controllori possa essere effettuata entro un termine di tre mesi dalla data del loro invio ai controllori da parte dei beneficiari finali.»;

36)

l’articolo 112 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, secondo comma, la formulazione «31 dicembre del quarto anno» è sostituita da «31 marzo del quinto anno»;

b)

al paragrafo 2, lettera b), il testo del punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

le spese sostenute dai beneficiari finali incluse nelle domande di pagamento inviate all’autorità di gestione ed il contributo pubblico corrispondente;»

37)

all’articolo 115, paragrafo 2, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

«d)

le procedure di ricezione, verifica e convalida delle domande dei beneficiari finali e le procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari finali;»

38)

all’articolo 121, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per la stipula dei contratti per servizi, opere e forniture, le procedure d’appalto si basano sulle disposizioni di cui al capo 3 della parte 2, titolo IV del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, di cui al capo 3 della parte 2, titolo III, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e di cui alla decisione C(2007) 2034 della Commissione sulle norme e procedure applicabili agli appalti di servizi, di forniture e opere finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, ad eccezione di quelle della sezione II.8.2.

Tali disposizioni si applicano all’intera area del programma transfrontaliero, sia sul territorio degli Stati membri che su quello dei paesi beneficiari.»;

39)

all’articolo 124, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Allorché il contributo a valere sui fondi comunitari è calcolato in riferimento alla spesa pubblica, come disposto dall’articolo 90, paragrafo 2, qualsiasi informazione di spesa diversa dalla spesa pubblica non influisce sull’importo dovuto calcolato in base alla domanda di pagamento.»;

40)

il testo dell’articolo 126 è sostituito dal seguente:

«Articolo 126

Integrità dei pagamenti ai beneficiari finali

Si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell’articolo 40, paragrafo 9.»;

41)

all’articolo 127, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale le spese sono dichiarate dal beneficiario finale ai controllori di cui all’articolo 108. Detto tasso è pubblicato ogni mese in formato elettronico dalla Commissione.»;

42)

all’articolo 128, paragrafo 1, l’importo di prefinanziamento del «25 %» è sostituito dal «50 %»;

43)

l’articolo 139 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 5, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

Per la parte del programma transfrontaliero riguardante i rispettivi paesi, le agenzie esecutive procedono alle gare d’appalto, all’aggiudicazione, ai pagamenti, alla contabilizzazione e alla rendicontazione finanziaria relativi a gare di servizi, forniture e opere, nonché all’aggiudicazione, ai pagamenti, alla contabilizzazione e alla rendicontazione finanziaria relativi alla concessione di sovvenzioni.»;

b)

il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   In caso di gestione centralizzata, le funzioni e le responsabilità delle strutture operative sono definite nei relativi programmi transfrontalieri.»;

44)

all’articolo 140, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate dal programma transfrontaliero, ivi comprese le operazioni individuate al di fuori degli inviti a presentare proposte di cui all’articolo 95, paragrafo 1;».

45)

all’articolo 141, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di gestione decentrata, la Commissione può eseguire qualsiasi valutazione ad hoc che ritenga necessaria.»;

46)

L’articolo 148 è modificato come segue:

a)

il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ferme restando le norme di cui all’articolo 34, paragrafo 3, non sono ammissibili i costi di ammortamento delle infrastrutture.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   In deroga all’articolo 34, paragrafo 3, sono ammissibili i costi di funzionamento, ivi compresi i costi di affitto, relativi al periodo di cofinanziamento dell’operazione.»;

47)

all’articolo 149, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il contributo comunitario non supera l’85 % delle spese ammissibili al livello di asse prioritario.»;

48)

l’articolo 150 è modificato come segue:

a)

il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini di questa componente, per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione proposta nell’ambito dell’assistenza preadesione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo è soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti e che generi entrate, oppure qualsiasi operazione che comporti la vendita o l’affitto di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi remunerata.»;

b)

il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per i progetti generatori di entrate, le spese ammissibili utilizzate per calcolare il contributo comunitario conformemente all’articolo 149 non superano il valore corrente del costo dell’investimento meno il valore corrente delle entrate nette ricavate dall’investimento su uno specifico periodo di riferimento per a) gli investimenti in infrastrutture; oppure b) altri progetti in cui sia obiettivamente possibile fare una stima anticipata delle entrate.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

a)

alle operazioni cofinanziate nell’ambito della presente componente dal costo complessivo non superiore a 1 milione di EUR;

b)

le entrate generate durante l’intera vita economica degli investimenti cofinanziati nel caso degli investimenti in aziende;

c)

le entrate generate nell’ambito di strumenti finanziari che facilitano l’accesso ai fondi rotativi attraverso i fondi di capitale di rischio, i fondi per mutui e i fondi di garanzia.»;

49)

all’articolo 152, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

i costi relativi ad una garanzia bancaria o garanzia analoga che il beneficiario della sovvenzione deve costituire.»;

50)

all’articolo 156, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

in seguito alla revisione del documento indicativo di programmazione pluriennale;»

51)

all’articolo 160, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Nel caso della componente “sviluppo regionale”, al momento della revisione dei programmi operativi di cui all’articolo 156, il prefinanziamento di cui al paragrafo 3 del presente articolo può essere aumentato fino al 30 % del contributo comunitario per i tre anni più recenti.»;

52)

all’articolo 167, paragrafo 4, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

esamina, in occasione di ogni riunione, i risultati dell’attuazione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario e per ciascuna misura, nonché le valutazioni intermedie di cui all’articolo 57; esegue tale controllo in riferimento agli indicatori di cui all’articolo 155, paragrafo 2, lettera d);»

53)

all’articolo 181, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I paesi beneficiari elaborano una strategia di formazione per l’attuazione delle operazioni di cui al paragrafo 1. La strategia comprende una valutazione critica delle strutture di formazione esistenti e un’analisi delle esigenze e degli obiettivi di formazione. Essa stabilisce inoltre una serie di criteri per la selezione degli organismi di formazione. Il programma comprende una descrizione della strategia di formazione.»;

54)

all’articolo 182, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il comitato di controllo settoriale per questa componente viene consultato in merito alle attività di assistenza tecnica. Il comitato approva ogni anno un piano d’azione annuale per l’attuazione delle attività di assistenza tecnica.»,

55)

all’articolo 184, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ciascun programma comprende:

a)

una descrizione quantificata della situazione attuale, che indichi le disparità, le carenze e il potenziale di sviluppo, i principali risultati delle azioni intraprese in precedenza con l’assistenza della Comunità e degli altri organismi di assistenza bilaterale o multilaterale, le risorse finanziarie impiegate e la valutazione dei risultati disponibili;

b)

una descrizione della strategia nazionale di sviluppo rurale proposta basata su un’analisi dell’attuale situazione nelle aree rurali;

c)

una descrizione delle priorità strategiche del programma basata sulla strategia nazionale di sviluppo rurale e su un’analisi dei settori interessati che comprenda pareri di esperti indipendenti. Essa indica inoltre gli obiettivi quantificati specificando per ciascun asse prioritario di cui all’articolo 171, paragrafo 1, gli opportuni indicatori di controllo e valutazione;

d)

una spiegazione di come l’approccio strategico globale e le strategie settoriali identificate nei documenti indicativi di programmazione pluriennale del paese beneficiario vengono tradotti in azioni specifiche all’interno della componente “sviluppo rurale”;

e)

una tabella finanziaria generale indicativa, che reca una sintesi delle previste risorse finanziarie nazionali, comunitarie e, ove opportuno, private, corrispondenti alle singole misure di sviluppo rurale nonché del tasso di cofinanziamento comunitario per asse;

f)

una descrizione delle misure scelte dall’articolo 171, tra cui:

la definizione dei beneficiari finali,

la portata geografica,

i criteri di ammissibilità,

i criteri di classificazione per la selezione dei progetti,

gli indicatori di controllo,

gli indicatori quantificati riguardanti gli obiettivi;

g)

una descrizione della struttura operativa per l’attuazione del programma, ivi compresi il controllo e la valutazione;

h)

i nomi delle autorità e degli organismi responsabili dell’esecuzione del programma;

i)

i risultati delle consultazioni e i provvedimenti adottati allo scopo di coinvolgere le autorità e gli organismi competenti, nonché le opportune parti economiche, sociali e ambientali;

j)

i risultati e le raccomandazioni della valutazione ex ante del programma, ivi compresa una descrizione dettagliata del seguito dato dai paesi beneficiari alle raccomandazioni.»;

56)

all’articolo 193, paragrafo 1, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«1.   Nell’ambito di questa componente, le relazioni annuali settoriali di cui all’articolo 61, paragrafo 1, sono trasmesse alla Commissione, al coordinatore nazionale IPA e all’ordinatore nazionale entro sei mesi dalla fine di ogni anno solare completo di attuazione del programma.»;

57)

nell’allegato, al punto 3, il testo della lettera o) è sostituito dal seguente:

«o)

separazione delle funzioni

garantire che, nel corso della stessa transazione, vengano assegnati diversi compiti a membri diversi del personale per assicurare che siano eseguiti alcuni controlli incrociati;»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(2)  GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;

(6)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.»;


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