Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0020

Direttiva 2010/20/UE della Commissione, del 9 marzo 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolilfluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 60 del 10.3.2010, pp. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; abrog. impl. da 32009R1107

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/20/oj

10.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/20


DIRETTIVA 2010/20/UE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolilfluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Il tolilfluanide è iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, contenente l’elenco delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2)

In base alla decisione 2007/322/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, che stabilisce misure di protezione relative agli utilizzi dei prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide che provocano una contaminazione dell’acqua potabile (2), gli Stati membri nei quali l’ozono è utilizzato per il trattamento dell’acqua potabile vietano qualsiasi utilizzo del tolilfluanide che possa portare a una contaminazione dell’acqua potabile da parte delle nitrosammine. Tale misura è stata introdotta in seguito alla scoperta del fatto che tramite tale trattamento un metabolita di tale sostanza attiva, ovvero il N,N'-dimetil-sulfamide, si può trasformare in una nitrosammina pericolosa per la salute.

(3)

Inoltre in base alla decisione 2007/322/CE gli Stati membri devono fare in modo che i notificanti su richiesta dei quali il tolilfluanide è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE presentino studi riguardanti il comportamento alla lisciviazione di tale sostanza attiva e le condizioni alle quali può essere esclusa la formazione di nitrosammine.

(4)

In data 5 luglio 2007 il notificante Bayer CropScience ha presentato allo Stato membro relatore gli studi richiesti, tra cui studi e informazioni sulla presenza e sul comportamento fisico, chimico e tossicologico del metabolita N,N'-dimetil-sulfamide e sulle sue proprietà ecotossicologiche.

(5)

In data 20 febbraio 2008 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione un addendum alla relazione di valutazione, contenente una valutazione di detti studi e informazioni. Tale addendum è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 22 gennaio 2010.

(6)

In base alle conclusioni dell’addendum non è stato possibile chiarire gli aspetti problematici relativi al comportamento alla lisciviazione del tolilfluanide e alla formazione di nitrosammine. Inoltre è stato accertato che l’utilizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide può dare luogo a concentrazioni inaccettabili del metabolita N,N'-dimetil-sulfamide nelle acque sotterranee. Di conseguenza si è concluso che il tolilfluanide non risulta più conforme ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il notificante ha presentato le proprie osservazioni sull’addendum alla relazione di valutazione. Tali commenti sono stati attentamente esaminati. Nonostante gli argomenti addotti dal notificante, gli aspetti problematici permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e della loro valutazione non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide soddisfano, in generale, le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Il tolilfluanide deve pertanto essere eliminato dall’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(9)

Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide siano revocate entro un termine stabilito quanto più ravvicinato possibile, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(10)

Alla luce della natura dei rischi causati da tale sostanza attiva, qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide deve essere possibilmente breve e terminare al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente direttiva.

(11)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione del tolilfluanide nell’allegato I di tale direttiva.

(12)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE la riga 122, relativa al tolilfluanide, è eliminata.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2010.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti il tolilfluanide siano revocate al più tardi entro il 30 novembre 2010;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide a partire dal 1o dicembre 2010.

Articolo 4

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 31 maggio 2011.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1o giugno 2010.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)   GU L 119 del 9.5.2007, pag. 49.


Top