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Document 32010D0587

Decisione 2010/587/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010 , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Montenegro sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

GU L 260 del 2.10.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/587/oj

Related international agreement

2.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/1


DECISIONE 2010/587/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2010

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Montenegro sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea («TUE»), in particolare l’articolo 37, e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), in particolare l’articolo 218, paragrafo 5, e l’articolo 218, paragrafo 6, primo comma,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Nella sessione del 10 novembre 2009, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza ad avviare negoziati, conformemente all’ex articolo 24 del TUE, con il Montenegro per concludere un accordo sulla sicurezza delle informazioni.

(2)

A seguito di tale autorizzazione, la presidenza ha negoziato un accordo con il Montenegro sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate.

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e il Montenegro sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


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2.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/2


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e il Montenegro sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l’UE»,

e

il MONTENEGRO

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO che le parti condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza;

CONSIDERANDO che le parti convengono che è opportuno sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;

CONSIDERANDO che, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra le parti;

RICONOSCENDO che una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l’accesso alle informazioni classificate e relativo materiale delle parti, nonché lo scambio di tali informazioni e materiale;

CONSAPEVOLI che detti accesso e scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono l’adozione di adeguate misure di sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   Il presente accordo ha per oggetto le procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni o materiale classificati, in qualsiasi forma e settore, forniti dalle parti o tra esse scambiati, al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti.

2.   Ciascuna parte protegge le informazioni classificate ricevute dall’altra parte dalla divulgazione non autorizzata, conformemente ai termini stabiliti dal presente accordo ed alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, per «informazioni classificate» si intende qualunque informazione o qualsiasi materiale, in qualsiasi forma:

a)

di cui ciascuna delle parti consideri necessaria la protezione, in quanto la divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare o ledere in varia misura gli interessi del Montenegro o dell’UE o di uno o più dei suoi Stati membri; e

b)

che reca una classifica di sicurezza.

Articolo 3

Le istituzioni e gli organi dell’UE cui si applica il presente accordo sono: il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione europea (il «Consiglio»), il segretariato generale del Consiglio, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la Commissione europea e il servizio europeo per l’azione esterna (il «SEAE»). Ai fini del presente accordo, le istituzioni e gli organi suddetti sono denominati «l’UE».

Articolo 4

Ciascuna delle parti, e le istituzioni e gli organi dell’UE di cui all’articolo 3, provvedono a predisporre un sistema di sicurezza e misure di sicurezza, basati sui principi fondamentali e sulle norme minime di sicurezza definite nelle loro rispettive disposizioni legislative o regolamentari e rispecchiati nelle disposizioni di sicurezza da stabilire ai sensi dell’articolo 12, per assicurare che alle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.

Articolo 5

Ciascuna delle parti e le istituzioni e gli organi dell’UE di cui all’articolo 3:

a)

accordano alle informazioni classificate fornite dall’altra parte o con essa scambiate a norma del presente accordo una protezione almeno equivalente alla protezione loro accordata dalla parte fornitrice;

b)

assicurano che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo mantengano il contrassegno di classifica di sicurezza ad esse attribuito dalla parte fornitrice e non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto della parte fornitrice. La parte ricevente protegge le informazioni classificate conformemente alle disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classifica di sicurezza equivalente ai sensi dell’articolo 7;

c)

si astengono dall’utilizzare tali informazioni classificate a fini diversi da quelli stabiliti dall’originatore o da quelli per i quali le informazioni sono fornite o scambiate;

d)

non divulgano dette informazioni classificate a terzi o ad istituzioni o organi dell’UE diversi da quelli di cui all’articolo 3, senza il previo consenso scritto della parte fornitrice;

e)

non consentono l’accesso a informazioni classificate alle persone a meno che queste non abbiano una necessità di conoscere, non siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza e non siano state autorizzate dalla parte interessata;

f)

garantiscono la sicurezza degli impianti in cui sono custodite le informazioni classificate fornite dall’altra parte; e

g)

assicurano che tutte le persone che hanno accesso a informazioni classificate siano informate delle loro responsabilità per quanto riguarda la protezione delle informazioni in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Articolo 6

1.   Le informazioni classificate sono divulgate o comunicate in conformità del principio del consenso dell’originatore.

2.   Per la comunicazione a destinatari diversi dalle parti, la parte ricevente deciderà caso per caso in merito alla divulgazione o alla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso scritto della parte fornitrice e in conformità al principio del consenso dell’originatore.

3.   Non è consentita alcuna comunicazione generica, a meno che le parti non abbiano concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro specifiche necessità.

4.   Nessuna disposizione del presente accordo costituisce una base per la comunicazione obbligatoria di informazioni classificate tra le parti.

5.   Le informazioni classificate ricevute dalla parte fornitrice possono essere fornite ad un contraente o potenziale contraente solo previo consenso scritto della parte fornitrice. Prima di tale comunicazione, la parte ricevente garantisce che il contraente o potenziale contraente, nonché i suoi impianti, sono in grado di proteggere le informazioni e dispongono di un nulla osta appropriato.

Articolo 7

Al fine di stabilire un livello equivalente di protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate tra le parti, le corrispondenza tra le classifiche di sicurezza è la seguente:

UE

Montenegro

RESTREINT UE

INTERNO

CONFIDENTIEL UE

POVJERLJIVO

SECRET UE

TAJNO

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

STROGO TAJNO

Articolo 8

1.   Le parti assicurano che tutte le persone che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui mansioni o funzioni possono loro consentire l’accesso ad informazioni classificate come CONFIDENTIEL UE o POVJERLJIVO o a un livello superiore, fornite o scambiate a norma del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

2.   Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, può avere accesso a informazioni classificate.

Articolo 9

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità di cui all’articolo 12 effettuano consultazioni e visite di valutazione reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle disposizioni di sicurezza che rientrano nelle rispettive competenze, da stabilire ai sensi di detto articolo.

Articolo 10

1.   Ai fini del presente accordo:

a)

per quanto riguarda l’UE, tutta la corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio e inoltrata dal medesimo agli Stati membri e alle istituzioni o gli organi di cui all’articolo 3, fatto salvo il paragrafo 2;

b)

per quanto riguarda il Montenegro, tutta la corrispondenza è inviata al Central Registry della Direzione per la protezione delle informazioni classificate tramite la missione del Montenegro presso l’Unione europea.

2.   In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di conoscere. Per quanto riguarda l’UE tale corrispondenza è inviata, secondo i casi, attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio, il Chief Registry Officer della Commissione europea o il Chief Registry Officer del SEAE.

Articolo 11

Il ministro degli Affari esteri e il direttore della Direzione per la protezione delle informazioni classificate del Montenegro, il segretario generale del Consiglio e il membro della Commissione europea responsabile delle questioni inerenti alla sicurezza vigilano sull’applicazione del presente accordo.

Articolo 12

1.   Ai fini dell’applicazione del presente accordo, le tre autorità qui di seguito designate, sotto la direzione e a nome dei rispettivi superiori gerarchici, stabiliscono le disposizioni di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione reciproca delle informazioni classificate a norma del presente accordo:

la Direzione per la protezione delle informazioni classificate del Montenegro, per le informazioni classificate fornite al Montenegro a norma del presente accordo,

l’ufficio di Sicurezza del segretariato generale del Consiglio, per le informazioni classificate fornite all’UE a norma del presente accordo,

la direzione della Sicurezza della Commissione europea, per le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo all’interno della Commissione europea e dei suoi locali.

2.   Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate a norma del presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui al paragrafo 1 convengono che la parte ricevente è in grado di proteggere le informazioni in maniera conforme alle modalità di sicurezza da stabilire ai sensi di tale paragrafo.

Articolo 13

1.   L’autorità competente di ciascuna delle parti di cui all’articolo 12 informa immediatamente l’autorità competente dell’altra parte di eventuali casi provati o sospetti di divulgazione non autorizzata o di perdita di informazioni classificate fornite da tale parte, e conduce indagini e ne riferisce i risultati all’altra parte.

2.   Le autorità competenti di cui all’articolo 12 stabiliscono le procedure da seguire in tali casi.

Articolo 14

Ciascuna parte si fa carico delle spese che le derivano dall’applicazione del presente accordo.

Articolo 15

Nessuna disposizione del presente accordo modifica gli accordi o i regimi in vigore tra le parti, né gli accordi tra il Montenegro e gli Stati membri dell’UE. Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate oggetto del presente accordo, a condizione che essi non siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente accordo.

Articolo 16

Eventuali controversie tra le parti relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono trattate per via negoziale tra le parti. Nel corso dei negoziati entrambe le parti continuano ad assolvere tutti i rispettivi obblighi a norma del presente accordo.

Articolo 17

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Ciascuna parte notifica all’altra parte eventuali modifiche delle proprie disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche a richiesta di ciascuna delle parti.

4.   Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l’assenso comune delle parti. Essa entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto dal paragrafo 1.

Articolo 18

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall’altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti conformemente al presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo continuano ad essere protette conformemente alle disposizioni in esso contenute.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2010, in due copie ciascuna in lingua inglese.

Per il Montenegro

Il ministro degli Affari esteri

Per l’Unione europea

L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

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