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Document 32010D0452

    2010/452/PESC: Decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010 , sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

    GU L 213 del 13.8.2010, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/452/oj

    13.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 213/43


    DECISIONE 2010/452/PESC DEL CONSIGLIO

    del 12 agosto 2010

    sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 15 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (1) (in prosieguo «missione»). Tale azione comune scade il 14 settembre 2010.

    (2)

    Il 28 maggio 2010 il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raccomandato di prorogare la missione per altri 12 mesi fino al 14 settembre 2011.

    (3)

    La struttura di comando e controllo della missione dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità contrattuale del capomissione nei confronti della Commissione per l’esecuzione del bilancio della missione.

    (4)

    Per tale missione dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell’ambito del segretariato generale del Consiglio.

    (5)

    La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati dall’articolo 21 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Missione

    1.   La missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (in prosieguo «EUMM Georgia» o «missione»), istituita dall’azione comune 2008/736/PESC, è prorogata a decorrere dal 15 settembre 2010 fino al 14 settembre 2011.

    2.   L’EUMM Georgia opera conformemente al mandato della missione di cui all’articolo 2 e svolge i compiti previsti all’articolo 3.

    Articolo 2

    Mandato della missione

    1.   L’EUMM Georgia effettua una vigilanza civile sulle azioni delle parti, anche per quanto riguarda il pieno rispetto dell’accordo in sei punti e delle successive misure di attuazione attraverso la Georgia, operando in stretto coordinamento con i partner, in particolare le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e coerentemente con le altre attività dell’Unione, al fine di concorrere alla stabilizzazione, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia e contribuire nel contempo a informare la politica europea a sostegno di una soluzione politica duratura per la Georgia.

    2.   Gli obiettivi specifici della missione sono i seguenti:

    a)

    contribuire alla stabilità a lungo termine in tutta la Georgia e nella regione circostante;

    b)

    a breve termine, la stabilizzazione della situazione con un rischio ridotto di ripresa delle ostilità, nel pieno rispetto dell’accordo in sei punti e delle successive misure di attuazione.

    Articolo 3

    Compiti della missione

    Ai fini della missione, l’EUMM Georgia svolgerà i seguenti compiti:

    1)

    Stabilizzazione:

    Vigilare, analizzare e riferire sulla situazione riguardante il processo di stabilizzazione, concentrandosi in particolare sul pieno rispetto dell’accordo in sei punti, compreso il ritiro delle truppe, sulla libertà di movimento, sulle azioni di boicottaggio e sulle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

    2)

    Normalizzazione:

    Vigilare, analizzare e riferire sulla situazione riguardante il processo di normalizzazione della governance civile, concentrandosi sullo Stato di diritto, su strutture efficaci di applicazione della legge e su un ordine pubblico adeguato. La missione vigila altresì sulla sicurezza dei collegamenti di trasporto, sulle infrastrutture e sui servizi energetici e sugli aspetti politici e di sicurezza inerenti al ritorno degli sfollati interni e dei profughi.

    3)

    Rafforzamento della fiducia:

    Contribuire a ridurre le tensioni attraverso l’instaurazione di collegamenti, l’agevolazione dei contatti tra le parti e altre misure miranti a rafforzare la fiducia.

    4)

    Contribuire ad informare la politica europea e contribuire all’impegno futuro dell’Unione.

    Articolo 4

    Struttura della missione

    1.   L’EUMM Georgia è strutturata come segue:

    a)

    comando: il comando è costituito dall’ufficio del capomissione e dal personale del comando, che svolgono tutte le necessarie funzioni di comando e controllo e di sostegno alla missione. Il comando è ubicato a Tbilisi;

    b)

    antenne sul campo: le antenne distribuite sul campo su base geografica svolgono compiti di vigilanza ed assolvono le necessarie funzioni di sostegno alla missione;

    c)

    componente di sostegno: la componente di sostegno è ubicata presso il segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

    2.   Gli elementi di cui al paragrafo 1 sono circostanziati dalle ulteriori disposizioni particolareggiate del piano operativo (OPLAN).

    Articolo 5

    Comandante civile dell’operazione

    1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante civile dell’EUMM Georgia.

    2.   Il comandante dell’operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EUMM Georgia.

    3.   Il comandante civile dell’operazione assicura un’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

    4.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine o dell’istituzione dell’Unione interessata. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell’operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità.

    5.   Il comandante civile dell’operazione assume la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto.

    6.   Se necessario, il comandante civile dell’operazione e il rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) si consultano.

    Articolo 6

    Capomissione

    1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.

    2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell’operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

    3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione, in questo caso anche alla componente di sostegno a Bruxelles, per la condotta efficace dell’EUMM Georgia a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana e secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell’operazione.

    4.   Il capomissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio della missione. A tal fine firma un contratto con la Commissione.

    5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale o dall’istituzione dell’Unione interessata.

    6.   Il capomissione rappresenta l’EUMM Georgia nella zona delle operazioni e assicura l’adeguata visibilità della stessa.

    7.   Il capomissione assicura il coordinamento, se opportuno, con altri attori dell’Unione sul terreno. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall’RSUE.

    Articolo 7

    Personale

    1.   L’EUMM Georgia è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’Unione. Ogni Stato membro o istituzione dell’Unione sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

    2.   La missione può assumere anche personale civile internazionale e personale locale, ove necessario, su base contrattuale se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

    3.   Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell’Unione per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell’UE affidategli nell’esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalle norme di sicurezza del Consiglio (2).

    Articolo 8

    Status della missione e del personale

    1.   Lo status della missione e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione, è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 37 del trattato.

    2.   Lo Stato o l’istituzione dell’Unione che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l’istituzione dell’Unione in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell’agente distaccato.

    3.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.

    Articolo 9

    Catena di comando

    1.   L’EUMM Georgia dispone di una catena di comando unificata, in quanto operazione di gestione delle crisi.

    2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EUMM Georgia.

    3.   Il comandante civile dell’operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’AR, è il comandante dell’EUMM Georgia a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

    4.   Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio tramite l’AR.

    5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo dell’EUMM Georgia a livello di teatro e risponde direttamente al comandante civile dell’operazione.

    Articolo 10

    Controllo politico e direzione strategica

    1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e modificare il concetto di operazioni (CONOPS) e l’OPLAN. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

    2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

    3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell’operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

    Articolo 11

    Partecipazione di Stati terzi

    1.   Fermi restando l’autonomia decisionale dell’Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire alla missione, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Georgia, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti della missione.

    2.   Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.

    3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti ed a istituire un comitato dei contributori.

    4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell’articolo 37 del trattato e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l’Unione e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito della missione.

    Articolo 12

    Sicurezza

    1.   Il comandante civile dell’operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EUMM Georgia a norma degli articoli 5 e 9, in coordinamento con il servizio di sicurezza del Consiglio.

    2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza della missione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili alla missione, in linea con la politica dell’Unione per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative in virtù del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

    3.   Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio di sicurezza del Consiglio.

    4.   Il personale dell’EUMM Georgia è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza.

    5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio.

    Articolo 13

    Capacità di vigilanza

    Per l’EUMM Georgia è attivata la capacità di vigilanza.

    Articolo 14

    Disposizioni finanziarie

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2010 e il 14 settembre 2011 è pari a 26 600 000 EUR.

    2.   L’insieme delle spese è gestito in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell’Unione europea.

    3.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell’ambito del suo contratto.

    4.   La partecipazione alle gare d’appalto è aperta ai cittadini degli Stati terzi. Con l’approvazione della Commissione il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all’EUMM Georgia.

    5.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi della missione, compresa la compatibilità delle attrezzature e l’interoperabilità delle squadre.

    6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

    Articolo 15

    Coordinamento

    1.   Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell’Unione ai fini della coerenza dell’azione dell’Unione a sostegno della Georgia.

    2.   Il capomissione si coordina strettamente con i capi delle missioni diplomatiche degli Stati membri interessati.

    3.   Il capomissione collabora con gli altri attori internazionali presenti nel paese.

    Articolo 16

    Comunicazione di informazioni classificate

    1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini della missione, in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio.

    2.   L’AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite e all’OSCE, in funzione dei bisogni operativi della missione, le informazioni e i documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» che sono prodotti ai fini della missione, in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

    3.   Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni e i documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo le procedure appropriate alla cooperazione dello Stato ospitante con l’Unione.

    4.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione, coperti dall’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).

    Articolo 17

    Valutazione della missione

    Il CPS riceve, con cadenza semestrale, una valutazione della missione sulla base di una relazione redatta dal capomissione e dal segretariato generale del Consiglio.

    Articolo 18

    Entrata in vigore e scadenza

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 15 settembre 2010 fino al 14 settembre 2011.

    Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. VANACKERE


    (1)  GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26.

    (2)  Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1).

    (3)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).


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