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Document 32010D0414
2010/414/CFSP: Council Decision 2010/414/CFSP of 26 July 2010 amending Decision 2010/127/CFSP concerning restrictive measures against Eritrea
2010/414/PESC: Decisione 2010/414/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010 , che modifica la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea
2010/414/PESC: Decisione 2010/414/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010 , che modifica la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea
GU L 195 del 27.7.2010, p. 74–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2018; abrog. impl. da 32018D1944
27.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/74 |
DECISIONE 2010/414/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2010
che modifica la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea (1), che attua la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1907 (2009). |
(2) |
La decisione 2010/127/PESC prevede restrizioni all'ammissione di e misure finanziarie restrittive nei confronti di persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni competente, nonché divieti di fornire, vendere o trasferire armi e attrezzature militari a tali persone ed entità designate e di fornire assistenza e servizi connessi. |
(3) |
La procedura per la modifica dell'allegato della decisione 2010/127/PESC dovrebbe contenere la previsione che si comunichino alle persone e alle entità designate i motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni, affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona o l'entità interessati. |
(4) |
La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi. |
(5) |
La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(6) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare alcune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/127/PESC è modificata come segue:
1) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Il Consiglio stabilisce l’elenco di cui all’allegato e lo modifica sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.»; |
2) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 7 bis 1. Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona o un’entità, il Consiglio inserisce nell'allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni. 2. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l'entità interessata. Articolo 7 ter 1. L'allegato indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni. 2. L’allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 51 del 2.3.2010, pag. 19.