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Document 32010D0414

2010/414/PESC: Decisione 2010/414/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010 , che modifica la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea

GU L 195 del 27.7.2010, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2018; abrog. impl. da 32018D1944

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/414/oj

27.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/74


DECISIONE 2010/414/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2010

che modifica la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea (1), che attua la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1907 (2009).

(2)

La decisione 2010/127/PESC prevede restrizioni all'ammissione di e misure finanziarie restrittive nei confronti di persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni competente, nonché divieti di fornire, vendere o trasferire armi e attrezzature militari a tali persone ed entità designate e di fornire assistenza e servizi connessi.

(3)

La procedura per la modifica dell'allegato della decisione 2010/127/PESC dovrebbe contenere la previsione che si comunichino alle persone e alle entità designate i motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni, affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona o l'entità interessati.

(4)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

(5)

La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(6)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/127/PESC è modificata come segue:

1)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Il Consiglio stabilisce l’elenco di cui all’allegato e lo modifica sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 7 bis

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona o un’entità, il Consiglio inserisce nell'allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.

2.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l'entità interessata.

Articolo 7 ter

1.   L'allegato indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.

2.   L’allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 51 del 2.3.2010, pag. 19.


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