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Document 32010D0293

2010/293/: Decisione della Commissione, del 20 maggio 2010 , relativa alla conclusione di un accordo di attuazione tra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti d’America per attività di cooperazione nel campo della ricerca sulla sicurezza interna/civile

GU L 125 del 21.5.2010, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/293/oj

Related international agreement

21.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/53


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2010

relativa alla conclusione di un accordo di attuazione tra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti d’America per attività di cooperazione nel campo della ricerca sulla sicurezza interna/civile

(2010/293/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d’America (1), in particolare l’articolo 5, lettera b), secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d’America («l’accordo») è stato approvato con decisione 98/591/CE del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 14 ottobre 1998. L’accordo, prorogabile di quinquennio in quinquennio (3), è stato esteso e modificato il 14 ottobre 2008 (4).

(2)

La cooperazione transatlantica nel campo della ricerca sulla sicurezza interna/civile è auspicabile e reciprocamente vantaggiosa.

(3)

Un accordo di attuazione rappresenterebbe uno strumento idoneo alla semplificazione delle attività tecniche e scientifiche comuni, come emerso consensualmente dalle discussioni esplorative.

(4)

Tra la Commissione e il governo degli Stati Uniti d’America è stato istituito un accordo di attuazione riguardante le attività di cooperazione nel campo interdisciplinare della ricerca sulla sicurezza interna/civile («l’accordo di attuazione»).

(5)

L’accordo di attuazione non ha alcuna incidenza finanziaria diretta. I progetti comuni potranno accedere ai finanziamenti nel quadro delle normali misure di RST e di sostegno dei pertinenti programmi di ricerca del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (5). A norma dell’accordo i finanziamenti dell’Unione europea saranno limitati ai partner europei.

(6)

L’accordo di attuazione deve essere approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato l’accordo di attuazione tra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti d’America per attività di cooperazione nel campo della ricerca sulla sicurezza interna/civile.

Il testo dell’accordo di attuazione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il commissario responsabile della direzione generale per le Imprese e l’industria è autorizzato a firmare l’accordo di attuazione a nome della Commissione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 284 del 22.10.1998, pag. 37.

(2)  GU L 284 del 22.10.1998, pag. 35.

(3)  GU L 335 dell’11.11.2004, pag. 7.

(4)  Ciò attraverso uno scambio di note verbali tra il Consiglio dell’UE (n. di riferimento SGS9/06298) e il dipartimento di Stato del governo degli Stati Uniti, datate rispettivamente 15 maggio 2009 e 6 luglio 2009.

(5)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.


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21.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/54


ACCORDO DI ATTUAZIONE

tra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti d’America per attività di cooperazione nel campo della ricerca sulla sicurezza interna/civile

In virtù dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d’America, firmato a Washington il 5 dicembre 1997, quale successivamente esteso e modificato (attraverso uno scambio di note verbali tra il Consiglio dell’UE e il dipartimento di Stato del governo degli Stati Uniti, datate rispettivamente 15 maggio 2009 e 6 luglio 2009) (di seguito «l’accordo»), viene istituito un accordo di attuazione riguardante le attività di cooperazione nel campo interdisciplinare della ricerca sulla sicurezza interna/civile tra la Commissione europea e gli Stati Uniti d’America (di seguito «le parti»). Le attività di cooperazione si svolgono a norma dell’accordo. La finalità del presente accordo di attuazione è promuovere, sviluppare e agevolare queste attività tra le parti sulle seguenti basi: il vantaggio reciproco fondato sulla ripartizione equilibrata dei vantaggi, l’offerta reciproca di opportunità di intraprendere attività in cooperazione e la parità di condizioni e di trattamento. L’accordo di attuazione non è inteso a creare obblighi giuridicamente vincolanti.

1.   Attività di cooperazione

Le parti possono intraprendere e agevolare attività di cooperazione in tutti i settori della scienza e della tecnologia afferenti alla sicurezza interna/civile, conformemente al settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), Tema 10 «Sicurezza» (e relativi programmi di follow-up) e alle priorità del dipartimento per la sicurezza interna.

Le attività di cooperazione possono riguardare tra l’altro i seguenti settori della ricerca sulla sicurezza interna/civile:

1.1.

la sicurezza dei cittadini (ad esempio, protezione da minacce naturali e antropiche, prevenzione della produzione di droghe illecite), compresa la gestione di situazioni di crisi e di emergenza;

1.2.

la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture critiche, delle risorse essenziali, dell’agricoltura, dei servizi pubblici, delle comunicazioni e dei servizi finanziari;

1.3.

l’interazione tra sicurezza e società vista tra l’altro sotto i seguenti profili: rapporti di interfaccia tra uomo e tecnologia, studi comportamentali, problematiche inerenti alla tutela della vita privata, biometria;

1.4.

la sicurezza dei controlli e dei passaggi alle frontiere, anche terrestri e costiere;

1.5.

l’ottimizzazione delle attuali tecnologie e della loro interoperabilità;

1.6.

lo sviluppo di tecnologie e attrezzature destinate all’utente finale per colmare le lacune esistenti e soddisfare i bisogni, ad esempio nel campo della protezione civile e del primo intervento;

1.7.

l’elaborazione e lo scambio di requisiti, norme, valutazioni di vulnerabilità, analisi di interdipendenza, certificazioni, migliori pratiche, orientamenti, programmi di formazione, rapporti di prove, dati, software, attrezzature e personale.

2.   Natura delle attività di cooperazione

2.1.

Le attività di cooperazione possono comprendere tra l’altro:

2.1.1.

l’offerta a soggetti dell’Unione europea e degli Stati Uniti d’America di opportunità simili di partecipazione ad attività nei settori di cui al punto 1;

2.1.2.

lo scambio tempestivo di informazioni utili, anche su bandi di imminente pubblicazione relativi a sovvenzioni o alla presentazione di proposte o su annunci relativi alle opportunità di cui al punto 2.1.1;

2.1.3.

attività per promuovere, nell’ambito delle rispettive comunità di ricerca delle parti, le opportunità offerte dal presente accordo di attuazione, ad esempio attraverso la regolare partecipazione alla revisione dei programmi delle parti, i bandi relativi alle sovvenzioni (call for grants) e i bandi di ricerca di interesse pubblico (broad agency announcements) degli Stati Uniti e gli inviti a presentare proposte dell’Unione europea;

2.1.4.

un accesso comparabile ai laboratori, alle attrezzature e ai materiali, per svolgere attività scientifiche e tecnologiche (ricerca, sviluppo, prove e valutazione, normazione e certificazione);

2.1.5.

il sostegno a ricerche comuni, lo sviluppo di contenuti e l’accesso a proposte, l’integrazione di sovvenzioni, contratti e convenzioni esistenti, il finanziamento di attività tematiche in collaborazione nell’ottica di trarne un vantaggio reciproco e creare valore aggiunto.

3.   Coordinamento

3.1.

Gli Stati Uniti d’America e la Commissione europea intendono cooperare strettamente per coordinare le attività comuni. Per questo ciascuna parte disporrà di due rappresentanti incaricati di coordinare le attività («gruppo direttivo»). I rappresentanti possono riunirsi ogniqualvolta ciò sia necessario, di norma una volta l’anno. In genere le riunioni si tengono alternativamente nell’Unione europea e negli Stati Uniti d’America e la parte ospitante fornisce supporto organizzativo e amministrativo.

3.2.

Se necessario, ciascuna parte può designare altri partecipanti per queste riunioni, che sono copresiedute dal sottosegretario alla Scienza e alla tecnologia del dipartimento per la sicurezza interna e dal direttore incaricato della ricerca nel campo della sicurezza della Commissione europea. Al gruppo direttivo non è riconosciuto uno status formale.

3.3.

Il gruppo direttivo sovrintende alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo di attuazione e le stimola; scambia informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione di cui al presente accordo di attuazione. Esso programma e individua gli obiettivi e le opportunità per ogni anno successivo, propone attività specifiche e verifica le attività e i livelli di partecipazione ai programmi di ciascuna parte condotti nel quadro del presente accordo di attuazione. Pubblica una relazione periodica sugli sviluppi della cooperazione.

4.   Finanziamento

4.1.

Le attività di cooperazione previste dal presente accordo di attuazione sono subordinate alla disponibilità di fondi adeguati e al rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle politiche e dei programmi vigenti di ciascuna parte e all’osservanza delle condizioni dell’accordo e del presente accordo di attuazione. Il presente accordo di attuazione non crea obblighi di natura finanziaria.

4.2.

Ciascuna parte sostiene i costi di partecipazione alle riunioni del gruppo direttivo. Salvo quanto diversamente convenuto, sono però direttamente sostenuti dalla parte ospitante i costi, diversi dalle spese di viaggio e di soggiorno, direttamente connessi alle riunioni del gruppo direttivo.

4.3.

Ciascuna parte è responsabile di un audit dei suoi interventi a sostegno delle attività di cooperazione, comprese quelle dei propri partecipanti. Gli audit sono condotti da ciascuna parte secondo le proprie pratiche correnti.

5.   Proprietà intellettuale

L’attribuzione e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale sono disciplinate dalle disposizioni dell’allegato dell’accordo.

6.   Informazioni classificate, attrezzature e materiali

6.1.

Le informazioni classificate che le parti scambiano tra loro o che sono da esse prodotte sono contrassegnate, trattate e protette a norma dell’accordo tra l’Unione europea e il governo degli Stati Uniti d’America sulla sicurezza delle informazioni classificate, del 30 aprile 2007 e del relativo accordo di attuazione, l’accordo sulla sicurezza tra il servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio dell’UE e la direzione sicurezza della Commissione europea e il dipartimento di Stato degli Stati Uniti per la protezione delle informazioni classificate scambiate tra l’UE e gli USA.

6.2.

Ciascuna delle parti designa un’autorità responsabile della sicurezza quale unico punto di contatto e unica autorità competente per la messa a punto delle procedure che disciplinano la sicurezza delle informazioni classificate contemplate dal presente accordo di attuazione.

6.3.

Le informazioni, le attrezzature e i materiali forniti o prodotti in forza del presente accordo di attuazione sono classificati «SECRET» negli USA o «SECRET UE/EU SECRET» nell’UE.

7.   Divulgazione non autorizzata di informazioni

7.1.

Le informazioni denominate «Controlled Unclassified Information» degli USA e le informazioni sensibili non classificate dell’UE costituiscono, a seconda dei casi, informazioni o dati preliminari o predecisionali da non considerare come informazioni classificate; ad esse si applicano però limitazioni di accesso o distribuzione e istruzioni sul trattamento secondo le leggi, i regolamenti, le politiche o gli orientamenti rispettivi delle parti.

7.2.

Le informazioni eventualmente fornite o prodotte in forza del presente accordo di attuazione sono contrassegnate in modo da individuarne la natura sensibile secondo le leggi, i regolamenti, le politiche o gli orientamenti rispettivi delle parti.

7.3.

Per gli Stati Uniti la denominazione «Controlled Unclassified Information» comprende, tra le altre, le informazioni contrassegnate come «Sensitive Security Information», «For Official Use Only», «Law Enforcement Sensitive Information», «Protected Critical Infrastructure Information» e «Sensitive But Unclassified (SBU)» e può comprendere le informazioni commerciali riservate. Per la Commissione europea le informazioni sensibili non classificate sono informazioni che recano un contrassegno formalmente approvato dalla direzione Sicurezza della Commissione europea.

7.4.

Le «Controlled Unclassified Information» degli USA e le informazioni sensibili non classificate dell’UE, fornite in forza del presente accordo di attuazione:

7.4.1.

sono opportunamente contrassegnate per evidenziarne il carattere sensibile;

7.4.2.

non sono utilizzate per scopi diversi da quelli descritti nel presente accordo di attuazione;

7.4.3.

sono divulgate a terzi solo previo consenso della parte che ha inviato le informazioni o dell’autore.

7.5.

Conformemente alle rispettive leggi e ai rispettivi regolamenti le parti adottano tutte le possibili misure necessarie per proteggere dalla divulgazione non autorizzata le informazioni non classificate soggette a limitazioni di accesso o distribuzione.

7.6.

Le parti possono stabilire disposizioni di sicurezza dettagliate per quanto concerne i contrassegni da apporre sulle informazioni non classificate controllate, la custodia, il trattamento e la protezione delle medesime.

8.   Risoluzione delle controversie

8.1.

Le controversie in materia di proprietà intellettuale sono risolte conformemente a quanto stabilisce l’allegato dell’accordo.

8.2.

Fatta eccezione per le controversie in materia di proprietà intellettuale, tutte le questioni o controversie derivanti da o relative al presente accordo di attuazione sono risolte consensualmente tra le parti, nel rispetto di quanto stabilito dall’accordo, in particolare dall’articolo 12.

9.   Durata

Il presente accordo di attuazione può avere effetto dalla firma di entrambe le parti. Resta in vigore finché resterà in vigore l’accordo o fino al recesso di una parte dal presente accordo di attuazione. La parte che intenda recedere dal presente accordo provvede a darne comunicazione all’altra parte con un preavviso di novanta giorni. La protezione delle informazioni classificate e la prevenzione della divulgazione non autorizzata delle informazioni proseguono conformemente a quanto disposto dall’accordo e dall’accordo del 2007 sulla sicurezza delle informazioni classificate, nonostante il recesso dal presente accordo di attuazione o dall’accordo o la scadenza di uno di essi. Il presente accordo di attuazione può essere modificato o esteso mediante consenso scritto di entrambe le parti.

Firmato a …, il … 2010.

PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA

PER LA COMMISSIONE EUROPEA A NOME DELL’UNIONE EUROPEA

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