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Document 32010D0282

    2010/282/: Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010 , sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria

    GU L 125 del 21.5.2010, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2014; abrogato da 32014D0404

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/282/oj

    21.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 125/32


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 19 gennaio 2010

    sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria

    (2010/282/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13 e l’articolo 136,

    vista la proposta della Commissione,

    viste le osservazioni dell’Austria,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

    (2)

    Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

    (3)

    La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precisata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita), prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce inoltre disposizioni per l’attuazione dell’articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il protocollo relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

    (4)

    La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

    (5)

    L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, prevedeva che la Commissione trasmettesse un parere al Consiglio se riteneva che in uno Stato membro esistesse o potesse determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è giunta alla conclusione che in Austria esisteva un disavanzo eccessivo. L’11 novembre 2009 la Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un parere in tal senso in merito all’Austria (3).

    (6)

    L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso dell’Austria, questa valutazione globale porta alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

    (7)

    Secondo i dati comunicati dalle autorità austriache nell’ottobre 2009, il disavanzo pubblico dell’Austria dovrebbe raggiungere il 3,9 % del PIL nel 2009, rimanendo quindi ad un valore superiore, e non prossimo, al valore di riferimento del 3 % del PIL. Secondo le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009, il previsto superamento del valore di riferimento va considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, è stato determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Secondo le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009, il PIL reale dell’Austria dovrebbe subire una forte contrazione nel 2009, raggiungendo il – 3,7 %. La recessione rispecchia il calo improvviso degli investimenti privati e degli scambi con l’estero nel settore manifatturiero orientato all’esportazione, calo dovuto alla crisi finanziaria e al rallentamento mondiale, in particolare alla netta riduzione delle prospettive di crescita dei principali partner commerciali (area dell’euro, Europa centrale e orientale). Inoltre, il previsto superamento del valore di riferimento non può essere giudicato temporaneo. Secondo le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009, che prendono in considerazione le misure di bilancio adottate nell’anno in corso, il disavanzo si amplierebbe passando al 5,5 % del PIL nel 2010 e al 5,3 % del PIL nel 2011 nell’ipotesi di politiche invariate. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

    (8)

    Sulla base dei dati comunicati dalle autorità austriache nell’ottobre 2009, il debito pubblico lordo è superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL dal 2008 e dovrebbe salire al 68,2 % del PIL nel 2009. Secondo le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009, il rapporto debito/PIL dovrebbe aumentare ulteriormente, passando al 73,9 % del PIL nel 2010 e al 77 % del PIL nel 2011. Non è possibile ritenere che il rapporto debito/PIL si stia riducendo in misura sufficiente, né che si stia avvicinando al valore di riferimento ad un ritmo adeguato ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Il criterio del debito stabilito dal trattato non è soddisfatto.

    (9)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tiene conto dei «fattori significativi» solo se è pienamente soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso dell’Austria questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, i fattori significativi non sono presi in considerazione nelle varie fasi che conducono alla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Da una valutazione globale risulta che in Austria esiste un disavanzo eccessivo.

    Articolo 2

    La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

    Per il Consiglio

    La presidente

    E. SALGADO


    (1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

    (2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

    (3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dell’Austria sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


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