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Document 32010D0018

Decisione della Commissione, del 26 novembre 2009 , che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno [notificata con il numero C(2009) 9427] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 8 del 13.1.2010, p. 32–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2017; abrogato da 32017D0176

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/18(1)/oj

13.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno

[notificata con il numero C(2009) 9427]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/18/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

(2)

I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono essere validi per quattro anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo in legno» comprende i rivestimenti a base di legno e di vegetali, compresi i rivestimenti di legno e di legname, le pavimentazioni laminate, i rivestimenti di sughero e le pavimentazioni di bambù, composti, per oltre il 90 % in massa (del prodotto finito), da legno, polvere di legno e/o materiali a base di legno/vegetali. Non comprende i rivestimenti murali, se correttamente indicati, i rivestimenti per uso esterno o i rivestimenti aventi una funzione strutturale.

Sono esclusi da questo gruppo di prodotti i rivestimenti trattati con biocidi in qualsiasi fase del processo di produzione, a meno che non figurino nell’allegato IA della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e che la sostanza attiva sia autorizzata per l’utilizzo in questione, conformemente all’allegato V della direttiva 98/8/CE.

Articolo 2

Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i rivestimenti del suolo in legno devono rientrare nel gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo in legno» quale definito all’articolo 1, e devono soddisfare i criteri ecologici esposti nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo in legno» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo in legno» è «35».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.


ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri sono intesi in particolare a promuovere:

la riduzione degli impatti sugli habitat e sulle rispettive risorse,

la riduzione del consumo energetico,

la riduzione delle sostanze tossiche o inquinanti rilasciate nell’ambiente,

la riduzione dell’uso di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti finiti,

la sicurezza e l’assenza di rischi per la salute nell’ambiente abitativo,

le informazioni che consentono al consumatore di usare il prodotto in maniera efficiente, riducendo al minimo l’impatto ambientale complessivo.

I livelli fissati nei diversi criteri sono tali da promuovere l’etichettatura di rivestimenti del suolo in legno prodotti con impatto ambientale limitato.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Questo gruppo di prodotti include i «rivestimenti in legno e legname», le «pavimentazioni laminate», i «rivestimenti di sughero» e le «pavimentazioni di bambù».

I rivestimenti in legno e legname sono «pavimentazioni di legno o rivestimenti murali costituiti da un pezzo di legno massiccio con una linguetta e scanalature laterali o da un pannello multistrato su cui sono incollati diversi strati di legno. Un rivestimento in legno può essere non finito, e levigato dopo l’installazione, quindi finito in loco o prefinito in fabbrica».

Nel caso dei rivestimenti in legno e legname, i criteri possono applicarsi ai rivestimenti per pavimenti e per pareti se il processo di produzione è lo stesso e si utilizzano gli stessi materiali e metodi di fabbricazione. I criteri sono stabiliti esclusivamente per uso interno.

Il settore industriale che produce i rivestimenti per suolo in legno determina la propria posizione tecnica in base alla norma del Comitato europeo di normalizzazione CEN/TC 112.

Le pavimentazioni laminate sono «rivestimenti rigidi per pavimenti con uno strato superficiale formato da uno o più fogli sottili di materiale fibroso (in genere carta), impregnato di resine termoindurenti aminoplastiche (perlopiù melammina), pressato o fissato su un substrato, di norma rifiniti da un sostegno».

Nel caso dei rivestimenti laminati i criteri possono applicarsi soltanto ai rivestimenti per suolo e per uso interno.

Il settore industriale che produce i rivestimenti per suolo in laminato determina la propria posizione tecnica in base alla norma del Comitato europeo di normalizzazione CEN/TC 134.

I rivestimenti di sughero sono rivestimenti per suolo o murali aventi il sughero come componente principale. Il granulato di sughero è mescolato con un legante e poi fatto indurire oppure diversi strati di sughero (agglomerato/impiallacciatura) possono essere pressati insieme con una colla.

I rivestimenti di sughero possono essere suddivisi in piastrelle di sughero naturale (che hanno come principale componente agglomerato di sughero, da utilizzare con una finitura) e in pannelli di sughero lavorato (composti da diversi strati, tra cui un pannello di fibre, aventi come componente principale agglomerato di sughero o come soluzione tecnica il sughero, da utilizzare con uno strato di usura di finizione).

Nel caso dei rivestimenti in sughero, i criteri possono applicarsi ai rivestimenti per pavimenti e per pareti se il processo di produzione è lo stesso e si utilizzano gli stessi materiali e metodi di fabbricazione. I criteri sono stabiliti esclusivamente per uso interno.

Il comparto industriale europeo dei rivestimenti per suolo in sughero determina la propria posizione tecnica in base alla norma del Comitato europeo di normalizzazione CEN/TC134.

I rivestimenti per suolo di bambù sono costituiti da bambù massiccio o agglomerato come componente principale.

Nel caso dei rivestimenti di bambù i criteri possono applicarsi soltanto ai rivestimenti per suolo e per uso interno.

L’unità funzionale cui devono essere riferiti gli input e gli output è 1 m2 di prodotto finito.

Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall’organismo competente a esaminare la richiesta.

Se possibile, le prove devono essere effettuate da laboratori opportunamente accreditati o da laboratori che soddisfano i requisiti generali stabiliti nella norma EN ISO 17025.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

CRITERI DEI RIVESTIMENTI PER SUOLO IN LEGNO

1.   MATERIE PRIME

Tutti i materiali di sughero, bambù e legno vergine devono provenire da foreste gestite secondo i principi e le misure per una gestione sostenibile delle foreste.

1.1.   Gestione sostenibile delle foreste

Il produttore deve avere una politica di acquisizione sostenibile del legno e un sistema per rintracciarne e verificarne l’origine e per seguirlo dalle foreste al primo punto di ricevimento.

Il produttore deve documentare l’origine di tutto il legno e garantire che provenga da fonti legittime. Il legno non deve provenire da aree protette o per le quali è in corso il processo ufficiale per definirle tali, da foreste antiche e da foreste di alto valore ambientale definite da procedure nazionali, a meno che gli acquisti siano pienamente conformi alla regolamentazione nazionale in materia di tutela ambientale.

Fino al 30 giugno 2011, almeno il 50 % del legno massiccio e il 20 % dei materiali a base di legno contenuti nei prodotti di legno dotati del marchio di qualità ecologica immessi sul mercato deve provenire da foreste gestite in modo sostenibile e certificate come tali da regimi di certificazione di terzi indipendenti, basati sui criteri elencati al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l’Unione europea (1) e successivi sviluppi, oppure da materiali riciclati.

Dal 1o luglio 2011 fino al 31 dicembre 2012, almeno il 60 % del legno massiccio e il 30 % dei materiali a base di legno contenuti nei prodotti di legno dotati del marchio di qualità ecologica immessi sul mercato deve provenire da foreste gestite in modo sostenibile e certificate come tali da regimi di certificazione di terzi indipendenti, basati sui criteri elencati al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l’Unione europea e successivi sviluppi, oppure da materiali riciclati.

Dal 1o gennaio 2013, almeno il 70 % del legno massiccio e il 40 % dei materiali a base di legno contenuti nei prodotti di legno dotati del marchio di qualità ecologica immessi sul mercato deve provenire da foreste gestite in modo sostenibile e certificate come tali da regimi di certificazione di terzi indipendenti, basati sui criteri elencati al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l’Unione europea e successivi sviluppi, oppure da materiali riciclati.

Valutazione e verifica: per rispettare tali condizioni, il richiedente deve dimostrare che qualsiasi suo prodotto a base di legno dotato del marchio di qualità ecologica contenga, alla prima immissione sul mercato dopo le date previste, il livello adeguato di legno certificato. Se non è possibile produrre le prove necessarie, l’organismo competente rilascia soltanto un’autorizzazione di marchio di qualità ecologica per il periodo in cui la conformità può essere dimostrata. Il richiedente deve fornire adeguata documentazione ottenuta dal fornitore del legno che indichi i tipi, le quantità e le origini precise del legno utilizzato nella produzione dei rivestimenti per pavimenti. Il richiedente deve fornire gli opportuni certificati attestanti che il regime di certificazione soddisfa i principi di cui al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l’Unione europea.

Definizione: Materiale a base di legno è il materiale ottenuto unendo con adesivi e/o colle uno o più dei seguenti materiali: fibre di legno e/o fogli di legno scortecciato (stripped) o impiallacciato (sheared) e/o residui di legno provenienti da foreste e piantagioni, legno segato, residui dell’industria della pasta/carta e/o legno riciclato. I materiali a base di legno comprendono: pannelli duri, pannelli di fibre, pannelli di fibre a media densità, pannelli di truciolato, pannelli a scaglie orientate (Oriented Strand Board — OSB), pannelli di legno compensato e pannelli in legno massiccio. Il termine «materiale a base di legno» si riferisce anche a materiali compositi costituiti da pannelli a base di legno rivestiti di plastica, oppure a laminati plastici, a metalli, o a altri materiali da rivestimento e pannelli a base di legno finiti/semifiniti.

1.2.   Legno e materiali vegetali riciclati (per le pavimentazioni laminate e i rivestimenti multistrato in legno)

Il legno, i trucioli o le fibre riciclati, impiegati nella produzione di materiali a base di legno (input), devono come minimo essere conformi al disposto della norma della European Panel Federation (EPF), di cui al paragrafo 6 del documento «EPF Standard for delivery conditions of recycled wood» del 24 ottobre 2002.

Il quantitativo totale di materiale riciclato deve rispettare i limiti indicati nella seguente tabella:

Elementi e composti

Valori limite

(mg/kg del pannello totale a secco)

Arsenico

25

Cadmio

50

Cromo

25

Rame

40

Piombo

90

Mercurio

25

Fluoro

100

Cloro

1 000

Pentaclorofenolo (PCP)

5

Oli di catrame [benzo(a)pirene]

0,5

Valutazione e verifica: occorre presentare una dichiarazione che attesti la conformità del legno e dei materiali vegetali riciclati ai valori limite stabiliti. Qualora si possa provare che le sostanze indicate non sono state utilizzate in alcun precedente preparato o trattamento, non è obbligatorio effettuare una prova intesa a dimostrare la conformità con tale requisito.

1.3.   Sostanze impregnanti e conservanti

I pavimenti in legno non devono essere impregnati.

Il legno massiccio, dopo il taglio, non deve essere trattato con sostanze o preparati contenenti sostanze figuranti in uno degli elenchi seguenti:

classificazione dei pesticidi raccomandata dall’OMS, categoria di pericolo 1a (estremamente pericolosi),

classificazione dei pesticidi raccomandata dall’OMS, categoria di pericolo 1b (molto pericolosi).

Inoltre, il trattamento del legno deve essere conforme alle disposizioni della direttiva 79/117/CEE del Consiglio (2) e della direttiva 76/769/CEE del Consiglio (3).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesta la conformità a questo criterio, un elenco delle sostanze utilizzate e una scheda per ognuna di esse.

1.4.   Legno geneticamente modificato

Il prodotto non deve contenere legno OGM.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non è stato utilizzato legno OGM.

2.   USO DI SOSTANZE PERICOLOSE

2.1.   Sostanze pericolose per i trattamenti del legno grezzo e dei materiali vegetali

a)

Non si possono aggiungere al prodotto in legno sostanze o preparati cui sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti frasi di rischio (o loro combinazioni):

 

R23 (tossico per inalazione),

 

R24 (tossico a contatto con la pelle),

 

R25 (tossico per ingestione),

 

R26 (molto tossico per inalazione),

 

R27 (molto tossico a contatto con la pelle),

 

R28 (molto tossico per ingestione),

 

R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi),

 

R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti),

 

R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione),

 

R43 (può comportare sensibilizzazione per contatto con la pelle),

 

R45 (può provocare il cancro),

 

R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

 

R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata),

 

R49 (può provocare il cancro per inalazione),

 

R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),

 

R51 (tossico per gli organismi acquatici),

 

R52 (nocivo per gli organismi acquatici),

 

R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico),

 

R60 (può ridurre la fertilità),

 

R61 (può danneggiare il feto),

 

R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

 

R63 (possibile rischio di danni al feto),

 

R68 (possibile rischio di effetti irreversibili),

di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (4) (direttiva sulle sostanze pericolose), e successive modifiche, e tenendo conto della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (direttiva sui preparati pericolosi).

In alternativa si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (6). In questo caso non si possono aggiungere ai materiali grezzi sostanze o preparati ai quali è attribuita, o può essere attribuita al momento della domanda, una delle seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

b)

I prodotti non devono contenere leganti organici alogenati, aziridina e poliaziridine né pigmenti e additivi a base di:

piombo, cadmio, cromo (VI), mercurio e i loro composti,

arsenico, boro e rame,

composti organostannici.

2.2.   Sostanze pericolose nei rivestimenti e nei trattamenti superficiali

Requisiti generali

a)

I requisiti di cui alla parte 2.1 Sostanze pericolose per i trattamenti del legno grezzo e dei materiali vegetali si applicano anche ai rivestimenti e ai trattamenti superficiali.

b)

Le sostanze chimiche classificate come nocive per l’ambiente dal fabbricante/fornitore conformemente al sistema di classificazione comunitario (28a modifica alla direttiva 67/548/CEE) devono rispettare i due seguenti limiti:

Le sostanze chimiche classificate come nocive per l’ambiente conformemente alla direttiva 1999/45/CE non devono essere aggiunte alle sostanze e ai preparati per il trattamento superficiale.

Tuttavia i prodotti possono contenere fino al 5 % di composti organici volatili (COV) di cui alla direttiva 1999/13/CE del Consiglio (7) (con COV si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso). Se il prodotto deve essere diluito, il tenore del prodotto diluito non deve superare i valori soglia sopra menzionati.

Il quantitativo applicato (pitture/vernici a umido) di sostanze nocive per l’ambiente non deve superare 14 g/m2 di superficie e il quantitativo applicato (pitture/vernici a umido) di COV non deve superare 35 g/m2.

Valutazione e verifica: il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di conformità a questo criterio e documenti giustificativi di questa dichiarazione, tra cui:

un elenco completo delle sostanze costitutive con la designazione delle quantità e i numeri CAS,

il metodo di prova e i risultati delle prove per tutte le sostanze presenti nel prodotto, conformemente alla direttiva 67/548/CEE,

una dichiarazione attestante che tutte le sostanze costitutive sono state indicate,

il numero di rivestimenti e quantitativo applicato per rivestimento per metro quadro di superficie.

I seguenti gradi standard di efficienza sono usati per calcolare il consumo del prodotto per il trattamento superficiale e della quantità applicata: dispositivo di spruzzatura senza riciclo 50 %, dispositivo di spruzzatura con riciclo 70 %, spruzzo elettrostatico 65 %, spruzzatura, trattamento campana/disco (bell/disk) 80 %, rivestimenti a rullo 95 %, rivestimento a tampone 95 %, rivestimento sotto vuoto 95 %, trattamento per immersione 95 %, sciacquatura 95 %.

c)

Il tenore di formaldeide libera nei prodotti o preparati usati nei pannelli non deve superare lo 0,3 % in peso.

Il tenore di formaldeide libera in agenti leganti, adesivi e colle per pannelli di compensato o pannelli di legno laminato non deve superare lo 0,5 % in peso.

Valutazione e verifica: il richiedente deve rilasciare opportune dichiarazioni attestanti l’osservanza dei requisiti di cui sopra. Per i prodotti chimici usati nella produzione si deve presentare una documentazione SDS (Material Safety Data Sheets) o una documentazione equivalente contenente informazioni sulla classificazione dei rischi per la salute.

Adesivi

a)

I requisiti di cui alla parte 2.1 Sostanze pericolose per i trattamenti del legno grezzo e dei materiali vegetali si applicano anche agli adesivi.

Valutazione e verifica: il richiedente deve rilasciare opportune dichiarazioni attestanti l’osservanza dei precedenti requisiti. Per ciascun prodotto chimico usato nel montaggio del prodotto si deve presentare una documentazione SDS (Material Safety Data Sheets) o una documentazione equivalente contenente informazioni sulla classificazione dei rischi per la salute. Per il tenore di formaldeide libera il fornitore deve fornire rapporti di prova o una dichiarazione.

b)

Il tenore di COV degli adesivi usati nel montaggio del prodotto non deve superare il 10 % (peso/peso).

Valutazione e verifica: il richiedente rilascia una dichiarazione in cui indica tutti gli adesivi usati nel montaggio del prodotto e attesta la conformità a questo criterio.

Formaldeide

Le emissioni di formaldeide da sostanze e preparati usati nel trattamento superficiale che libera formaldeide devono essere inferiori a 0,05 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono fornire la scheda di sicurezza dei materiali o una dichiarazione equivalente di conformità a questo requisito, unitamente alle informazioni sulla formulazione del trattamento superficiale.

Plastificanti

I requisiti di cui alla parte 2.1 Sostanze pericolose per i trattamenti del legno grezzo e dei materiali vegetali si applicano anche agli ftalati utilizzati nel processo di produzione.

Inoltre, nel prodotto non sono autorizzati il DNOP (ftalato di diottile), il DINP (ftalato di diisononile) e il DIDP (ftalato di diisodecile).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità a questo criterio.

Biocidi

È consentito soltanto l’uso di prodotti biocidi contenenti i principi attivi biocidi che figurano nell’allegato IA della direttiva 98/8/CE e autorizzate per l’utilizzazione nei rivestimenti per pavimenti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità a questo criterio unitamente all’elenco dei prodotti biocidi utilizzati.

3.   PROCESSO DI PRODUZIONE

3.1.   Consumo di energia

Il consumo di energia è calcolato come energia di lavorazione utilizzata per la produzione dei rivestimenti.

Tale fabbisogno, calcolato come indicato nell’appendice tecnica, deve superare i seguenti limiti (P = punteggio):

Gruppo di prodotti

Limite

(P)

Rivestimenti del suolo in legno e bambù

10,5

Pavimentazioni laminate

12,5

Rivestimenti in sughero

9

Valutazione e verifica: il richiedente deve effettuare il calcolo del consumo di energia nel processo di produzione in base alle istruzioni dell’appendice tecnica, trasmettendone i risultati e i documenti giustificativi.

3.2.   Gestione dei rifiuti

Il richiedente fornisce la documentazione pertinente riguardo alle procedure adottate per il recupero dei sottoprodotti del processo. Il richiedente trasmette una relazione contenente le seguenti informazioni:

tipo e quantità di rifiuti recuperati,

tipo di smaltimento,

informazioni sul riutilizzo (interno o esterno al processo di produzione) dei rifiuti e dei sottoprodotti nella fabbricazione di nuovi prodotti.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente basata, ad esempio, sui bilanci di massa e/o sui sistemi di comunicazione ambientale, per mostrare i tassi di recupero ottenuti, esternamente o internamente, ad esempio mediante riciclo, riutilizzo o bonifica/ricostituzione.

4.   FASE D’USO

4.1.   Emissione di sostanze pericolose

L’emissione di formaldeide dai pannelli di sughero, di bambù o di fibre di legno che costituiscono il rivestimento non deve superare 0,05 mg/m3.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente sulla prova secondo il metodo della camera basato sulla norma EN 717-1.

Composti organici volatili (VOC)

I prodotti finiti non devono superare i seguenti valori di emissione:

Sostanza

Valore fissato

(dopo 3 giorni)

Composti organici totali con ritenzione

C6 – C16 (TVOC)

0,25 mg/m3 di aria

Composti organici totali con ritenzione

> C16 – C22 (TSVOC)

0,03 m g/m3 di aria

COV totali senza LCI (8)

0,05 mg/m3 di aria

Valutazione e verifica: il richiedente presenta un certificato attestante l’attuazione delle prove di emissione prEN 15052 o EN ISO 16000-9.

5.   IMBALLAGGIO

Per l’imballaggio possono essere utilizzati:

materiali facilmente riciclabili,

materiali ottenuti da fonti rinnovabili,

materiali destinati ad essere riutilizzati.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una descrizione dell’imballaggio del prodotto nonché una dichiarazione attestante la conformità a questo criterio.

6.   IDONEITÀ ALL’USO

Il prodotto deve essere idoneo all’uso. La relativa documentazione può includere dati ottenuti mediante opportuni metodi di prova ISO, CEN o equivalenti, quali procedure di prova nazionali o interne all’azienda.

Valutazione e verifica: sono forniti particolari sulle procedure di prova e i risultati, con una dichiarazione di idoneità all’uso del prodotto, basata su tutte le altre informazioni riguardanti l’utilizzazione ottimale da parte dell’utilizzatore finale. In conformità della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (9), si presume che un prodotto sia idoneo all’uso se è conforme a una norma armonizzata, a un’omologazione tecnica europea o a una specifica tecnica non armonizzata riconosciuta a livello comunitario. Il marchio di conformità «CE» della CE per i prodotti da costruzione fornisce ai produttori un attestato di conformità facilmente riconoscibile e può essere ritenuto sufficiente nel presente contesto.

7.   INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

Il prodotto è venduto corredato di informazioni per l’utilizzatore, contenenti consigli sull’uso corretto e ottimale del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni:

a)

indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio di qualità ecologica europeo, con una spiegazione breve ma specifica del suo significato, oltre alle informazioni generali fornite nel riquadro 2 del marchio;

b)

consigli per l’uso e la manutenzione del prodotto. Tali informazioni devono mettere in evidenza tutte le istruzioni del caso, particolarmente per la manutenzione e l’uso dei prodotti. Se necessario è fatto riferimento alle caratteristiche d’uso del prodotto in condizioni difficili, ad esempio circa l’assorbimento dell’acqua, la resistenza alle macchie, la resistenza ai prodotti chimici, la preparazione necessaria della superficie sottostante, le istruzioni di pulitura e i tipi consigliati di agenti detergenti, nonché gli intervalli di pulitura. Le informazioni devono comprendere inoltre eventuali indicazioni sulla durata potenziale del prodotto in termini tecnici, espressa o come media, o come intervallo di valori;

c)

un’indicazione del circuito di riciclo o smaltimento (spiegazione per fornire al consumatore le informazioni sulle possibili elevate prestazioni del prodotto);

d)

informazioni sul marchio di qualità ecologica dell’UE e sui relativi gruppi di prodotto, tra i quali il testo seguente (o equivalente): «Per maggiori informazioni visitare il sito Internet sul marchio di qualità UE: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/».

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un campione dell’imballaggio e/o dei testi allegati.

8.   INFORMAZIONI DA RIPORTARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA ECOLABEL

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

foreste gestite in modo sostenibile e impatto ridotto sugli habitat,

uso limitato di sostanze pericolose,

risparmio di energia nel processo di produzione,

basso rischio per la salute nell’ambiente abitativo.


(1)  GU C 56 del 26.2.1999, pag. 1.

(2)  GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 36.

(3)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(4)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(5)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(6)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(7)  GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

(8)  LCI = Lowest Concentration of Interest; cfr. il documento dell’Agenzia federale tedesca sul processo di valutazione dei rischi per la salute delle emissioni di composti organici volatili di prodotti per l’edilizia.

(9)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.

Allegato tecnico per i rivestimenti a base di legno e di vegetali

CALCOLO DEL CONSUMO ENERGETICO

Il consumo di energia è calcolato come media annua dell’energia consumata nel processo di produzione (escluso il riscaldamento dei locali) dalle materie prime sfuse al rivestimento finito. Ciò significa, ad esempio, che il calcolo dell’energia per i prodotti a base di legno e di vegetali è effettuato dall’input della materia prima nella fabbrica fino alle operazioni di finitura, imballaggio incluso.

Il calcolo non comprende il contenuto energetico della materia prima (cioè l’energia delle materie prime).

Nei calcoli non è inclusa l’energia necessaria per la produzione degli adesivi e delle vernici o degli strati protettivi.

I calcoli sono espressi in MJ/m2.

Il consumo di elettricità si riferisce all’elettricità acquistata da un fornitore esterno.

Se il produttore possiede energia in eccesso che è venduta come elettricità, vapore o calore, il quantitativo venduto può essere dedotto dal consumo di combustibile. Nei calcoli è incluso soltanto il combustibile effettivamente utilizzato per la produzione dei rivestimenti per suolo.

Rivestimenti del suolo in legno massiccio e bambù

Parametro ambientale

A

=

legno di foreste certificate sostenibili (%)

B

=

percentuale di combustibili rinnovabili (%)

C

=

consumo di elettricità (MJ/m2)

D

=

consumo di combustibile (MJ/m2)

Formula

Pavimentazioni laminate

Parametro ambientale

A

=

sughero, bambù o legno di foreste certificate sostenibili (%)

B

=

percentuale di materie prime di legno riciclato (%)

C

=

percentuale di combustibili rinnovabili (%)

D

=

consumo di elettricità (MJ/m2)

E

=

consumo di combustibile (MJ/m2)

Formula

Rivestimenti di sughero

Parametro ambientale

A

=

proporzione di sughero riciclato (%)

B

=

proporzione di combustibili rinnovabili (%)

C

=

consumo di elettricità (MJ/m2)

D

=

consumo di combustibile (MJ/m2)

Formula

Il contenuto energetico di diversi combustibili è indicato nella seguente tabella.

Tabella per il calcolo del consumo di combustibile

Periodo di produzione — anno:

Giorni:

da:

a:


Tipo di combustibile

Quantità

Unità

Fattore di conversione

Energia

(MJ)

Paglia (15 % W)

 

kg

14,5

 

Pellet (7 % W)

 

kg

17,5

 

Scarti di legname (20 % W)

 

kg

14,7

 

Trucioli (45 % W)

 

kg

9,4

 

Torba

 

kg

20

 

Gas naturale

 

kg

54,1

 

Gas naturale

 

Nm3

38,8

 

Butano

 

kg

49,3

 

Kerosene

 

kg

46,5

 

Benzina

 

kg

52,7

 

Olio diesel

 

kg

44,6

 

Gasolio

 

kg

45,2

 

Olio combustibile pesante

 

kg

42,7

 

Carbone magro

 

kg

30,6

 

Antracite

 

kg

29,7

 

Carbone di legna

 

kg

33,7

 

Coke industriale

 

kg

27,9

 

Elettricità (dalla rete)

 

kWh

3,6

 

Energia totale (MJ)

 


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