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Document 32009R1208

    Regolamento (UE) n. 1208/2009 della Commissione, del 10 dicembre 2009 , recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

    GU L 325 del 11.12.2009, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1208/oj

    11.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 325/28


    REGOLAMENTO (UE) N. 1208/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 10 dicembre 2009

    recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'allegato I, parte XIX, del medesimo regolamento e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

    (2)

    Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    (3)

    Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

    (4)

    È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e del regolamento (CE) n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura stabiliti nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché quelli definiti nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2009.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

    (3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.


    ALLEGATO

    Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dall'11 dicembre 2009

    Codice prodotto

    Destinazione

    Unità di misura

    Ammontare delle restituzioni

    0407 00 11 9000

    A02

    EUR/100 unità

    0,39

    0407 00 19 9000

    A02

    EUR/100 unità

    0,20

    0407 00 30 9000

    E09

    EUR/100 kg

    0,00

    E10

    EUR/100 kg

    18,00

    E19

    EUR/100 kg

    0,00

    0408 11 80 9100

    A03

    EUR/100 kg

    84,72

    0408 19 81 9100

    A03

    EUR/100 kg

    42,53

    0408 19 89 9100

    A03

    EUR/100 kg

    42,53

    0408 91 80 9100

    A03

    EUR/100 kg

    53,67

    0408 99 80 9100

    A03

    EUR/100 kg

    9,00

    NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

    Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

    E09

    Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

    E10

    Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

    E19

    tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09, E10.


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