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Document 32009R0904

    Regolamento (CE) n. 904/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009 , relativo all’autorizzazione dell’acido guanidoacetico come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 256 del 29.9.2009, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/10/2016; abrogato da 32016R1768

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/904/oj

    29.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 256/28


    REGOLAMENTO (CE) N. 904/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 28 settembre 2009

    relativo all’autorizzazione dell’acido guanidoacetico come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

    (2)

    A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (3)

    La domanda riguarda l’autorizzazione dell’acido guanidoacetico (n. CAS 352-97-6) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».

    (4)

    Dal parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») del 3 marzo 2009 (2) risulta che l’acido guanidoacetico (n. CAS 352-97-6) non ha influenza sfavorevole sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni particolari relative a un monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (5)

    La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, si può autorizzare l’impiego del preparato, come descritto nell’allegato del presente regolamento.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato medesimo.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  The EFSA Journal (2009) 988, pag. 1.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell’additivo

    Nome del titolare dell’autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Scadenza dell’autorizzazione

    mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.

    3c3.7.2

    Acido guanidoacetico

     

    Composizione dell’additivo:

    Acido guanidoacetico con una purezza minima del 98 % (sulla sostanza secca)

     

    Caratterizzazione della sostanza attiva:

    Acido guanidoacetico, n. CAS 352-97-6 (C3H7N3O2), ottenuto per sintesi chimica con:

     

    ≤ 0,5 % dicianammide

     

    ≤ 0,03 % cianammide

     

    Metodo analitico (1):

    Cromatografia ionica con rivelazione UV (λ = 200 nm)

    Polli da ingrasso

    600

    600

    Va indicato il tasso di umidità.

    L’additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

    19.10.2019


    (1)  Particolari sui metodi analitici sono disponibili sul sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


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