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Document 32009R0734

Regolamento (CE) n. 734/2009 della Commissione, dell’ 11 agosto 2009 , che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio sulle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di cavi di acciaio provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie della Repubblica di Corea o della Malaysia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

GU L 208 del 12.8.2009, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/734/oj

12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/7


REGOLAMENTO (CE) N. 734/2009 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2009

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio sulle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di cavi di acciaio provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie della Repubblica di Corea o della Malaysia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il “regolamento di base”), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   RICHIESTA

(1)

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese.

(2)

La richiesta è stata presentata in data 29 giugno 2009 dal Comitato di collegamento dell’unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio (EWRIS) per conto dei produttori comunitari di cavi di acciaio.

2.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto oggetto della possibile elusione sono cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm originari della Repubblica popolare cinese, attualmente rientranti nei codici NC ex ex 7312 10 81, ex ex 7312 10 83, ex ex 7312 10 85, ex ex 7312 10 89 ed ex ex 7312 10 98 («il prodotto in esame»).

(4)

Il prodotto oggetto della possibile elusione sono cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia («il prodotto in esame»), attualmente rientranti negli stessi codici dei prodotti interessati.

3.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/2009 (3).

4.   MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

(6)

La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di cavi di acciaio originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo di cavi di acciaio nella Repubblica di Corea e in Malaysia.

(7)

Dalla domanda risulta che, a seguito dell’imposizione di misure sul prodotto in questione, la configurazione degli scambi concernenti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia nella Comunità ha subito una notevole modificazione, senza che apparentemente vi sia per tale cambiamento una sufficiente motivazione o giustificazione a parte l’istituzione del dazio.

(8)

Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo nella Repubblica di Corea e nella Malaysia di cavi di acciaio originari della Repubblica popolare cinese.

(9)

La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Le importazioni del prodotto in questione sarebbero state sostituite da consistenti volumi di importazioni di cavi di acciaio dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento dei volumi delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore.

(10)

Infine, la domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che i prezzi dei cavi di acciaio sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto.

(11)

Qualora nel corso dell’inchiesta fossero identificate pratiche di elusione, di cui all’articolo 13 del regolamento di base, che coinvolgono la Repubblica di Corea e la Malaysia, diverse dal trasbordo, l’inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

5.   PROCEDURA

(12)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di cavi di acciaio provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie della Repubblica di Corea e della Malaysia.

5.1.   Questionari

(13)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica di Corea e della Malaysia, ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni di importatori note della Comunità, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all’industria comunitaria.

(14)

In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, entro e non oltre il termine di cui all’articolo 3 del presente regolamento, per stabilire se esse figurano nella domanda e chiedere un questionario entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(15)

L’apertura dell’inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese nonché della Repubblica di Corea e della Malaysia.

5.2.   Raccolta di informazioni e audizioni

(16)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione, inoltre, può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

5.3.   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

(17)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

(18)

Poiché l'eventuale elusione si verifica all'esterno della Comunità, possono essere concesse esenzioni, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e che non risultino coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderano beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

6.   REGISTRAZIONE

(19)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell’inchiesta confermino l’elusione, la riscossione retroattiva dell’appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni di detti prodotti provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia.

7.   TERMINI

(20)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

(21)

È importante notare che al rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

8.   OMESSA COLLABORAZIONE

(22)

Qualora una parte interessata rifiuti di comunicare informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

(23)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e le conclusioni dell'inchiesta si basino perciò, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(24)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(25)

Va osservato che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

11.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(26)

Si ricorda che le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni, e per le modalità di contatto, le parti interessate possono visitare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, per stabilire se le importazioni nella Comunità di cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, indipendentemente dal fatto che siano provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia o meno, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Repubblica di Corea e dalla Malaysia o meno, attualmente rientranti nei codici NC ex ex 7312 10 81, ex ex 7312 10 83, ex ex 7312 10 85, ex ex 7312 10 89 ed ex ex 7312 10 98(codici Taric: 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 e 7312109813) eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1858/2005.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Con apposito regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultano aver eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Salvo altrimenti disposto, se desiderano che sia tenuto conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   I produttori della Repubblica di Corea e della Malaysia che desiderino richiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

4.   Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

5.   Le informazioni, le richieste di audizioni o questionari, nonché le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, come le informazioni chieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIO

Fax +32 22956505

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1.

(3)  GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 5.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


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