This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009R0638
Commission Regulation (EC) No 638/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1145/2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 637/2008 as regards the national restructuring programmes for the cotton sector
Regolamento (CE) n. 638/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1145/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone
Regolamento (CE) n. 638/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1145/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone
GU L 191 del 23.7.2009, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
23.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 638/2009 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1145/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone (1), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, come modificato dal regolamento (CE) n. 472/2009 del Consiglio (2), dà agli Stati membri la facoltà di presentare un unico progetto di programma di ristrutturazione modificato della durata di otto anni. Occorre adeguare le modalità di applicazione per tenere conto di questa possibilità. |
(2) |
In vista dell’eventuale prolungamento della durata dei programmi, occorre aumentare la percentuale massima che può essere versata sotto forma di anticipi. È necessario specificare le condizioni per lo svincolo delle cauzioni collegate a tali anticipi e occorre chiarire che non sono richieste cauzioni per gli anticipi versati una volta portate a compimento le relative misure. |
(3) |
Per evitare trattamenti discriminatori delle imprese di sgranatura è necessario che i controlli di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1145/2008 della Commissione (3) riguardino tutte le misure elencate all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008. |
(4) |
Occorre inoltre precisare che spetta agli Stati membri verificare il rispetto dell’impegno di non usare il sito di produzione per la sgranatura del cotone per un periodo di dieci anni dal momento dell’approvazione della domanda di smantellamento. |
(5) |
Per ottimizzare gli effetti dei programmi di ristrutturazione, occorre dare agli Stati membri maggiore flessibilità nello stabilire l’importo dell’aiuto allo smantellamento per tonnellata di cotone non sgranato onde tenere conto dell’eterogeneità dell’industria della sgranatura, evitando comunque il rischio di sovracompensazione. |
(6) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1145/2008. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1145/2008 è così modificato:
1) |
l’articolo 6 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 7, paragrafo 1, è così modificato:
|
3) |
all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
all’articolo 11, paragrafo 2, «100 EUR» è sostituito da «190 EUR». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1.
(2) GU L 144 del 9.6.2009, pag. 1.
(3) GU L 308 del 19.11.2008, pag. 17.