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Document 32009R0638

Regolamento (CE) n. 638/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1145/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

GU L 191 del 23.7.2009, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/638/oj

23.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/15


REGOLAMENTO (CE) N. 638/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1145/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, come modificato dal regolamento (CE) n. 472/2009 del Consiglio (2), dà agli Stati membri la facoltà di presentare un unico progetto di programma di ristrutturazione modificato della durata di otto anni. Occorre adeguare le modalità di applicazione per tenere conto di questa possibilità.

(2)

In vista dell’eventuale prolungamento della durata dei programmi, occorre aumentare la percentuale massima che può essere versata sotto forma di anticipi. È necessario specificare le condizioni per lo svincolo delle cauzioni collegate a tali anticipi e occorre chiarire che non sono richieste cauzioni per gli anticipi versati una volta portate a compimento le relative misure.

(3)

Per evitare trattamenti discriminatori delle imprese di sgranatura è necessario che i controlli di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1145/2008 della Commissione (3) riguardino tutte le misure elencate all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008.

(4)

Occorre inoltre precisare che spetta agli Stati membri verificare il rispetto dell’impegno di non usare il sito di produzione per la sgranatura del cotone per un periodo di dieci anni dal momento dell’approvazione della domanda di smantellamento.

(5)

Per ottimizzare gli effetti dei programmi di ristrutturazione, occorre dare agli Stati membri maggiore flessibilità nello stabilire l’importo dell’aiuto allo smantellamento per tonnellata di cotone non sgranato onde tenere conto dell’eterogeneità dell’industria della sgranatura, evitando comunque il rischio di sovracompensazione.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1145/2008.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1145/2008 è così modificato:

1)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per le misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (CE) n. 637/2008, gli Stati membri possono versare al beneficiario uno o più anticipi. La somma degli anticipi non supera complessivamente l’87,5 % delle spese ammissibili.

Il pagamento di un anticipo è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al 120 % dell’anticipo medesimo.

Una volta soddisfatte le condizioni per il completamento di una misura e svolti i controlli di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo e terzo comma, le cauzioni sono svincolate e gli eventuali pagamenti supplementari non sono subordinati alla costituzione di una cauzione.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Tutti i pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardanti una particolare domanda sono effettuati:

a)

entro il 30 giugno del quarto anno successivo all’anno di scadenza del termine di presentazione del progetto di programma quadriennale di ristrutturazione fissato dall’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008;

b)

entro il 30 giugno dell’ottavo anno successivo all’anno di scadenza del termine di presentazione del progetto di programma di ristrutturazione della durata di otto anni fissato dall’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008.

Nel primo anno del primo periodo di programmazione i pagamenti sono effettuati a decorrere dal 16 ottobre 2009.»;

2)

l’articolo 7, paragrafo 1, è così modificato:

a)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per le misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (CE) n. 637/2008, gli Stati membri effettuano, prima del pagamento finale, un’ispezione in loco di ciascuno stabilimento, sito di produzione e beneficiario che riceve un finanziamento nell’ambito del programma di ristrutturazione, onde verificare che sussistano tutte le condizioni per l’ottenimento dell’aiuto e che siano state portate a compimento le misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), d), ed e), di tale regolamento.»;

b)

è aggiunto il seguente quarto comma:

«Gli Stati membri verificano il rispetto dell’impegno di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e).»;

3)

all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

l’impegno scritto di non usare il sito o i siti di produzione per la sgranatura del cotone per un periodo di dieci anni dall’approvazione della domanda di cui alla lettera b).»;

4)

all’articolo 11, paragrafo 2, «100 EUR» è sostituito da «190 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 144 del 9.6.2009, pag. 1.

(3)  GU L 308 del 19.11.2008, pag. 17.


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