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Document 32009R0198

Regolamento (CE) n. 198/2009 della Commissione, del 10 marzo 2009 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 70 del 14.3.2009, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/198/oj

14.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/6


REGOLAMENTO (CE) N. 198/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2009

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

L’articolo misura circa 4 m × 30 m ed è composto di fili tessuti di materiale vegetale (alghe marine).

La trama è costituita da un doppio filo ritorto e intrecciato di materiale vegetale (alghe marine) del tipo usato principalmente per l’imbottitura di cuscini.

L’ordito consiste in un unico filo ritorto, costituito da fibre tessili naturali filate di materiale vegetale (fibre di alghe marine), avente un titolo superiore a 20 000 decitex.

L’articolo ha un supporto di gomma alveolare.

(Rivestimento per pavimenti in alghe marine)

(Cfr. fotografie n. 648A e n. 648B. Le fotografie mostrano una sezione dell’articolo) (1)

4601 94 10

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 del capitolo 46, della nota 1 del capitolo 57, della nota 3 A), lettera e), della sezione XI e del testo dei codici NC 4601, 4601 94 e 4601 94 10.

L’articolo è composto da tre materiali differenti:

1)

Il doppio filo ritorto intrecciato di materiale vegetale (trama), costituito di materie vegetali della voce 1404, del tipo usato principalmente per l’imbottitura dei cuscini [cfr. le note esplicative del sistema armonizzato — NE del SA — per la voce 1404, D), primo e terzo paragrafo, punto 4), che fa riferimento al «crine marino», una specie vegetale marina].

Il materiale vegetale è lavorato per ottenere una specie di corda fatta di materie vegetali non battute, assemblate con una semplice torsione che, in quanto tali, sono simili alle trecce della voce 4601 [cfr. NE del SA per la voce 4601 A), punto 2, lettera b)] e «in uno stato tale da poter essere intrecciate», diventando così «materiali da intreccio» ai sensi della nota 1 del capitolo 46.

2)

Il singolo filo ritorto formato da fibre tessili naturali filate di materiale vegetale (ordito) è costituito di fibre ottenute da materie vegetali. Le fibre sono tenute assieme tramite una torsione (filatura) [cfr. NE del SA relative alla sezione XI, Considerazioni generali, I), B), 1), i), a)]. Questi «filati» vanno considerati come «spago» della voce 5607 ai sensi della nota 3 A), lettera e), della sezione XI, in quanto il filo ritorto singolo ha un titolo superiore a 20 000 decitex [cfr. inoltre la distinzione tra fili e spago nella tabella I (tipo — di altre fibre vegetali) nelle NE del SA alla sezione XI, Considerazioni generali, I), B), 2), le NE del SA per la voce 5308 A), secondo paragrafo, e le NE del SA per la voce 5607, 1), primo paragrafo].

3)

Il supporto di gomma alveolare del capitolo 40, non conferisce all’articolo il suo carattere essenziale ai sensi della GIR (regola generale d’interpretazione) 3 b), in quanto si trova nella parte inferiore e non è visibile quando l’articolo è poggiato sul suolo. Esso funge da supporto, rende l’articolo maggiormente rigido e impedisce che scivoli.

L’articolo deve essere classificato come un prodotto di materiale da intreccio, simile alle trecce, in quanto i fili intrecciati ritorti di materiale vegetale (trama) — che sono materiali da intreccio della voce 4601 — conferiscono all’articolo il suo carattere essenziale ai sensi della GIR 3 b). I fili intrecciati ritorti sono assai più numerosi dei singoli fili tessili (ordito) e conferiscono al prodotto il suo aspetto particolare.

Di conseguenza, l’articolo non può essere classificato come rivestimento del suolo di materia tessile, di cui al capitolo 57, ai sensi della nota 1 del capitolo 57, in quanto la superficie esterna dell’articolo non è di materia tessile ma principalmente di un prodotto simile alle trecce della voce 4601.


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(1)  Le foto hanno carattere puramente indicativo.


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