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Document 32009O0001
Guideline of the European Central Bank of 20 January 2009 amending Guideline ECB/2000/7 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem (ECB/2009/1)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 gennaio 2009 , che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2009/1)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 gennaio 2009 , che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2009/1)
GU L 36 del 5.2.2009, p. 59–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogato da 32011O0014
5.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/59 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 20 gennaio 2009
che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema
(BCE/2009/1)
(2009/101/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC») e in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3 in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1, con l’articolo 18.2 e con il primo paragrafo dell’articolo 20,
considerando quanto segue:
(1) |
Il raggiungimento di una politica monetaria unica rende necessario definire gli strumenti e le procedure che l’Eurosistema, composto dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti») dalla Banca centrale europea (BCE), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri partecipanti. |
(2) |
Alla luce dei recenti sviluppi nel mercato dei titoli garantiti da attivi, sono necessarie talune modifiche alla definizione ed attuazione della politica monetaria unica dell’Eurosistema. In particolare è necessario modificare i requisiti di rating relativi ai titoli garantiti da attivi ed escludere, nelle operazioni di credito dell’Eurosistema, l’uso di una determinata categoria di tali titoli, al fine di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 18.1 dello statuto del SEBC, secondo cui le operazioni di credito con gli enti creditizi ed altri operatori di mercato devono essere basate su adeguate garanzie. |
(3) |
Una delle misure di controllo del rischio che l’Eurosistema può adottare per assicurare un’adeguata protezione del rischio in linea con l’articolo 18.1 dello statuto del SEBC è l’introduzione di restrizioni che riguardano gli emittenti o gli attivi utilizzati come garanzie. Al fine di salvaguardare l’Eurosistema dal punto di vista dell’esposizione creditizia, è necessario limitare la concentrazione degli emittenti nell’utilizzo di obbligazioni bancarie non coperte, quali garanzie, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche all’allegato I
L’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) è modificato conformemente all’allegato del presente indirizzo.
Articolo 2
Verifica
Le BCN trasmettono alla BCE informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto nel presente indirizzo entro e non oltre il 30 gennaio 2009.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente indirizzo entra in vigore il 20 gennaio 2009. L’articolo 1 si applica a partire dal 1o marzo 2009.
Articolo 4
Destinatari
Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 gennaio 2009.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato I dell’Indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue.
1) |
Nella sezione 6.2.1, sotto il titolo «Tipo di attività», la lettera c), nel quarto paragrafo è sostituita dal seguente:
|
2) |
Nel quinto paragrafo della sezione 6.3.1 la frase seguente è inserita dopo la seconda frase: «Per i titoli garantiti da attivi emessi a partire dal 1o marzo 2009, il requisito dell’Eurosistema di un elevato standard di credito è definito in termini di valutazione di credito all’emissione pari a “AAA” con una soglia minima di qualità creditizia durante la vita del titolo stabilito in una valutazione di livello di credito pari alla “singola A (2)”. |
3) |
Nel primo paragrafo della sezione 6.4.2 è inserito il seguente terzo trattino:
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4) |
Il riquadro 7 nella sezione 6.4.1 è sostituito dal seguente: «RIQUADRO 7 Misure per il controllo dei rischi L’Eurosistema applica le seguenti misure per il controllo dei rischi:
L’Eurosistema può applicare in qualsiasi momento anche le seguenti misure per il controllo dei rischi, se necessario ad assicurare un’adeguata protezione in linea con l’articolo 18.1 dello statuto del SEBC:
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5) |
La tavola nell’appendice 5 è sostituita dalla seguente: «SITI INTERNET DELL’EUROSISTEMA
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(1) Tale requisito non esclude i titoli garantiti da attività la cui struttura d’emissione includa due società veicolo e laddove il requisito della “vendita effettiva” sia soddisfatto in maniera tale che gli strumenti di debito emessi dalla seconda società veicolo siano direttamente o indirettamente garantiti dall’insieme originario di attività, senza che vengano suddivisi in tranche. Inoltre, il concetto di tranche di altri titoli garantiti da attività non include le obbligazioni coperte, conformemente all’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375 del 31.12.1985 pag. 3).»
(2) Per “AAA” si intende un rating di lungo periodo “AAA” attribuito da Fitch, Standard & Poor’s o DBRS o un rating di “Aaa” attribuito da Moody’s.»