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Document 32009L0003

    Direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009 , che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 114 del 7.5.2009, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/3/oj

    7.5.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 114/10


    DIRETTIVA 2009/3/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    dell’11 marzo 2009

    che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 80/181/CEE del Consiglio (3) impone al Regno Unito e all’Irlanda di fissare una data per porre fine alle esenzioni ancora applicate nel caso delle unità di misura note come «pint» per il latte in bottiglie a rendere, la birra e il sidro alla spina, «mile» per la segnaletica stradale e le misure di velocità e distanza, «troy ounce» per le transazioni di metalli preziosi. Ma l’esperienza ha dimostrato che le esenzioni, per il loro carattere locale e il numero limitato dei prodotti interessati, se mantenute non comporteranno ostacoli non tariffari al commercio e che non è perciò necessario porvi fine.

    (2)

    È opportuno chiarire che l’ambito di applicazione della direttiva 80/181/CEE è coerente con gli obiettivi di cui all’articolo 95 del trattato e non si limita a un campo d’azione specifico comunitario.

    (3)

    La direttiva 80/181/CEE permette l’uso di indicazioni aggiuntive, oltre alle unità legali fissate dal capitolo I dell’allegato alla stessa direttiva, fino al 31 dicembre 2009. Ma, per evitare di creare gli ostacoli a imprese comunitarie che esportano verso paesi terzi in cui i prodotti vanno etichettati in unità diverse da quelle di cui al capitolo I, è opportuno continuare a permettere l’uso di indicazioni aggiuntive.

    (4)

    La direttiva 80/181/CEE propugna il regolare funzionamento del mercato interno tramite il livello di armonizzazione delle unità di misura che prescrive. Al riguardo è opportuno che la Commissione segua l’evoluzione del mercato in relazione a detta direttiva e alla sua attuazione, segnatamente per quanto concerne gli eventuali ostacoli per il funzionamento del mercato interno e l’eventuale ulteriore armonizzazione necessaria per superare tali ostacoli.

    (5)

    È opportuno che la Commissione continui a perseguire fermamente, nel quadro delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi, compreso il Consiglio economico transatlantico, l’accettazione nei mercati dei suddetti paesi di beni etichettati esclusivamente con unità del Sistema internazionale di unità di misura (SI).

    (6)

    Indicazioni aggiuntive potrebbero inoltre permettere di introdurre in modo graduale e regolare nuove unità metriche eventualmente sviluppate a livello internazionale.

    (7)

    Nel 1995 la Conferenza generale dei pesi e delle misure ha deciso di eliminare la categoria delle unità supplementari SI come categoria separata nel SI e di interpretare le unità «radiante» e «steradiante» come unità derivate adimensionali SI i cui nomi e simboli possono, ma non necessariamente devono, essere usati, se del caso, in espressioni di altre unità derivate SI.

    (8)

    Nel 1999 la Conferenza generale dei pesi e delle misure, ha approvato, nel quadro SI, il «katal», il cui simbolo è «kat», come unità di misura SI per l’attività catalitica. Questa nuova unità armonizzata SI avrebbe dovuto permettere l’indicazione coerente e uniforme di unità di misura in campo medico e biochimico, eliminando conseguentemente ogni possibile malinteso dovuto all’uso di unità non armonizzate.

    (9)

    Nel 2007, al fine di eliminare una delle principali fonti di variabilità osservata tra realizzazioni diverse del punto triplo dell’acqua, la Conferenza generale dei pesi e delle misure ha approvato una nota sulla definizione del «kelvin». Il «kelvin» è definito come una frazione della temperatura termodinamica del punto triplo dell’acqua. La nota si riferisce all’acqua di una specifica composizione isotopica.

    (10)

    Poiché il Regno Unito e l’Irlanda non usano più l’acro nelle registrazioni catastali dei terreni, la sua esenzione non è più necessaria.

    (11)

    Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (4), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

    (12)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 80/181/CEE,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche

    La direttiva 80/181/CEE è modificata come segue:

    1)

    all’articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    quelle che figurano nel capitolo II dell’allegato solo negli Stati membri in cui esse erano autorizzate alla data del 21 aprile 1973.»;

    2)

    all’articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    Gli obblighi derivanti dall’articolo 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.»;

    3)

    all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   È autorizzato l’impiego di indicazioni aggiuntive.»;

    4)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 6 ter

    La Commissione segue l’evoluzione del mercato relativamente alla presente direttiva e alla sua attuazione per quanto concerne il regolare funzionamento del mercato interno e del commercio internazionale e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro il 31 dicembre 2019, corredata, se del caso, di adeguate proposte.»;

    5)

    l’allegato è modificato come segue:

    a)

    al capitolo I, punto 1.1, il paragrafo «Unità di temperatura termodinamica» è sostituito dal seguente:

    «Unità di temperatura termodinamica

    Il kelvin, unità di temperatura termodinamica, è la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell’acqua.

    Questa definizione si riferisce all’acqua con la composizione isotopica definita dai seguenti rapporti della quantità di sostanza: 0,00015576 mole di 2H per mole di 1H, 0,0003799 mole di 17O per mole di 16O e 0,0020052 mole di 18O per mole di 16O.

    (13a CGPM, 1967, ris. 4 e 23a CGPM, 2007, ris. 10)»;

    b)

    al capitolo I, punto 1.1.1, il titolo è sostituito dal seguente:

    c)

    al capitolo I, punto 1.2, il titolo è sostituito dal seguente:

    d)

    al capitolo I, il punto 1.2.1 è soppresso;

    e)

    al capitolo I, i punti 1.2.2 e 1.2.3 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.2.2.   Regola generale per le unità derivate SI

    Le unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base vengono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base con un fattore numerico pari a 1.

    1.2.3.   Unità derivate SI che hanno nomi e simboli speciali

    Grandezza

    Unità

    Espressione

    Nome

    Simbolo

    in altre unità SI

    in unità SI di base

    Angolo piano

    radiante

    rad

     

    m · m–1

    Angolo solido

    steradiante

    sr

     

    m2 · m–2

    Frequenza

    hertz

    Hz

     

    s–1

    Forza

    newton

    N

     

    m · kg · s–2

    Pressione, tensione

    pascal

    Pa

    N · m–2

    m–1 · kg · s–2

    Energia, lavoro, quantità di calore

    joule

    J

    N · m

    m2 · kg · s–2

    Potenza (5), flusso energetico

    watt

    W

    J · s–1

    m2 · kg · s–3

    Quantità di elettricità, carica elettrica

    coulomb

    C

     

    s · A

    Differenza di potenziale elettrico, forza elettromotrice

    volt

    V

    W · A–1

    m2 · kg · s–3 · A–1

    Resistenza elettrica

    ohm

    Ω

    V · A–1

    m2 · kg · s–3 · A–2

    Conduttanza

    siemens

    S

    A · V–1

    m–2 · kg–1 · s3 · A2

    Capacità elettrica

    farad

    F

    C · V–1

    m–2 · kg–1 · s4 · A2

    Flusso d’induzione magnetica

    weber

    Wb

    V · s

    m2 · kg · s–2 · A–1

    Induzione magnetica

    tesla

    T

    Wb · m–2

    kg · s–2 · A–1

    Induttanza

    henry

    H

    Wb · A–1

    m2 · kg · s–2 · A–2

    Flusso luminoso

    lumen

    lm

    cd · sr

    cd

    Illuminamento

    lux

    lx

    lm · m–2

    m–2 · cd

    Attività (riferita a un radionuclide)

    becquerel

    Bq

     

    s–1

    Dose assorbita, energia comunicata massica, kerma, indice di dose assorbita

    gray

    Gy

    J · kg–1

    m2 · s–2

    Dose equivalente

    sievert

    Sv

    J · kg–1

    m2 · s–2

    Attività catalitica

    katal

    kat

     

    mol · s–1

    Alcune unità derivate dalle unità SI di base possono essere espresse impiegando le unità del capitolo I.

    In particolare, alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali riportati nella tabella di cui sopra, per esempio: l’unità SI della viscosità dinamica può essere espressa come m–1 · kg · s–1 o N · s · m–2 o Pa · s.»;

    f)

    al capitolo II, nella tabella è soppressa la riga seguente:

    «Catasto

    acre

    1 ac = 4 047 m2

    ac»

    g)

    al capitolo II, la frase finale è sostituita dalla seguente: «Le unità di cui al presente capitolo possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per costituire unità composte.»

    Articolo 2

    Attuazione

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    H.-G. PÖTTERING

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. VONDRA


    (1)  GU C 120 del 16.5.2008, pag. 14.

    (2)  Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 105), posizione comune del Consiglio del 18 novembre 2008 (GU C 330 E del 30.12.2008, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40.

    (4)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

    (5)  Nomi speciali dell’unità di potenza: il nome “voltampère”, simbolo “VA”, per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome “var”, simbolo “var”, per esprimere la potenza elettrica reattiva. Il nome “var” non è incluso in risoluzioni della CGPM.


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