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Document 32009E0129

Azione comune 2009/129/PESC del Consiglio, del 16 febbraio 2009 , relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM)

GU L 46 del 17.2.2009, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/129/oj

17.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/40


AZIONE COMUNE 2009/129/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2009

relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 ottobre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/724/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Erwan FOUÉRÉ quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM).

(2)

Il 18 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/129/PESC (2) relativa alla proroga del mandato dell’RSUE fino al 28 febbraio 2009.

(3)

In base al riesame dell’azione comune 2008/109/PESC è opportuno prorogare il mandato dell’RSUE fino al 30 settembre 2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Erwan FOUÉRÉ quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) è prorogato fino al 30 settembre 2009.

Articolo 2

Obiettivo politico

Il mandato dell’RSUE è basato sull’obiettivo politico dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM), che consiste nel contribuire al consolidamento del processo politico pacifico e alla piena attuazione dell’accordo quadro di Ohrid, facilitando in questo modo ulteriori progressi verso l’integrazione europea mediante il processo di stabilizzazione e associazione.

L’RSUE sostiene le attività del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) nella regione.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere l’obiettivo politico, l’RSUE ha il mandato di:

a)

mantenere stretti contatti con il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) e con le parti coinvolte nel processo politico;

b)

offrire la consulenza dell’Unione europea e i suoi buoni uffici nel processo politico;

c)

assicurare il coordinamento degli interventi della comunità internazionale volti a contribuire all’attuazione e alla sostenibilità delle disposizioni dell’accordo quadro del 13 agosto 2001, secondo quanto stabilito nell’accordo e nei relativi allegati;

d)

seguire attentamente le questioni interetniche e di sicurezza e riferirne in merito, nonché mantenere a tal fine i collegamenti con tutti gli organismi pertinenti;

e)

contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM), conformemente alla politica e agli orientamenti dell’Unione europea in materia di diritti umani.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2009 al 30 settembre 2009 è pari a 305 000 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall’SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa l’SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’UE presso l’RSUE è a carico dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell’UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell’UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente all’SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’SG/AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

Articolo 12

Coordinamento

L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’UE. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’UE sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’UE. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione.

Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri. Costoro si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine di giugno 2009. Tale relazione funge da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei competenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 15

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

O. LIŠKA


(1)  GU L 272 del 18.10.2005, pag. 26.

(2)  GU L 43 del 19.2.2008, pag. 19.

(3)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.


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