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Document 32009D0969

    Decisione 2009/969/PESC del Consiglio, del 15 dicembre 2009 , che proroga le misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, stabilite nella posizione comune 2006/276/PESC, e che abroga la posizione comune 2009/314/PESC

    GU L 332 del 17.12.2009, p. 76–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/969/oj

    17.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 332/76


    DECISIONE 2009/969/PESC DEL CONSIGLIO

    del 15 dicembre 2009

    che proroga le misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, stabilite nella posizione comune 2006/276/PESC, e che abroga la posizione comune 2009/314/PESC

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (1).

    (2)

    La posizione comune 2009/314/PESC del 6 aprile 2009 che modifica la posizione comune 2006/276/PESC (2) ha prorogato le misure restrittive sino al 15 marzo 2010. Tuttavia, i divieti di soggiorno nei confronti di alcuni responsabili bielorussi, ad eccezione di coloro che sono implicati nelle sparizioni verificatesi tra il 1999 e il 2000 e della presidente della Commissione elettorale centrale, sono stati sospesi sino al 15 dicembre 2009.

    (3)

    Il 17 novembre 2009 il Consiglio ha convenuto che, a causa dell’assenza di progressi tangibili nei settori individuati nelle conclusioni del Consiglio del 13 ottobre 2008, le misure restrittive stabilite con la posizione comune 2006/276/PESC dovrebbero essere prorogate fino a ottobre 2010, mentre dovrebbe altresì essere prorogata fino a ottobre 2010 la sospensione dei divieti di soggiorno nei confronti di determinati responsabili bielorussi, ad eccezione di coloro che sono implicati nelle sparizioni verificatesi tra il 1999 e il 2000 e della presidente della Commissione elettorale centrale. Alla fine di tale periodo il Consiglio riesaminerà le misure restrittive alla luce della situazione in Bielorussia. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento di applicare nuovamente o di revocare i divieti di soggiorno, alla luce delle azioni delle autorità bielorusse in materia di democrazia e di diritti umani.

    (4)

    È opportuno, pertanto, abrogare la posizione comune 2009/314/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le misure restrittive di cui alla posizione comune 2006/276/PESC sono prorogate fino al 31 ottobre 2010.

    Articolo 2

    1.   Le misure previste all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b) della posizione comune 2006/276/PESC, nella misura in cui si applicano al sig. Youri Nikolaïevitch Podobed, sono sospese fino al 31 ottobre 2010.

    2.   Le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) della posizione comune 2006/276/PESC sono sospese fino al 31 ottobre 2010.

    Articolo 3

    La presente decisione è riesaminata prima del 31 ottobre 2010 alla luce della situazione in Bielorussia.

    Articolo 4

    La posizione comune 2009/314/PESC è abrogata.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Articolo 6

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. ERLANDSSON


    (1)  GU L 101 dell’11.4.2006, pag. 5.

    (2)  GU L 93 del 7.4.2009, pag. 21.


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