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Document 32009D0938
Council Implementing Decision of 7 December 2009 authorising the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to apply a measure derogating from Article 167 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Decisione di esecuzione del Consiglio, del 7 dicembre 2009 , che autorizza il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ad applicare una misura di deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Decisione di esecuzione del Consiglio, del 7 dicembre 2009 , che autorizza il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ad applicare una misura di deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
GU L 325 del 11.12.2009, p. 62–63
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
11.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 325/62 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2009
che autorizza il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ad applicare una misura di deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2009/938/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Regno di Svezia («la Svezia») e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») sono stati autorizzati con decisione 2007/133/CE del Consiglio (2), in deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, a rinviare l’insorgenza del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi che si avvalgono di un regime facoltativo secondo il quale, conformemente all’articolo 66, lettera b), della direttiva suddetta, l’IVA sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo (regime detto della contabilità di cassa). Per beneficiare di tale regime il loro volume d’affari annuo non deve essere superiore a 3 000 000 SEK per quanto riguarda la Svezia e a 1 350 000 GBP per quanto riguarda il Regno Unito. |
(2) |
La Svezia e il Regno Unito hanno chiesto l’autorizzazione a prorogare tale misura speciale di deroga con lettere protocollate presso il segretariato generale della Commissione il 3 marzo 2009 per la Svezia e il 15 gennaio 2009 per il Regno Unito. Il Regno Unito ha chiesto inoltre di poter aumentare a 1 500 000 GBP il massimale del volume d’affari annuo di tale regime. |
(3) |
In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 9 luglio 2009 la Commissione ha trasmesso le domande della Svezia e del Regno Unito agli altri Stati membri. Con lettere del 13 luglio 2009 la Commissione ha comunicato alla Svezia e al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. |
(4) |
Il regime della contabilità di cassa è un regime semplificato e facoltativo destinato alle piccole imprese che non beneficiano della franchigia d’imposta. Esso consente a tali soggetti passivi di applicare una semplice regola, basata sulla data di pagamento delle loro spese a monte e delle loro operazioni a valle, per determinare in quale momento sono tenuti, rispettivamente, ad esercitare il diritto a detrazione dell’IVA e a versare l’imposta all’erario. Per questi soggetti passivi il regime costituisce pertanto una misura di semplificazione che, in più, può loro procurare un vantaggio in termini di flusso di cassa. |
(5) |
Il 28 gennaio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione e che consente agli Stati membri di rinviare l’insorgenza del diritto a detrazione dell’IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi aventi un volume d’affari annuo non superiore a un massimale che può essere fissato dagli Stati membri fino a 2 000 000 EUR e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in base al quale l’IVA gravante sulle loro operazioni diviene esigibile solo al momento dell’incasso del prezzo. |
(6) |
La misura speciale di deroga chiesta non influisce sull’importo delle entrate IVA percepite dalla Svezia e dal Regno Unito allo stadio del consumo finale e non ha alcuna incidenza sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, la Svezia e il Regno Unito sono autorizzati a rinviare l’insorgenza del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per i soggetti passivi di cui al secondo comma fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi.
I soggetti passivi interessati devono aver scelto un regime in applicazione del quale l’IVA dovuta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo. In base a tale regime, il loro volume d’affari annuo non deve essere superiore a 3 000 000 SEK per quanto riguarda la Svezia e a 1 500 000 GBP per quanto riguarda il Regno Unito.
Articolo 2
La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al giorno dell’entrata in vigore di una direttiva che autorizza gli Stati membri a rinviare l’insorgenza del diritto a detrazione dell’IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera un determinato massimale e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in applicazione del quale l’imposta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo. In ogni caso la presente decisione è applicabile non oltre il 31 dicembre 2012.
Articolo 3
Il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 57 del 24.2.2007, pag. 12.