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Document 32009D0870
2009/870/EC: Commission Decision of 27 November 2009 amending Decision 2009/821/EC as regards the list of border inspection posts (notified under document C(2009) 9199) (Text with EEA relevance)
2009/870/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 2009 , che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri [notificata con il numero C(2009) 9199] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/870/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 2009 , che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri [notificata con il numero C(2009) 9199] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 315 del 2.12.2009, p. 11–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014
2.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/11 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2009
che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri
[notificata con il numero C(2009) 9199]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/870/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, ultima frase,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (3), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Detto elenco figura nell’allegato I di tale decisione. |
(2) |
L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV), servizio ispettivo della Commissione, ha effettuato un controllo presso il posto d’ispezione frontaliero all’aeroporto di Copenaghen (Danimarca): il suo esito è stato soddisfacente. In relazione al citato posto d’ispezione frontaliero è pertanto opportuno inserire un centro d’ispezione aggiuntivo nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(3) |
In seguito alle comunicazioni trasmesse dalla Danimarca, dalla Francia, dall’Italia e dal Portogallo, nell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri dei suddetti Stati membri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE occorre aggiungere determinate categorie di animali o prodotti di origine animale che possono essere controllati presso alcuni posti d’ispezione frontalieri già riconosciuti a norma della citata decisione. |
(4) |
Sulla base dei risultati delle ispezioni dell’UAV, in forza della decisione 2009/821/CE e in seguito alle comunicazioni trasmesse dalla Francia, dall’Irlanda e dall’Italia, dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri dei suddetti Stati membri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE vanno soppresse determinate categorie di animali e prodotti di origine animale che possono essere controllati presso alcuni posti d’ispezione frontalieri già riconosciuti a norma della citata decisione. |
(5) |
In seguito a una comunicazione trasmessa dalla Lettonia, va modificato l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale paese per tener conto della sospensione di uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri. |
(6) |
Sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Belgio, dalla Germania e dalla Francia, occorre sopprimere dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE alcuni posti d’ispezione frontalieri di tali Stati membri. |
(7) |
In seguito a una comunicazione trasmessa dall’Italia, va modificato l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro per tener conto della modifica della denominazione di uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri. |
(8) |
Inoltre il Belgio ha comunicato la chiusura della struttura OCHZ presso il posto d’ispezione frontaliero di Zeebrugge e l’istituzione di una nuova struttura per i controlli. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(3) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.
ANNEXE
L’allegato I è così modificato:
1) |
la parte relativa al Belgio è così modificata:
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2) |
la parte relativa alla Danimarca è così modificata:
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3) |
nella parte relativa alla Germania, le voci relative ai posti d’ispezione frontalieri di Kiel, Lübeck e Rügen sono soppresse; |
4) |
la parte relativa all’Irlanda è così modificata:
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5) |
la parte relativa alla Francia è così modificata:
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6) |
la parte relativa all’Italia è così modificata:
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7) |
nella parte relativa alla Lettonia, la voce relativa al porto di Riga (Baltmarine Terminal) è sostituita dalla seguente:
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8) |
nella parte relativa al Portogallo, la voce relativa all’aeroporto di Lisbona è sostituita dalla seguente:
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