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Document 32009D0870

    2009/870/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 2009 , che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri [notificata con il numero C(2009) 9199] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 315 del 2.12.2009, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/870/oj

    2.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 315/11


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 27 novembre 2009

    che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri

    [notificata con il numero C(2009) 9199]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2009/870/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, ultima frase,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (3), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Detto elenco figura nell’allegato I di tale decisione.

    (2)

    L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV), servizio ispettivo della Commissione, ha effettuato un controllo presso il posto d’ispezione frontaliero all’aeroporto di Copenaghen (Danimarca): il suo esito è stato soddisfacente. In relazione al citato posto d’ispezione frontaliero è pertanto opportuno inserire un centro d’ispezione aggiuntivo nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (3)

    In seguito alle comunicazioni trasmesse dalla Danimarca, dalla Francia, dall’Italia e dal Portogallo, nell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri dei suddetti Stati membri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE occorre aggiungere determinate categorie di animali o prodotti di origine animale che possono essere controllati presso alcuni posti d’ispezione frontalieri già riconosciuti a norma della citata decisione.

    (4)

    Sulla base dei risultati delle ispezioni dell’UAV, in forza della decisione 2009/821/CE e in seguito alle comunicazioni trasmesse dalla Francia, dall’Irlanda e dall’Italia, dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri dei suddetti Stati membri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE vanno soppresse determinate categorie di animali e prodotti di origine animale che possono essere controllati presso alcuni posti d’ispezione frontalieri già riconosciuti a norma della citata decisione.

    (5)

    In seguito a una comunicazione trasmessa dalla Lettonia, va modificato l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale paese per tener conto della sospensione di uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri.

    (6)

    Sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Belgio, dalla Germania e dalla Francia, occorre sopprimere dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE alcuni posti d’ispezione frontalieri di tali Stati membri.

    (7)

    In seguito a una comunicazione trasmessa dall’Italia, va modificato l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro per tener conto della modifica della denominazione di uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri.

    (8)

    Inoltre il Belgio ha comunicato la chiusura della struttura OCHZ presso il posto d’ispezione frontaliero di Zeebrugge e l’istituzione di una nuova struttura per i controlli.

    (9)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

    (10)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

    (2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (3)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.


    ANNEXE

    L’allegato I è così modificato:

    1)

    la parte relativa al Belgio è così modificata:

    a)

    la voce relativa al porto di Oostende è soppressa;

    b)

    la voce relativa al porto di Zeebrugge è sostituita dalla seguente:

    «Zeebrugge

    BE ZEE 1

    P

     

    HC(2), NHC(2)»;

     

    2)

    la parte relativa alla Danimarca è così modificata:

    a)

    la voce relativa all’aeroporto di Copenaghen è sostituita dalla seguente:

    «København

    DK CPH 4

    A

    Centre 1, SAS 1 (North)

    HC(1)(2), NHC (*)

     

    Centre 2, SAS 2 (East)

    HC (*), NHC(2)

     

    Centre 3

     

    U, E, O

    Centre 4

    HC(2)»;

     

    b)

    la voce relativa al porto di Skagen è sostituita dalla seguente:

    «Skagen

    DK SKA 1

    P

     

    HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)»;

     

    3)

    nella parte relativa alla Germania, le voci relative ai posti d’ispezione frontalieri di Kiel, Lübeck e Rügen sono soppresse;

    4)

    la parte relativa all’Irlanda è così modificata:

    a)

    la voce relativa all’aeroporto di Dublino è sostituita dalla seguente:

    «Dublin Airport

    IE DUB 4

    A

     

     

    E»;

    b)

    la voce relativa all’aeroporto di Shannon è sostituita dalla seguente:

    «Shannon

    IE SNN 4

    A

     

    HC(2), NHC(2)

    U, E»;

    5)

    la parte relativa alla Francia è così modificata:

    a)

    la voce relativa al porto di Concarneau-Douarnenez è soppressa;

    b)

    la voce relativa all’aeroporto Roissy Charles-de-Gaulle è sostituita dalla seguente:

    «Roissy Charles-de-Gaulle

    FR CDG 4

    A

    Air France

    HC-T(1),

    HC-NT,

    NHC-NT

     

    France Handling

    HC-T(1),

    HC-NT,

    NHC

     

    Station animalière

     

    E, O(14)»;

    c)

    la voce relativa all’aeroporto di Vatry è sostituita dalla seguente:

    «Vatry

    FR VRY 4

    A

     

    HC-T(CH)(1)(2), NHC-NT(2)»;

     

    6)

    la parte relativa all’Italia è così modificata:

    a)

    la voce relativa al porto di Civitavecchia è sostituita dalla seguente:

    «Civitavecchia

    IT CVV 1

    P

     

    HC(2), NHC(2)»;

     

    b)

    la voce relativa al porto di Gioia Tauro è sostituita dalla seguente:

    «Gioia Tauro

    IT GIT 1

    P

     

    HC(2),

    NHC-NT(2)»;

     

    c)

    la voce relativa al porto di Vado Ligure Savona è sostituita dalla seguente:

    «Vado Ligure Savona

    IT VDL 1

    P

     

    HC(2),NHC-NT(2)»;

     

    7)

    nella parte relativa alla Lettonia, la voce relativa al porto di Riga (Baltmarine Terminal) è sostituita dalla seguente:

    «Riga (Baltmarine Terminal) (*)

    LV BTM 1

    P

     

    HC-T(FR)(2) (*)»;

     

    8)

    nella parte relativa al Portogallo, la voce relativa all’aeroporto di Lisbona è sostituita dalla seguente:

    «Lisboa

    PT LIS 4

    A

     

    HC(2),

    NHC-NT(2)

    O».


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