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Document 32009D0748
2009/748/EC: Council Decision of 9 October 2009 regarding the position to be taken by the Community within the International Jute Study Group Council on extension of the Agreement establishing the Terms of Reference of the International Jute Study Group, 2001
2009/748/CE: Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2009 , relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio del gruppo di studio internazionale sulla iuta in merito alla proroga dell’accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001
2009/748/CE: Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2009 , relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio del gruppo di studio internazionale sulla iuta in merito alla proroga dell’accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001
GU L 268 del 13.10.2009, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
13.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/9 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2009
relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio del gruppo di studio internazionale sulla iuta in merito alla proroga dell’accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001
(2009/748/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001, è stato firmato e concluso, a nome della Comunità europea, il 15 aprile 2002 con decisione 2002/312/CE del Consiglio (1). |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 25, lettere a) e b), l’accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001, cessa di produrre effetti il 26 aprile 2010, a meno che non sia prorogato oltre tale data con decisione del Consiglio del gruppo di studio internazionale sulla iuta per uno o due periodi, complessivamente non superiori a quattro anni. |
(3) |
La proroga dell’accordo sopra menzionato è nell’interesse della Comunità. |
(4) |
È opportuno stabilire la posizione della Comunità in seno al Consiglio del gruppo di studio internazionale sulla iuta, |
DECIDE:
Articolo unico
La posizione della Comunità europea in seno al Consiglio del gruppo di studio internazionale sulla iuta consiste nel votare a favore della proroga dell’accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001, per uno o due periodi, complessivamente non superiori a quattro anni, e nel notificare detta proroga al segretariato generale delle Nazioni Unite.
Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
Å. TORSTENSSON
(1) GU L 112 del 27.4.2002, pag. 34.