Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0618

2009/618/CE: Decisione del Consiglio, del 27 luglio 2009 , relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou

GU L 214 del 19.8.2009, pp. 34–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2011; abrogato da 32011D0465

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/618/oj

19.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/34


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou

(2009/618/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) (di seguito «accordo di Cotonou»), in particolare l’articolo 96,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Gli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou sono stati violati.

(2)

Il 29 aprile 2009, a norma dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou, sono state avviate consultazioni con la Repubblica di Guinea, alla presenza dei rappresentanti del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, nel corso delle quali i rappresentanti della giunta militare al potere e del governo transitorio hanno presentato proposte e impegni soddisfacenti,

DECIDE:

Articolo 1

Le consultazioni avviate con la Repubblica di Guinea ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou sono concluse.

Articolo 2

Le misure specificate nella lettera figurante in allegato sono adottate quali misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di Cotonou.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

La presente decisione cessa di produrre effetti il 27 luglio 2011. Essa è riesaminata con periodicità almeno semestrale sulla base delle conclusioni delle missioni congiunte di monitoraggio della presidenza dell’Unione europea e della Commissione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)   GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.

(3)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.


ALLEGATO

PROGETTO DI LETTERA

Signor presidente del CNDD,

Signor primo ministro,

L’Unione europea ritiene che il colpo di Stato che si è verificato nella Repubblica di Guinea (di seguito «Guinea») il 23 dicembre 2008 costituisca una violazione seria degli elementi essenziali dell’accordo di Cotonou di cui all’articolo 9. L’Unione europea, attraverso la dichiarazione della sua presidenza del 31 dicembre 2008, ha fermamente condannato questo colpo di Stato, che ritiene in contrasto con i principi stessi della democrazia. Nella stessa occasione, l’Unione europea ha ribadito la sua volontà di accompagnare la transizione in atto in Guinea verso un ritorno dell’ordine costituzionale. Ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou, essa ha quindi preso parte a un dialogo politico con il potere insediato per esaminare la situazione e le possibili soluzioni. Le consultazioni sono state aperte a Bruxelles il 29 aprile 2009.

Nel corso della riunione di apertura di queste consultazioni, le parti hanno discusso l’organizzazione di una transizione verso il ripristino dell’ordine costituzionale e la formazione di un governo democratico espressione di elezioni libere e trasparenti. La parte guineana ha inoltre presentato un memorandum che riprende le tappe e i contenuti della transizione. L’Unione europea ha preso nota delle proposte avanzate dalla parte guineana in occasione di questi scambi, in particolare:

Tabella di marcia per la transizione

La parte guineana ha confermato il suo impegno sulla tabella di marcia proposta dalla Coalizione delle forze vive il 17 marzo 2009 e adottata con il decreto n. 50 del presidente del CNDD il 28 marzo 2009, che prevede le seguenti tappe, in ordine cronologico:

prosecuzione dell’iscrizione degli elettori conformemente al codice elettorale,

istituzione del Consiglio nazionale di transizione (CNT),

avvio dei lavori di revisione della Legge fondamentale,

preparazione e distribuzione delle schede elettorali,

adozione delle modifiche della Legge fondamentale,

elezioni legislative,

elezioni presidenziali,

ripresa dei lavori della commissione d’indagine sui tragici eventi del giugno 2006 e del gennaio-febbraio 2007.

Consiglio nazionale di transizione

La parte guineana ha confermato che il CNT previsto dalla tabella di marcia e stabilito dal decreto n. 50 del presidente del CNDD, sarà istituito nel maggio 2009.

L’Unione europea continuerà ad adoperarsi affinché le disposizioni relative alla sua composizione, al suo mandato e alle sue attribuzioni rispecchino una strategia inclusiva e consensuale.

La parte guineana ha confermato che il forum nazionale previsto nel memorandum è distinto dall’istituzione del CNT, che non inciderà sulla sua effettiva attuazione.

Revisione della Legge fondamentale

L’Unione europea ha preso atto delle intenzioni della parte guineana di chiedere al CNT di rivedere la Legge fondamentale e alcune leggi organiche, in particolare il codice elettorale, prima delle elezioni.

L’Unione europea verificherà che questo intervento si limiti agli aspetti necessari a consentire lo svolgimento della transizione e l’organizzazione delle elezioni, da un lato, e che non abbia ripercussioni negative sul calendario della tabella di marcia, dall’altro.

Elezioni

La parte guineana si è impegnata a rispettare il calendario elettorale previsto dalla tabella di marcia, vale a dire elezioni legislative l’11 ottobre 2009 ed elezioni presidenziali a doppio turno il 13 e il 27 dicembre 2009. L’Unione europea veglierà al rispetto di queste scadenze.

La parte guineana ha confermato l’impegno preso dal presidente del CNDD, che né lui medesimo, né i membri del CNDD né il primo ministro del governo transitorio si candideranno alle elezioni. L’Unione europea ritiene che questo impegno sia fondamentale e debba formare oggetto di una decisione formale.

Per quanto riguarda l’organizzazione e lo svolgimento delle elezioni, la parte guineana ha precisato le seguenti misure per garantire che siano libere e trasparenti:

l’intera responsabilità dell’organizzazione e della gestione delle elezioni è stata affidata alla Commissione elettorale nazionale indipendente con decreto n. 015 del presidente del CNDD del 4 gennaio 2009,

la Guinea intende richiedere una missione di osservazione elettorale internazionale e s’impegna altresì ad invitare la società civile guineana a partecipare all’osservazione elettorale,

sono state adottate misure per garantire che i candidati abbiano un accesso equo ai mezzi di comunicazione,

la camera costituzionale della Corte suprema sarà rimessa in funzione al fine di gestire i contenziosi elettorali e pubblicare i risultati delle elezioni.

Per quanto riguarda il finanziamento delle elezioni, un bilancio dettagliato per attività sarà presentato, per esame, al gruppo internazionale di contatto per la Guinea.

Diritti umani, Stato di diritto, buon governo

L’Unione europea ha preso atto degli sforzi profusi dal governo di transizione per contrastare il traffico di droga, l’impunità e la corruzione, come pure del suo impegno di svolgere audit allo scopo di risanare le finanze pubbliche. L’Unione europea accorda quindi un’importanza particolare agli impegni assunti dalla parte guineana di rispettare i principi dello Stato di diritto, dei diritti umani e del buon governo, in particolare:

la conferma che non vengono detenuti prigionieri politici,

il ripristino della camera giudiziaria della Corte suprema nella funzione di istanza giudiziaria suprema del paese,

il rispetto dei diritti delle persone detenute per reati di diritto comune, in particolare il loro diritto ad un’assistenza legale all’atto dell’arresto e ad un processo equo da parte dell’istanza giudiziaria competente,

il rispetto del principio dell’uguaglianza di fronte alla legge,

Il riversamento al tesoro dei fondi recuperati in seguito ad audit, affinché siano contabilizzati nel bilancio nazionale,

la ripresa dei lavori della commissione d’indagine sui tragici eventi del giugno 2006 e del gennaio-febbraio 2007 dopo la formazione del futuro governo espressione delle elezioni.

L’Unione europea ha giudicato complessivamente incoraggianti gli impegni presi dalla parte guineana, ma è perplessa per i mancati progressi nell’attuazione della tabella di marcia. Pertanto, è stato deciso di adottare le seguenti misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di Cotonou, finalizzate alla ripresa graduale della cooperazione al fine di accompagnare la transizione:

1)

l’Unione europea continuerà a finanziare le operazioni umanitarie e di emergenza e le misure a sostegno diretto delle popolazioni, a sostegno della transizione politica e per l’uscita dalla crisi. In questo contesto va osservato che potrebbe essere fornito un nuovo sostegno per l’organizzazione delle elezioni legislative e presidenziali, in particolare mobilitando la dotazione B del 10o fondo europeo per lo sviluppo (FES) e, qualora pervenisse in tempo utile un invito da parte delle autorità guineane, la predisposizione di una missione di osservazione elettorale. La Commissione europea continuerà altresì a finanziare i contratti in corso di esecuzione relativi ad operazioni diverse da quelle menzionate sopra;

2)

le misure cautelative, adottate per i programmi e i progetti in corso a titolo del 9o FES e dei FES precedenti, ad esclusione dei progetti di ristrutturazione degli edifici pubblici e di sostegno al decentramento, saranno revocate non appena sarà effettivamente istituito il CNT, il cui mandato, attribuzioni e composizioni sono stati stabiliti in maniera consensuale dalle parti interessate dalla transizione in Guinea;

3)

le misure cautelative adottate per i programmi e i progetti in corso a titolo del 9o FES e dei FES precedenti saranno revocate del tutto non appena verranno pubblicati lo schedario elettorale e il decreto recante fissazione delle date delle elezioni e dell’apertura ufficiale della campagna elettorale, nonché delle disposizioni che garantiscono la libertà di riunione pubblica e di campagna dei partiti politici;

4)

la prosecuzione del programma del Fondo monetario internazionale (FMI) e la ripresa del processo di riduzione del debito a titolo dei paesi poveri fortemente indebitati (PTTE) potrebbero essere accompagnate da un contributo dell’Unione europea fino a 8 milioni di EUR per liquidare gli arretrati dovuti alla Banca europea per gli investimenti (BEI) sui prestiti provenienti dalle risorse del FES mobilitando la dotazione B del 10o FES. Questo sostegno potrebbe essere mobilitato dopo la chiusura ufficiale della presentazione delle candidature per l’elezione presidenziale, e la conferma che il presidente, i membri del CNDD e il primo ministro del governo di transizione non si candidano alle elezioni;

5)

il documento di strategia di cooperazione e il programma indicativo nazionale (DSC/PIN) per la Guinea, di un importo indicativo di 237 milioni di EUR, sarà aggiornato, rinegoziato e firmato non appena si terranno le elezioni legislative e presidenziali e dopo l’effettivo insediamento degli eletti dell’assemblea nazionale. Una revisione intermedia del 10o FES, le cui conclusioni sono previste per il 2010, analizzerà i risultati dell’attuazione e potrebbe accordare una rivalutazione della dotazione assegnata alla Guinea.

Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle azioni di cooperazione, la Commissione europea si riserva, in caso di bisogno, il diritto di riassumere, in parte o per intero, le funzioni di ordinatore nazionale del FES.

Nel quadro della procedura ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou, l’Unione europea continuerà a seguire da vicino la situazione in Guinea per un periodo di monitoraggio di ventiquattro mesi. Nel corso di questo periodo si provvederà a mantenere un dialogo rafforzato con il governo della Guinea, a norma dell’articolo 8 dell’accordo di Cotonou, allo scopo di accompagnare il processo di transizione; inoltre saranno svolte periodiche rivalutazioni con la presidenza dell’Unione europea e la Commissione europea. La prima missione di monitoraggio si svolgerà entro un termine non superiore a sei mesi.

L’Unione europea si riserva il diritto di modificare le «misure appropriate» summenzionate in base all’andamento dell’attuazione degli impegni, in particolare di quelli descritti nella sezione «diritti umani, Stato di diritto, buon governo».

Le due parti s’impegnano a proseguire un dialogo politico regolare a norma dell’articolo 8 dell’accordo di Cotonou con il nuovo governo espressione delle elezioni, in merito alle riforme nel settore della governance politica, giudiziaria ed economica e nel settore della sicurezza.

Voglia gradire, signor presidente del CNDD e signor primo ministro, i nostri distinti saluti.

Fatto a Bruxelles, addì

Per la Commissione

Per il Consiglio

ALLEGATO: CALENDARIO DEGLI IMPEGNI

Impegni dei partner

Parte guineana

Parte europea

0.

Situazione attuale.

0.

Proseguimento del finanziamento dei contratti in corso di esecuzione nonché delle operazioni umanitaria e di emergenza, a sostegno diretto delle popolazioni, a sostegno della transizione politica e dell’uscita dalla crisi. Possibile assegnazione di un nuovo sostegno per l’organizzazione delle elezioni legislative e presidenziali, in particolare mobilitando la dotazione B del 10o FES e, qualora pervenisse un invito da parte delle autorità guineane, predisponendo una missione di osservazione elettorale. L’assegnazione di finanziamenti sui progetti regionali che interessano la Guinea formerà oggetto di un esame caso per caso. Le misure cautelative per il resto della cooperazione a titolo del 9o FES e dei FES precedenti rimangono in vigore.

1.

Istituzione di un CNT, il cui mandato, attribuzione e composizione sono stati stabiliti in maniera consensuale dalle parti interessate della transizione in Guinea.

1.

Revoca delle misure cautelative adottate per i programmi e i progetti in corso a titolo del 9o FES e dei FES precedenti, tranne per i progetti di ristrutturazione degli edifici pubblici e di sostegno al decentramento.

2.

Pubblicazione dello schedario elettorale e del decreto recante fissazione delle date delle elezioni e dell’apertura ufficiale della campagna elettorale.

2.

Revoca di tutte le misure cautelative a titolo del 9o FES e dei FES precedenti.

3.

Termine della presentazione delle candidature per le elezioni presidenziali (con conferma della non partecipazione del presidente e dei membri del CNDD e del primo ministro del governo transitorio)

3.

Liquidazione degli arretrati dovuti alla BEI sui prestiti erogati dal FES, mobilitando la dotazione B del 10o FES, a condizione che venga proseguito il programma del FMI e venga ripreso il processo di riduzione del debito a titolo dei PTTE.

4.

Svolgimento di elezioni legislative e presidenziali, libere e trasparenti, e insediamento effettivo dei membri eletti.

4.

Firma del DSP/PIN a titolo del 10o FES, aggiornato e rinegoziato.


Top