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Document 32009D0579

2009/579/CE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 2009 , che consente agli Stati membri di estendere le autorizzazioni provvisorie concesse alle nuove sostanze attive acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, benalaxyl-M, mandipropamide, novaluron, proquinazid, spirodiclofen e spiromesifen [notificata con il numero C(2009) 5582] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 198 del 30.7.2009, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/579/oj

30.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/80


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2009

che consente agli Stati membri di estendere le autorizzazioni provvisorie concesse alle nuove sostanze attive acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, benalaxyl-M, mandipropamide, novaluron, proquinazid, spirodiclofen e spiromesifen

[notificata con il numero C(2009) 5582]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/579/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2001 il Regno Unito ha ricevuto dalla Makhteshim Agan Ltd la richiesta di iscrizione della sostanza attiva novaluron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2001/861/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(2)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell'agosto 2001 i Paesi Bassi hanno ricevuto una domanda della Bayer AG, Germania, relativa all'inclusione della sostanza attiva spirodiclofen nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2002/593/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(3)

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel febbraio 2002 il Portogallo ha ricevuto dalla Isagro IT una domanda di iscrizione della sostanza attiva benalaxyl-M nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/35/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(4)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell'aprile 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer AG la richiesta di iscrizione della sostanza attiva spiromesifen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/105/CE della Commissione (5) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(5)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2003 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Agro-Kanesho Co. Ltd la richiesta di iscrizione della sostanza attiva acechinocil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/636/CE della Commissione (6) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(6)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel gennaio 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla DuPont (UK) Ltd la richiesta di iscrizione della sostanza attiva proquinazid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2004/686/CE della Commissione (7) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(7)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel settembre 2004 i Paesi Bassi hanno ricevuto una domanda della Citrex Nederland BV relativa all'inclusione della sostanza attiva acido ascorbico nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/751/CE della Commissione (8) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(8)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel settembre 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla Dow AgroSciences la richiesta di iscrizione della sostanza attiva aminopyralid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/778/CE della Commissione (9) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(9)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel dicembre 2005 l'Austria ha ricevuto una domanda della Syngenta Limited relativa all'inclusione della sostanza attiva mandipropamide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/589/CE della Commissione (10) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(10)

La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per periodi massimi di tre anni, relative ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione riguardante la valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario alla luce delle prescrizioni della direttiva.

(11)

Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. I rispettivi Stati membri relatori hanno presentato i progetti di relazioni di valutazione alla Commissione il 21 novembre 2003 (benalaxyl-M), il 9 marzo 2004 (spiromesifen), il 21 aprile 2004 (spirodiclofen), l'8 marzo 2005 (acechinocil), il 14 marzo 2006 (proquinazid), il 22 agosto 2006 (aminopyralid), il 30 novembre 2006 (mandipropamide), il 12 gennaio 2007 (novaluron) e il 10 settembre 2007 (acido ascorbico).

(12)

In seguito alla presentazione del progetto di relazione di cui sopra da parte dello Stato membro relatore, per ognuna delle sostanze è stato necessario domandare al richiedente ulteriori informazioni, che gli Stati membri relatori hanno dovuto esaminare presentando le loro valutazioni. Per tali motivi l'esame del fascicolo è ancora in corso e non sarà possibile completarlo entro il termine previsto dalla direttiva 91/414/CEE, per il novaluron in combinato disposto con la decisione 2007/404/CE della Commissione (11), per spirodiclofen, spiromesifen e benalaxyl-M in combinato disposto con la decisione 2007/333/CE della Commissione (12) e per il proquinazid in combinato disposto con la decisione 2008/56/CE della Commissione (13).

(13)

Dato che finora da tali valutazioni non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame dei fascicoli. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all’eventuale iscrizione delle sostanze acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, benalaxyl-M, mandipropamide, novaluron, proquinazid, spirodiclofen e spiromesifen nell’allegato I di tale direttiva.

(14)

È inoltre necessario abrogare le decisioni 2007/333/CE, 2007/404CE e 2008/56/CE, diventate obsolete.

(15)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, benalaxyl-M, mandipropamide, novaluron, proquinazid, spirodiclofen o spiromesifen per un periodo che termina il 29 luglio 2011.

Articolo 2

Le decisioni 2007/333/CE, 2007/404/CE e 2008/56/CE sono abrogate.

Articolo 3

La presente decisione scade il 29 luglio 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 321 del 6.12.2001, pag. 34.

(3)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 60.

(4)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 52.

(5)  GU L 43 del 18.2.2003, pag. 45.

(6)  GU L 221 del 4.9.2003, pag. 42.

(7)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 21.

(8)  GU L 282 del 26.10.2005, pag. 18.

(9)  GU L 293 del 9.11.2005, pag. 26.

(10)  GU L 240 del 2.9.2006, pag. 9.

(11)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 45.

(12)  GU L 125 del 15.5.2007, pag. 27.

(13)  GU L 14 del 17.1.2008, pag. 26.


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