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Document 32009D0327

    2009/327/CE: Decisione della Commissione, del 16 aprile 2009 , che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea e Taiwan

    GU L 98 del 17.4.2009, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/327/oj

    17.4.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 98/39


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 16 aprile 2009

    che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea e Taiwan

    (2009/327/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    1.1.   Apertura del procedimento

    (1)

    Il 1o febbraio 2008, a norma dell’articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Repubblica popolare cinese («RPC»), Repubblica di Corea e Taiwan («paesi interessati»).

    (2)

    Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 21 dicembre 2007 da EUROFER («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, della produzione comunitaria totale di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping relative ai prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dei paesi interessati e del notevole pregiudizio da esse derivante, elementi ritenuti sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

    1.2.   Parti interessate e visite di verifica

    (3)

    La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del procedimento il denunziante, tutti i produttori, gli importatori/commercianti e gli utilizzatori comunitari notoriamente interessati e le rispettive associazioni, nonché i produttori esportatori e le autorità dei paesi interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

    (4)

    Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o un trattamento individuale («TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi moduli di domanda ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità della RPC. Quattro gruppi di società della RPC hanno chiesto l’applicazione del TEM, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, o il TI qualora dall’inchiesta fosse emersa la non rispondenza alle condizioni per ottenere il TEM.

    (5)

    Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori della PRC, della Repubblica di Corea e di Taiwan, di importatori nella Comunità e di produttori comunitari, nell’avviso di apertura è stato previsto di ricorrere a un campionamento delle parti, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

    (6)

    Tuttavia, poiché la verifica di tutte le società e di tutti i gruppi di società disposti a collaborare nella RPC e nella Repubblica di Corea è stata ritenuta fattibile entro i termini previsti e non eccessivamente onerosa, si è successivamente deciso che non era necessario ricorrere a un campionamento. Quanto a Taiwan, su dieci società o gruppi di società (di cui uno formato da due società) che hanno risposto alle domande in vista di un campionamento è stato selezionato un campione di quattro società o gruppi di società. Successivamente una delle società selezionate ha tuttavia revocato la propria disponibilità a collaborare; pertanto il campione definitivo è costituito da tre società o gruppi di società. Infine, una società di Taiwan non inclusa nel campione ha richiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Non avendo tuttavia presentato informazioni sufficienti, tale società è stata considerata come una parte che non ha collaborato.

    (7)

    Per quanto riguarda gli importatori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, la Commissione ha chiesto a tutti gli importatori noti di fornirle informazioni relative alle importazioni e alle vendite del prodotto in esame. Numerosi importatori si sono dichiarati disposti a collaborare. Per il campione sono stati selezionati i cinque principali importatori in termini di volume di importazioni, che rappresentavano circa il 16 % del totale delle importazioni comunitarie dai paesi interessati. Le parti interessate sono state consultate come disposto dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base e non hanno sollevato obiezioni. Tre degli importatori selezionati non hanno tuttavia presentato le risposte al questionario e hanno deciso di non collaborare ulteriormente all’inchiesta. I due importatori rimanenti rappresentavano il 2-4 % del totale delle importazioni comunitarie dai paesi interessati durante il periodo dell’inchiesta. Poiché l’inclusione di alcuni altri importatori che si erano dichiarati disposti a collaborare avrebbe avuto solo un leggero impatto sulla rappresentatività del campione, si è deciso di non sostituire i tre importatori che hanno interrotto la propria collaborazione all’inchiesta.

    (8)

    Quanto ai produttori comunitari, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione sulla base del maggior volume rappresentativo di produzione e di vendita di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo nella Comunità che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In base alle informazioni pervenute dai produttori comunitari la Commissione ha selezionato quattro società (due gruppi di società collegate) con il maggior volume di produzione e di vendite nella Comunità. Le società selezionate rappresentavano in termini di produzione comunitaria il 62 % della produzione totale stimata di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo nella Comunità e il 99 % del volume di vendite nella Comunità dei produttori dichiaratisi disposti a collaborare. Le parti interessate sono state consultate come disposto dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base e non hanno sollevato obiezioni. Gli altri produttori comunitari sono stati inoltre invitati a fornire alcuni dati generali necessari per l’analisi del pregiudizio.

    (9)

    La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori, ai produttori e agli importatori comunitari inseriti nel campione, così come a tutti gli utilizzatori noti e alle loro rispettive associazioni. Hanno risposto interamente al questionario quattro produttori comunitari, 25 società appartenenti a quattro gruppo di società della RPC, otto società appartenenti a tre gruppi di società della Repubblica di Corea, tre produttori esportatori di Taiwan inclusi nel campione, una società di Taiwan che chiedeva l’esame individuale, due importatori e cinque utilizzatori comunitari. Sei ulteriori produttori comunitari hanno inoltre fornito i dati generali richiesti.

    (10)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini sia dell’esame delle domande di TEM/TI nel caso della RPC, sia di una determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità per i paesi interessati. Visite di verifica sono state effettuate nelle sedi delle seguenti società:

    a)

    produttori comunitari

    ArcelorMittal, Genk, Belgio,

    ArcelorMittal, Parigi, Francia,

    ThyssenKrupp Nirosta Krefeld, Germania,

    ThyssenKrupp Terni, Terni, Italia;

    b)

    produttori esportatori a Taiwan

    Chia Far Industrial Factory Co., Ltd, Taipei,

    Jie Jin Material Science Technology Co. Ltd, Yung Kang City,

    Yeun Chyang Industrial Co., Ltd, Shijou Shiang, Chang-Hwa,

    Gruppo YUSCO (Yieh United Steel Corporation e società collegate), Kaohsiung;

    c)

    produttori esportatori nella Repubblica di Corea

    Daiyang Metal Co., Ltd, Seoul,

    Gruppo BNG Steel Co., Ltd e Hyundai Steel Company, Changwon e Seoul;

    Gruppo POSCO e Daimyung TMS Co., Ltd, Seoul;

    d)

    produttori esportatori nella RPC

    Lianzhong Stainless Steel Corp. (LISCO), Guangzhou,

    Ningbo Qiyi Precision Metals Co., Ltd, Ningbo,

    Gruppo POSCO China, (gruppo di 8 società), Zhangjiagang, Qingdao e Hong Kong SAR,

    Gruppo STSS (Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd e 14 società collegate), Taiyuan, Tianjin, Wuxi, Foshan, Hong Kong SAR e Willich, Germania;

    e)

    importatori indipendenti nella Comunità

    Minmetals Germany GmbH, Düsseldorf, Germania,

    Nord Est Metalli Srl, San Vito al Tagliamento, Italia;

    f)

    utilizzatori nella Comunità

    BSH Bosch Siemens Hausgeräte GmbH, Monaco, Germania,

    Eberspächer GmbH & Co. KG, Neunkirchen, Germania,

    Lowara Srl, Montecchio Maggiore, Italia.

    (11)

    Data l’esigenza di stabilire un valore normale per i produttori esportatori della RPC che avrebbero potuto non ottenere il TEM, è stata effettuata una visita di verifica nel paese di riferimento provvisoriamente selezionato, gli Stati Uniti, presso la sede delle seguenti società:

    AK Steel, West Chester, OH, Coshocton, OH and Butler, PA,

    Theis Precision Metal, Bristol, CT.

    1.3.   Periodo dell’inchiesta

    (12)

    L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

    1.4.   Prodotto in esame

    (13)

    Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping consiste in prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile solo laminati a freddo originari di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea e Taiwan («prodotto in esame»), di norma classificati ai codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89.

    (14)

    I prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo vengono utilizzati in un’ampia gamma di industrie e per una serie di applicazioni finali, quali ad esempio:

    settore automobilistico: dispositivi di scarico, elementi decorativi, componenti strutturali e di sicurezza,

    attrezzature per le industrie chimiche, petrolchimiche, cartarie, alimentari e farmaceutiche,

    elettrodomestici, utensili da cucina, coltelli e posate,

    produzione di attrezzature mediche,

    apparecchiature per l’illuminazione urbana e gli arredi stradali,

    fabbricazione di tubi per trasporto di liquidi, elementi decorativi, applicazioni strutturali, scambiatori di calore,

    costruzioni navali,

    impianti di desalinizzazione,

    fabbricazione di vagoni e carrozze ferroviari, autocisterne, contenitori refrigerati,

    elementi decorativi e applicazioni strutturali per l’industria edilizia.

    1.5.   Relazione intermedia e seguito del procedimento

    (15)

    Il 4 novembre 2008 la Commissione ha comunicato alle parti interessate una relazione intermedia contenente le conclusioni provvisorie in merito al procedimento: emergeva, in particolare, che l’inchiesta aveva accertato in via provvisoria l’esistenza di pratiche di dumping, senza tuttavia giungere a conclusioni in merito all’esistenza di un collegamento diretto tra le importazioni oggetto di dumping e l’eventuale pregiudizio subito dall’industria comunitaria; veniva inoltre posto l’accento sulla necessità di approfondire l’esame della situazione, così come della possibile minaccia di un pregiudizio. In base ai risultati provvisori, si è ritenuto opportuno non istituire alcuna misura provvisoria e proseguire invece l’inchiesta. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare elementi di prova e osservazioni pertinenti sulle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

    2.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

    (16)

    Con lettera del 4 marzo 2009 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia. Secondo il denunziante tale ritiro è stato determinato dal fatto che l’attuale situazione del mercato per l’industria comunitaria si differenzia profondamente dalla situazione che aveva condotto alla presentazione della denuncia, dato il recente crollo della domanda reale e di quella apparente nell’UE, che ha comportato anche un calo delle importazioni. Alla luce di queste turbolenze del mercato, il denunziante non intende proseguire l’attuale procedimento basato su un’analisi di dati storici che non riflettono più le condizioni di mercato attuali. Il denunziante ritiene che in tali circostanze sia preferibile rispondere a eventuali pratiche commerciali scorrette e pregiudizievoli con un nuovo procedimento — ove la situazione futura richieda un simile intervento — in grado di far fronte a tutte le questioni.

    (17)

    Il denunziante ha inoltre sostenuto che nell’eventualità di un nuovo aumento dei volumi delle importazioni, la redditività dell’industria comunitaria in tali circostanze sarebbe a rischio.

    (18)

    Va rilevato che la situazione attuale del prodotto in esame sia nell’UE che nei paesi interessati è caratterizzata da un cambiamento senza precedenti dei principali parametri economici. Benché in queste condizioni sia difficile fare previsioni ragionate sull’evoluzione del mercato nel breve/medio periodo, è anche vero che la situazione economica appare instabile e che non può essere esclusa la comparsa di pratiche di dumping pregiudizievoli. Poiché almeno durante parte del periodo dell’inchiesta si è constatato un notevole aumento delle importazioni in questione in un arco di tempo relativamente breve, e data la sottoquotazione dei prezzi accertata, si ritiene opportuno monitorare le importazioni del prodotto in esame nell’UE. Le informazioni ottenute nel quadro di tale monitoraggio consentirebbero alla Commissione di decidere rapidamente, se necessario. Ad esempio, tali informazioni potrebbero essere utilizzate per aprire un nuovo procedimento, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento di base, ovvero ove sussistano elementi di prova prima facie sufficienti dell’esistenza di pratiche di dumping pregiudizievoli.

    (19)

    La Commissione osserva inoltre che, qualora venisse aperto un nuovo procedimento relativo al prodotto in esame, potrebbe essere opportuna un’inchiesta in tempi brevi, ove le circostanze lo richiedano. Il regolamento di base, all’articolo 7, paragrafo 1, prevede in effetti tale possibilità, poiché consente di istituire misure provvisorie alquanto rapidamente dopo l’apertura.

    (20)

    Il periodo di monitoraggio non dovrebbe essere superiore a 24 mesi dalla pubblicazione della chiusura del presente procedimento.

    (21)

    In conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità.

    (22)

    La Commissione ha deciso che il presente procedimento possa essere chiuso, poiché dall’inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non è però pervenuto alcun commento tale da giustificare una modifica della decisione.

    (23)

    La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea e Taiwan debba essere chiuso senza l’istituzione di misure antidumping,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il provvedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile solo laminati a freddo originari di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea e Taiwan, di norma classificati ai codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89 è chiuso.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2009.

    Per la Commissione

    Catherine ASHTON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2)  GU C 29 dell’1.2.2008, pag. 13.


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