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Document 32009D0241

2009/241/CE: Decisione della Commissione, del 16 marzo 2009 , concernente la non iscrizione del triflumuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2009) 1681] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 71 del 17.3.2009, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/241/oj

17.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/59


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2009

concernente la non iscrizione del triflumuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2009) 1681]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/241/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il triflumuron.

(3)

Gli effetti del triflumuron sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il triflumuron lo Stato membro relatore era l’Italia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 15 luglio 2005.

(4)

Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’AESA nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentato alla Commissione il 30 settembre 2008 sotto forma di conclusioni dell’AESA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva triflumuron (4). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 2 dicembre 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il triflumuron.

(5)

Durante la valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni problemi. In particolare, in base alle informazioni disponibili non è stato dimostrato che il rischio per i consumatori sia accettabile a causa della mancanza di dati riguardo alla natura e al livello di alcuni residui pertinenti. Infatti non è stato possibile procedere ad alcuna valutazione del rischio acuto per il metabolita M07, perché non si disponeva di dati sufficienti per la fissazione di una dose di riferimento acuta relativa a questo metabolita. Inoltre mancavano dati che consentano una definizione appropriata del residuo e una stima del livello dei residui nei prodotti di base contenenti frutta trasformata. Inoltre è stato accertato un rischio elevato per gli organismi acquatici. Pertanto, in base alle informazioni disponibili, non è stato possibile concludere che il triflumuron sia conforme ai criteri di inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati dell’esame inter pares e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’AESA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti triflumuron possano soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il triflumuron non può essere pertanto iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti il triflumuron siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti il triflumuron non deve superare i dodici mesi per consentire l’impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti il triflumuron rimangano disponibili agli agricoltori per 18 mesi dall’adozione della presente decisione.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta d’iscrizione del triflumuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 di tale direttiva, le cui modalità di applicazione sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (5).

(11)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il triflumuron non viene iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti triflumuron siano revocate entro il 16 settembre 2009;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti triflumuron a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 16 settembre 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  Rapporto scientifico dell’EFSA (2008) 194, Conclusions on the peer review of triflumuron (ultimato il 30 settembre 2008).

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


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