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Document 32008R1327

Regolamento (CE) n. 1327/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

GU L 345 del 23.12.2008, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; abrogato da 32011R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1327/oj

23.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1327/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 103 nonies e 127, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione (2) reca modalità di applicazione in merito alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo.

(2)

Affinché tutti i produttori possano partecipare democraticamente alle decisioni concernenti l’organizzazione di produttori, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte ad autorizzare, limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un’organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica.

(3)

L’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 conferisce agli Stati membri la facoltà di autorizzare, limitare o vietare il diritto di voto dei soci non produttori delle organizzazioni di produttori per le decisioni relative al fondo di esercizio. È auspicabile che questa disposizione venga applicata parimenti ai membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del predetto regolamento, al fine di rendere più flessibile l’attuazione dei programmi operativi parziali da parte delle associazioni di organizzazioni di produttori. Inoltre, per motivi di chiarezza, il riferimento al diritto di voto sulle decisioni relative al fondo di esercizio dovrebbe riguardare piuttosto le decisioni relative ai programmi operativi, poiché le decisioni relative al fondo di esercizio debbono essere prese direttamente dalle organizzazioni di produttori e non dalle associazioni di organizzazioni di produttori.

(4)

A fini di certezza del diritto, è opportuno precisare che l’aiuto inteso ad incentivare la costituzione di gruppi di produttori e ad agevolarne il funzionamento amministrativo, previsto all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, è un pagamento forfettario e che non è necessario dimostrare, nella domanda di aiuto, l’uso che verrà fatto dello stesso.

(5)

Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1580/2007, nel calcolo del valore della produzione commercializzata (VPC) si tiene conto solo della produzione dei soci commercializzata dall’organizzazione di produttori o in applicazione dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. In questo modo, la produzione commercializzata direttamente dai soci ai sensi di questi due paragrafi rientra nel VPC dell’organizzazione di produttori di cui sono soci, mentre ne è esclusa la produzione commercializzata dagli stessi soci a norma dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Nell’interesse delle organizzazioni di produttori, la produzione venduta direttamente dal produttore tramite una seconda organizzazione di produttori deve essere inclusa nel VPC della seconda organizzazione. La produzione venduta direttamente dal produttore sul mercato non va inclusa nel VPC dell’organizzazione di produttori di cui il produttore è socio.

(6)

A fini di certezza del diritto, occorre chiarire che l’importo del sostegno a favore dei gruppi di produttori, di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1580/2007, può superare, in talune circostanze, quello previsto per le misure del programma di sviluppo rurale.

(7)

Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, terzo e quarto comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007, il sostegno a favore di azioni ambientali è limitato ai massimali fissati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3). Certi tipi di azioni ambientali non hanno un rapporto né diretto né indiretto con una determinata parcella. Occorre pertanto modificare l’articolo 60, paragrafo 2, affinché tali azioni non siano soggette al suddetto limite.

(8)

Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1580/2007, gli Stati membri provvedono affinché le azioni che fanno parte dei programmi operativi parziali siano interamente finanziate con i contributi delle organizzazioni di produttori associate, attinti ai fondi di esercizio delle stesse. È opportuno autorizzare i membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori a finanziare azioni o investimenti intrapresi dall’associazione di organizzazioni di produttori, a condizione che tali membri siano produttori o cooperative di produttori. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007, essi possono beneficiare delle misure finanziate dalla Comunità solo indirettamente, ad esempio in conseguenza di effetti di scala.

(9)

L’articolo 120 del regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro. In particolare, le lettere a), b) e c) dell’articolo 120 fanno riferimento all’importo dell’indennità. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, dette disposizioni dovrebbero invece riferirsi all’importo del contributo comunitario.

(10)

L’articolo 103 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 impone agli Stati membri di elaborare una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili. Per motivi di trasparenza, la strategia nazionale applicabile in un dato anno deve essere integrata nelle relazioni annuali degli Stati membri e trasmessa alla Commissione.

(11)

Diversi Stati membri incontrano particolari difficoltà per elaborare in tempo utile la disciplina nazionale in materia di azioni ambientali di cui all’articolo 103 septies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1580/2007, la quale deve essere incorporata nella strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili. Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri, a titolo di disposizione transitoria, a differire le decisioni relative ai programmi operativi per il 2009 al più tardi fino al 1o marzo 2009. Entro il 31 gennaio 2009 devono essere presentati gli importi indicativi di tutti i programmi operativi ed entro il 15 marzo 2009 gli importi definitivi approvati.

(12)

Conformemente all’allegato VIII, punto 15, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007, il materiale promozionale deve recare l’emblema della Comunità europea (unicamente per la promozione effettuata con mezzi visivi), corredato dalla dicitura: «Campagna finanziata con l’aiuto della Comunità europea». Occorre specificare che questo obbligo è valido solo per la promozione generica e per la promozione dei marchi di qualità. Deve essere espressamente vietato l’uso dell’emblema della Comunità europea da parte delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle filiali di cui all’articolo 52, paragrafo 7, dello stesso regolamento, per la promozione dei loro marchi di fabbrica/di commercio.

(13)

Conformemente all’allegato XIII, paragrafo 2, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1580/2007, gli Stati membri devono fornire dati sul volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese. Tuttavia, per motivi di trasparenza, è necessario scomporre questo volume in quantitativi destinati alla distribuzione gratuita e quantitativo totale.

(14)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(15)

Per consentire un’introduzione graduale delle modifiche apportate all’articolo 52, paragrafo 5, e all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007, è opportuno che tali modifiche si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2010.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è modificato come segue:

1)

all’articolo 33 è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un’organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica.»;

2)

l’articolo 36, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

la lettera b) è soppressa;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri possono autorizzare, limitare o vietare il loro diritto di voto sulle decisioni relative ai programmi operativi.»;

3)

l’articolo 49, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

al 75 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza;

b)

al 50 % nelle altre regioni.»;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«Il resto dell’aiuto viene erogato dallo Stato membro sotto forma di pagamento forfettario. Nella domanda di aiuto non occorre dimostrare l’uso che verrà fatto dell’aiuto stesso.»;

4)

all’articolo 52, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Nel calcolo del valore della produzione commercializzata si tiene conto solo della produzione dei soci commercializzata dall’organizzazione medesima. La produzione dei soci dell’organizzazione di produttori commercializzata tramite un’altra organizzazione di produttori designata dall’organizzazione di cui sono soci, ai sensi dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4), viene contabilizzata nel valore della produzione commercializzata della seconda organizzazione di produttori.

5)

l’articolo 60, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se del caso, fatte salve le disposizioni dell’articolo 103 bis, paragrafo 3, dell’articolo 103 quinquies, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché dell’articolo 49 del presente regolamento, l’importo del sostegno concesso per misure contemplate dal presente regolamento non può essere superiore a quello previsto per le misure che fanno parte del programma di sviluppo rurale.»;

b)

è aggiunto il quinto comma seguente:

«Il quarto comma non si applica alle azioni ambientali che non hanno un rapporto né diretto né indiretto con una determinata parcella.»;

6)

all’articolo 63, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le azioni siano interamente finanziate con i contributi dei membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che sono organizzazioni di produttori, attinti ai fondi di esercizio di tali organizzazioni di produttori. Tuttavia, le azioni possono essere finanziate, in misura proporzionale al contributo delle organizzazioni di produttori associate, dai membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 36, a condizione che tali membri siano produttori o cooperative di produttori;»

7)

all’articolo 120, lettere a), b) e c), il termine «indennità» è sostituito dai termini «contributo comunitario»;

8)

all’articolo 152 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«9.   In deroga all’articolo 65, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento, per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri hanno facoltà di adottare una decisione sui programmi operativi e sui fondi di esercizio per il 2009 entro il 1o marzo 2009. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio 2009.

10.   In deroga all’articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri che hanno differito le decisioni sui programmi operativi 2009 secondo il disposto del paragrafo precedente comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2009, una stima dell’importo del fondo di esercizio per il 2009, per l’insieme dei programmi operativi. Essi indicano chiaramente sia l’importo complessivo del fondo di esercizio, sia l’importo totale del finanziamento comunitario per il suddetto fondo. Queste cifre sono ulteriormente suddivise fra importi riservati alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure.

Gli Stati membri di cui al comma precedente comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo 2009, l’importo definitivo approvato del fondo di esercizio per il 2009, per l’insieme dei programmi operativi, con la suddivisione di cui sopra.»;

9)

gli allegati VIII e XIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le disposizioni dell’articolo 1, punti 4 e 6, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono modificati come segue:

1)

nell’allegato VIII, punto 15, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il materiale promozionale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità deve recare l’emblema della Comunità europea (unicamente per la promozione effettuata con mezzi visivi), corredato dalla dicitura: “Campagna finanziata con l’aiuto della Comunità europea”. Le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le filiali di cui all’articolo 52, paragrafo 7, non hanno il diritto di utilizzare l’emblema della Comunità europea per la promozione dei loro marchi di fabbrica/di commercio.»;

2)

l’allegato XIII è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Atti legislativi nazionali adottati in applicazione della parte II, titolo I, capo IV, sezione IV bis, e della parte II, titolo II, capo II, sezione I bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007, compresa la strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili applicabile ai programmi operativi attuati nell’anno di riferimento.»;

b)

al paragrafo 2, lettera a), il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«—

volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese e suddiviso in quantitativi complessivamente ritirati dal mercato e quantitativi destinati alla distribuzione gratuita, in tonnellate,».


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