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Document 32008R0906

Regolamento (CE) n. 906/2008 del Consiglio, del 15 settembre 2008 , che chiude il riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

GU L 251 del 19.9.2008, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/906/oj

19.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/1


REGOLAMENTO (CE) N. 906/2008 DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2008

che chiude il riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1659/2005 (2) («il regolamento originario») il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (RPC). Le misure consistono in un dazio ad valorem del 39,9 %, fatta eccezione per sei società specificamente menzionate nel regolamento originario, soggette ad aliquote del dazio individuali.

1.2.   Richiesta di riesame

(2)

In seguito all’istituzione delle misure definitive, la Commissione ha ricevuto da un produttore esportatore cinese, Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd («il richiedente»), una richiesta di apertura di un riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1659/2005, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Il richiedente sosteneva di non essere collegato ad alcun produttore esportatore della RPC soggetto alle misure antidumping in vigore per i mattoni di magnesia. Affermava inoltre di non avere esportato mattoni di magnesia durante il periodo dell’inchiesta originaria (1o aprile 2003-31 marzo 2004), ma di avere iniziato ad esportarli nella Comunità dopo tale periodo.

1.3.   Avvio di un riesame relativo ai nuovi esportatori

(3)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria interessata l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 1536/2007 (3), ha aperto un riesame del regolamento (CE) n. 1659/2005 in relazione al richiedente.

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 1536/2007, è stato abrogato il dazio antidumping del 39,9 % istituito dal regolamento (CE) n. 1659/2005 sulle importazioni di mattoni di magnesia prodotti ed esportati nella Comunità dal richiedente. Contemporaneamente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.

1.4.   Prodotto in esame e prodotto simile

(5)

Il prodotto in esame è identico a quello descritto nel regolamento originario, ovvero mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815910010, 6815991020 e 6815999020).

(6)

Anche il prodotto simile è identico a quello descritto nel regolamento originario.

1.5.   Parti interessate

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del riesame l’industria comunitaria, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

(8)

La Commissione ha inviato al richiedente un modulo di richiesta del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e un questionario, ricevendo risposte entro i termini stabiliti. La Commissione ha proceduto a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha effettuato visite di verifica presso le sedi del richiedente e delle seguenti società collegate nella PRC che hanno collaborato all’inchiesta:

Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd (il richiedente),

Liaoning Qunyi Group Refractories Co. Ltd (la società madre),

Yingkou Guangshan Refractories Co. Ltd (il produttore collegato),

Dalian Dalmond Trading Co. Ltd (l’esportatore collegato).

1.6.   Periodo dell’inchiesta

(9)

L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1o aprile 2006 e il 30 settembre 2007 («periodo dell’inchiesta» o «PI»).

2.   ESITO DELL’INCHIESTA

2.1.   Qualifica di nuovo esportatore

(10)

L’industria comunitaria ha affermato che il richiedente aveva esportato il prodotto in esame nella Comunità fin dal 2004 e ha corroborato tale affermazione grazie a numerose pagine di siti web e a cataloghi del richiedente in cui venivano citate le vendite nella Comunità. Nei suddetti documenti non erano tuttavia menzionati in modo esplicito né il prodotto in esame né la data di esportazione e dall’analisi del registro delle vendite del richiedente e delle sue società collegate non è emerso alcun elemento di prova di tali esportazioni. L’inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta originaria e che aveva cominciato ad esportarlo nella Comunità dopo tale periodo.

(11)

Il richiedente ha inoltre potuto ampiamente dimostrare di non essere collegato, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.

(12)

È stato pertanto confermato che la società deve essere considerata un «nuovo esportatore» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.2.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(13)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni provenienti dalla RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 dell’articolo 2 di detto regolamento nel caso dei produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando è dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Riassumendo, si tratta dei seguenti criteri:

le decisioni delle imprese vengono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi riflettono i valori di mercato,

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, che sono d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (IAS — International Accounting Standards),

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto,

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

(14)

Il richiedente ha chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base ed è stato invitato a compilare il relativo modulo di richiesta.

(15)

Nel corso dell’inchiesta il richiedente ha presentato una serie di richieste di TEM per le sue società collegate. Dopo aver esaminato le richieste, la Commissione ne ha individuate per verifica quattro relative a società coinvolte nella produzione e nella vendita del prodotto in esame. Tali società sono elencate nel considerando 8 del presente regolamento. In una fase avanzata dell’inchiesta è emerso tuttavia che il richiedente era collegato anche a un altro produttore e a un altro esportatore del prodotto in esame situati nella RPC. Tali società non hanno compilato moduli separati per richiedere il TEM e non è stato quindi possibile valutare la situazione dell’intero gruppo all’interno del quale opera il richiedente.

(16)

È prassi abituale della Commissione esaminare se un gruppo di società collegate, considerato nel suo complesso, soddisfi o no le condizioni per beneficiare del TEM. Ciò è ritenuto necessario per evitare che le vendite di un gruppo di società siano effettuate attraverso una delle società collegate del gruppo qualora a tale società venga concessa un’aliquota del dazio individuale preferenziale. Pertanto, se una società controllata o qualsiasi società collegata produce e/o vende il prodotto in esame, tutte le società collegate devono presentare un modulo di richiesta del TEM affinché possa essere esaminato se soddisfano i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Qualora il richiedente non comunichi l’esistenza di queste società, tale omissione è sufficiente a comportare l’impossibilità di stabilire se l’intero gruppo soddisfi tutte le condizioni per l’ottenimento del TEM.

(17)

Dall’inchiesta è emerso tuttavia che, delle quattro società del gruppo che hanno presentato i moduli per la richiesta del TEM, solo una soddisfaceva tutte le condizioni per ottenerlo. Le altre tre società non soddisfacevano i primi tre criteri di cui al precedente considerando 13.

(18)

Per quanto riguarda la società madre, essa non ha potuto dimostrare di essere esente da interferenze statali. In primo luogo, non è stato possibile stabilire la fonte del capitale della società costituita nel 2001 né riconciliare i conti che dimostrano l’importazione di capitali (primo criterio). In secondo luogo, la società in questione non ha saputo dimostrare di disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base redatti e sottoposti a revisione contabile in linea con le norme IAS. In particolare la società non disponeva di conti individuali sottoposti a revisione, ma solo di rendiconti finanziari consolidati verificati, elaborati espressamente su richiesta di un creditore. I conti individuali non verificati mostravano inoltre varie violazioni delle norme IAS per quanto riguarda le attività fisse e l’ammortamento, la registrazione di determinate attività e la rivalutazione delle attività (secondo criterio).

(19)

Quanto al richiedente, questi non ha dimostrato di essere esente da interferenze statali. Il suo statuto sociale, trasmesso alle autorità statali al fine di ottenere la licenza commerciale, conteneva in particolare restrizioni alle vendite sul mercato interno. La società non è stata inoltre in grado di presentare un contratto per l’approvvigionamento di energia (primo criterio). In secondo luogo, non ha dimostrato di disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base, redatti e sottoposti a revisione contabile in linea con le norme IAS (secondo criterio). Infine, non ha dimostrato di essere esente da distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, soprattutto in quanto non tutti i suoi attivi iniziali sono stati valutati in maniera indipendente e dal momento che ha beneficiato di notevoli sgravi fiscali (terzo criterio).

(20)

Per quanto riguarda la terza società, essa non ha dimostrato che le decisioni commerciali vengono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, né che suoi i costi riflettono i valori di mercato (primo criterio). In secondo luogo, la società in questione non ha dimostrato di disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base, redatti e sottoposti a revisione contabile in linea con le norme IAS: sono emerse diverse violazioni delle norme IAS come la registrazione tardiva delle entrate o l’erroneo ammortamento delle attività fisse (secondo criterio). La società non ha infine dimostrato di essere esente da distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, soprattutto in quanto i suoi attivi iniziali non sono stati valutati in maniera indipendente (terzo criterio).

(21)

Sulla base dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, il richiedente e l’intero gruppo in cui opera non hanno potuto ottenere il TEM.

(22)

L’industria comunitaria, il richiedente e le autorità del paese esportatore hanno avuto la possibilità di fare osservazioni sulle risultanze relative al TEM. Solo il richiedente ha presentato le sue osservazioni.

(23)

Il richiedente ha sostenuto che le due società scoperte in una fase avanzata dell’inchiesta, come indicato nel considerando 15, non erano tenute a presentare una richiesta per il TEM. A suo avviso, le richieste di TEM vanno presentate dai produttori e dagli operatori commerciali che hanno operato con il prodotto in esame durante il PI. Le due società in questione non hanno partecipato alla produzione o alla vendita del prodotto in esame durante il PI e nel periodo successivo in quanto l’esportatore collegato era stato liquidato all’inizio del 2008 e il produttore collegato, non avendo ancora ottenuto una licenza di produzione, non era pienamente operativo durante il PI.

(24)

A tale proposito si ricorda che al richiedente è stata data la possibilità di presentare richieste di TEM per la maggior parte delle sue società collegate e che egli si è avvalso di tale possibilità. Egli ha tuttavia omesso di comunicare l’esistenza di queste due società entro i termini fissati a tale scopo, come indicato nei successivi considerando 25 e 26.

(25)

L’esistenza dell’esportatore che sarebbe stato liquidato è stata scoperta dalla Commissione e confermata dal richiedente poco prima della visita di verifica nella RPC. La società non ha presentato la domanda per il TEM e il richiedente, malgrado la richiesta della Commissione, non ha fornito alcun documento contabile o altre informazioni pertinenti per chiarire con esattezza le attività di tale società nel corso del PI. La Commissione non ha quindi potuto stabilire che tale società non aveva venduto il prodotto in esame durante il PI.

(26)

Per quanto riguarda il produttore collegato, la Commissione è stata informata della sua esistenza durante la visita di verifica nella RPC e, dal momento che tale produttore era situato in un’altra provincia, non è stata in grado di verificare in loco la natura esatta delle sue attività e se la società non avesse effettivamente cominciato a fabbricare il prodotto in esame. Si è riscontrato che, benché la società non abbia ancora ottenuto una licenza di produzione, la sua licenza commerciale, concessa nel 2007, ovvero nel corso del PI, copre anche la fabbricazione del prodotto in esame. Tale produttore collegato avrebbe quindi dovuto presentare una richiesta di TEM.

(27)

La mancata comunicazione dell’esistenza di queste due società e il fatto di non aver presentato richieste di TEM hanno impedito alla Commissione di verificare le informazioni, fornite in un secondo tempo, relative alle loro attività come pure di stabilire se il gruppo soddisfaceva o meno le condizioni per ottenere il TEM.

(28)

Il richiedente ha inoltre affermato che la società madre, non producendo né esportando il prodotto in esame, non doveva rientrare nell’ambito dell’inchiesta sul TEM.

(29)

La società madre esercita il controllo sulle società collegate, comprese le loro attività in relazione al prodotto in esame. Se si riscontra che la società madre non segue i principi dell’economia di mercato, questo si ripercuote quindi direttamente sull’intero gruppo. L’inchiesta ha dimostrato l’esistenza di forti legami fra la società madre e le sue controllate, soprattutto con il richiedente e un’altra società del gruppo, che ha collaborato, la quale operava con il prodotto in esame. Tra tali società si sono verificate numerose transazioni. Inoltre, gli attivi e le spese generali non erano chiaramente separati. Nel corso della visita di verifica la società madre ha altresì espresso la propria intenzione di produrre in futuro mattoni di magnesia, cosa che la sua licenza commerciale non le impediva. Su tale base, anche questa affermazione ha dovuto essere respinta.

(30)

Il richiedente ha riconosciuto che la società di cui al considerando 20 non soddisfa tutti i criteri per ottenere il TEM, ma ha dichiarato che non doveva più essere considerata un produttore dal momento che attualmente affittava i suoi impianti di produzione a un produttore collegato.

(31)

A tale proposito si è riscontrato che questa società è in grado di riprendere la produzione per conto proprio in qualsiasi momento nel futuro. Tale affermazione è stata quindi respinta.

(32)

Il richiedente ha avanzato ulteriori affermazioni e fornito nuovi elementi che dovrebbero dimostrare che la società di cui al precedente considerando 19 soddisfa tutti i criteri per ottenere il TEM. Tali affermazioni sono descritte e discusse nel seguito.

(33)

Per quanto riguarda il primo criterio, il richiedente ha affermato che le eventuali restrizioni presenti nello statuto sociale sono semplicemente il risultato di un accordo privato fra gli azionisti, nel quale lo Stato non è intervenuto. Il richiedente ha inoltre sostenuto che il diritto contrattuale cinese non prevede alcun obbligo di sottoscrivere un contratto scritto per l’approvvigionamento di energia.

(34)

A tale proposito si osserva che il diritto societario cinese stabilisce che lo statuto di una società è vincolante per la società stessa, gli azionisti, i membri del consiglio di amministrazione e dell’organo di vigilanza e gli alti dirigenti. Lo statuto sociale e le eventuali modifiche ad esso apportate devono inoltre essere registrati presso le autorità statali. Contrariamente a quanto affermato dal richiedente, si è altresì riscontrato che il diritto contrattuale cinese fa esplicitamente riferimento ai contratti per l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia e contiene chiare disposizioni relative al contenuto di tali contratti. Su tale base, le affermazioni relative al primo criterio sono state respinte.

(35)

Per quanto riguarda il secondo criterio, il richiedente ha presentato documenti comprovanti che le carenze riscontrate a livello della contabilità, soprattutto per quanto riguarda una transazione fra società collegate, sarebbero state corrette successivamente nell’aprile 2008 e ha affermato che il secondo criterio sarebbe così soddisfatto.

(36)

Si osserva a tale proposito che qualsiasi presunta correzione apportata nel 2008 non può ovviare al fatto che i documenti contabili del richiedente presentati con il modulo di richiesta non erano affidabili, come indicato al precedente considerando 19. Si è dovuto quindi respingere questa affermazione.

(37)

Per quanto riguarda il terzo criterio, il richiedente ha sostenuto che il rapporto di verifica del capitale presentato con la sua richiesta di TEM doveva bastare a certificare la valutazione dei suoi attivi. Il richiedente ha affermato altresì che gli sgravi fiscali non dovevano essere presi in considerazione nel quadro della presente inchiesta antidumping in quanto risultano pertinenti solo ai fini delle inchieste antisovvenzioni.

(38)

Dall’inchiesta è emerso che il rapporto di verifica del capitale era scorretto e non poteva quindi fungere da base indipendente affidabile per la valutazione degli attivi. Per quanto riguarda gli sgravi fiscali ottenuti dal richiedente, si ritiene che essi falsino considerevolmente la situazione finanziaria della società e abbiano quindi un impatto ai fini del terzo criterio per l’ottenimento del TEM. Di conseguenza, le affermazioni relative al terzo criterio hanno dovuto essere respinte.

(39)

In base a quanto precede, la Commissione ha mantenuto le proprie risultanze e conclusioni per i criteri da uno a tre. Si conferma pertanto che il richiedente e il gruppo in cui opera non possono ottenere il TEM.

2.3.   Trattamento individuale (TI)

(40)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, tranne nei casi in cui le società in questione sono in grado di provare che rispondono a tutti i criteri per il trattamento individuale (TI) di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Riassumendo, si tratta dei seguenti criteri:

nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti,

i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente,

la maggior parte delle azioni appartiene a privati e la società è sufficientemente libera dall’ingerenza dello Stato,

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato,

l’ingerenza dello Stato non è tale da consentire l’elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(41)

Il richiedente, oltre al TEM, ha chiesto anche il TI nel caso in cui non potesse ottenere il primo.

(42)

Come indicato nel considerando 16, è prassi abituale della Commissione esaminare se un gruppo di società collegate, considerato nel suo complesso, soddisfi o no le condizioni per beneficiare del TI. Come indicato nel considerando 15, durante il PI vi erano un altro produttore e un altro esportatore collegati al richiedente, i quali non hanno collaborato alla presente inchiesta. Non è stato quindi possibile concludere se queste due società soddisfacevano o meno i criteri per ottenere il TI.

(43)

Si è pertanto deciso di non concedere al richiedente né il TEM né il TI.

(44)

Il richiedente, le autorità del paese esportatore e le parti interessate hanno avuto la possibilità di fare osservazioni sulle risultanze di cui sopra. Solo il richiedente ha formulato le seguenti osservazioni.

(45)

Il richiedente ha ribadito in primo luogo che l’inchiesta relativa al TEM e al TI dovrebbe riguardare unicamente i produttori e gli operatori commerciali che hanno operato con il prodotto in esame durante il PI e ha affermato che le due società che non hanno collaborato non hanno fabbricato né venduto il prodotto in esame. Egli ha inoltre sostenuto che i funzionari della Commissione hanno ricevuto in loco tutte le informazioni necessarie per valutare il TI nei confronti delle due società che non hanno collaborato.

(46)

Per quanto riguarda la prima affermazione, nel corso della visita di verifica non è stato possibile controllare la natura esatta delle attività di queste due società durante il PI proprio a causa della mancata collaborazione, come indicato in particolare nel considerando 15. Il richiedente non ha quindi dimostrato che le due società che non hanno collaborato non hanno fabbricato il prodotto in esame durante il PI, né hanno partecipato alla sua vendita. Si osserva inoltre che l’attività del produttore durante il PI, qualunque essa sia, dovrebbe essere presa in considerazione ai fini della valutazione del gruppo, in particolare per i motivi di cui al considerando 16. Si conferma quindi che queste due società avrebbero dovuto collaborare all’inchiesta.

(47)

Come indicato nei considerando da 24 a 27, le informazioni fornite durante la visita in loco non sono state sufficienti per effettuare una valutazione delle due società che non hanno collaborato ai fini della concessione del TI. Inoltre, tali informazioni non sono state fornite entro i termini stabiliti per presentare la richiesta di TI: il ritardo nella comunicazione non ne ha consentito la verifica da parte della Commissione. Questa affermazione è stata quindi respinta.

(48)

Il richiedente ha inoltre sostenuto che l’attuale prassi della Commissione di esaminare i criteri per il TI costituisce una violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’accordo antidumping dell’OMC dal momento che tale accordo dovrebbe essere considerato parte integrante dell’ordinamento giuridico comunitario.

(49)

Tuttavia, data la mancata collaborazione delle due società collegate, i criteri relativi al TI non sono stati ulteriormente analizzati nella presente inchiesta e la questione della loro compatibilità con le norme dell’OMC non risulta quindi pertinente nella fattispecie. L’affermazione del richiedente non è stata quindi presa in considerazione.

(50)

Sulla base di tali fatti e considerazioni, si conferma pertanto che il richiedente e il gruppo in cui opera non possono ottenere il TI.

3.   CONCLUSIONE

(51)

Il presente riesame aveva lo scopo di determinare il margine individuale di dumping del richiedente, asseritamente diverso dall’attuale margine residuo applicabile alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. La richiesta si basava principalmente sull’asserzione che il richiedente soddisfa i criteri per il TEM.

(52)

Avendo l’inchiesta concluso che, in assenza di cooperazione da parte del produttore e dell’esportatore collegati, al richiedente non poteva essere concesso né il TEM né il TI, la Commissione non ha potuto stabilire se il margine di dumping individuale del richiedente sia effettivamente diverso dal margine di dumping residuo stabilito nell’inchiesta originaria. È quindi opportuno respingere la richiesta del richiedente e chiudere il riesame relativo ai nuovi esportatori. Il dazio antidumping residuo del 39,9 % stabilito nell’inchiesta originaria va pertanto mantenuto relativamente al richiedente.

4.   RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

(53)

Poiché nell’ambito del riesame sono state accertate pratiche di dumping per quanto riguarda la società interessata, il dazio antidumping applicabile alla società deve essere riscosso retroattivamente in relazione alle importazioni del prodotto in esame che sono state registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1536/2007.

5.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DURATA DELLE MISURE

(54)

Al richiedente sono stati comunicati i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle sue importazioni nella Comunità e gli è stata data l’opportunità di presentare osservazioni.

(55)

Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (CE) n. 1659/2005 scadrà conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È chiuso il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato con il regolamento (CE) n. 1536/2007 e sulle importazioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1536/2007 è istituito il dazio antidumping applicabile, a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1659/2005, a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese.

2.   Il dazio antidumping applicabile, a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1659/2005, a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese è riscosso con effetto dal 22 dicembre 2007 sulle importazioni di mattoni di magnesia registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1536/2007.

3.   Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1536/2007.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 22 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 267 del 12.10.2005, pag. 1.

(3)  GU L 337 del 21.12.2007, pag. 42.


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